Il diritto dei diplomati magistrali all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della scuola non è prescritto.

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Ordinanza cautelare Tribunale di Pordenone 11.06.2015 – Giudice dott. Angelo Riccio Cobucci.

Fatto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. alcuni insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale ricorrevano al Giudice del Lavoro di Pordenone per ottenere, a seguito di rifiuto dell’Amministrazione scolastica, l’immediato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento provinciali, previste dalla L. 296/2006. Disattendendo le argomentazioni della difesa Erariale, il Tribunale accoglieva il ricorso e, previo annullamento del provvedimento di rigetto delle istanze dei ricorrenti, ordinava l’inclusione dei medesimi nelle citate graduatorie, anche attraverso la riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica.

Il commento

Al fine di comprendere appieno l’iter argomentativo dell’ordinanza in esame, occorre brevemente ricostruire il quadro normativo afferente alle graduatorie c.d. ad esaurimento.

In primo luogo viene in rilievo l’art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 (T.U. disposizioni in materia di Istruzione) che in generale ha stabilito l’accesso ai ruoli della scuola, per il 50% dei posti, tramite concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% “attingendo alle graduatorie permanenti” a loro volta formate integrando le previgenti graduatorie scolastiche “per soli titoli” con “i docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe ed il medesimo posto e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento della corrispondente graduatoria permanente di altra provincia”.

Con il D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni in L. n. 143/2004, il legislatore ha provveduto ad una risistemazione delle graduatorie permanenti, specificando nella tabella “A” di detto provvedimento normativo i titoli di accesso alle medesime, ossia: a) l’idoneità ottenuta in un concorso per titoli ed esami; b) il superamento di un apposito esame a soli fini abilitativi e di idoneità; c) il conseguimento dell’abilitazione presso una Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS); d) l’abilitazione o titolo abilitante all’insegnamento, comunque posseduti “riconosciuto valido per l’ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nella graduatoria permanente” (…).

Al riguardo occorre precisare che, l’art. 2, comma 1, lett. c-bis, del citato Decreto legge, consentiva ai diplomati magistrali ante 2002 di ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento solo se avessero maturato almeno 360 giorni di servizio e conseguito la necessaria abilitazione all’insegnamento, previa frequentazione di corsi di specializzazione universitari di durata annuale.

A distanza di poco meno di due anni si registrava un nuovo intervento del legislatore in materia (art. 1 comma 605, lett. c) L. 296/2006) che trasformava le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, senza, tuttavia, prevedere un termine finale di vigenza delle medesime ed, anzi, stabilendo la continuazione del relativo meccanismo di aggiornamento e di valutazione dei titoli di accesso, mediante regolamenti ministeriali (comma 607).

Tanto premesso nel luglio del 2011, veniva emanato dal Ministro dell’Istruzione il D.M. n. 62/2011 (art. 1, comma 1) che, in relazione alle graduatorie di circolo e di istituto, riconosceva valido per l’accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, il “mero” diploma rilasciato, rispettivamente, dalle scuole e dagli istituti sperimentali magistrali (quindi senza più necessità di superamento di un corso abilitante e di effettivo servizio annuale, come precedentemente stabilito dal citato art. 2 D.L. n. 97/2004).

Nonostante il riconoscimento del citato titolo abilitativo, il Ministero dell’Istruzione, nel procedere al periodico aggiornamento e sistemazione delle graduatorie ad esaurimento peri il triennio 2014 – 2017 (con DM 235/2014) non prevedeva per i maestri di scuola materna ed elementare, la possibilità di chiedere  l’inserimento nelle medesime.

Al riguardo, alcuni diplomati magistrali che si erano visti respingere l’istanza di inserimento nelle citate graduatorie, impugnavano, unitamente all’atto di diniego, il regolamento in questione che veniva annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015, pubblicata in data 16/04/2015, nella parte in cui ha illegittimamente previsto criteri che “hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento (…)”.

Si può, pertanto, ritenere – come correttamente è stato evidenziato nell’Ordinanza in commento – che il regolamento n. 235/2014, laddove non consentiva ai diplomati magistrali di presentare l’istanza per l’inserimento nelle G.A.E., di fatto escludendoli da tali graduatorie, ha impedito agli interessati l’esercizio del relativo diritto soggettivo (peraltro, pienamente riconosciuto dall’amministrazione solo a partire dal 2011, con il citato DM n. 62/2011) e che solo a seguito del suo annullamento (che come è noto ha efficacia oltre i limiti del giudicato, trattandosi di atto normativo) è stato possibile per i diplomati magistrali pretendere l’inserimento nelle G.A.E..

Pertanto, atteso che prima dell’adozione del DM n. 235/2015 (di periodico aggiornamento e sistemazione delle G.A.E.) non era stato possibile effettuare da parte dei diplomati magistrali alcuna istanza di inserimento riguardo a queste graduatorie e che, anche una volta emanato tale regolamento, il loro accesso alle GAE rimaneva impedito, il dies a quo del periodo prescrizionale del diritto in questione deve essere necessariamente individuato dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (ossia il 17/04/2015) e ciò proprio in virtù dell’art. 2935 c.c., a mente del quale “la prescrizione comincia a decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Occorre inoltre rilevare, che una volta normativamente riconosciuta ai diplomi magistrali tout court il valore di titolo abilitante all’insegnamento, ogni disposizione anche di rango primario che direttamente o indirettamente osti all’ottenimento, da parte dei diplomati, della possibilità di acquisire un posto di lavoro a tempo indeterminato (al pari di quegli insegnanti, che essendo già inseriti nelle GAE beneficeranno del piano straordinario delle assunzioni in base all’art.1 comma 96, lett. b), L. 107/2015  – c.d. legge sulla buona scuola) deve ritenersi contrastante con i principi comunitari di parità di trattamento e divieto di discriminazione, nonché, soprattutto con le disposizioni della direttiva CEE n. 1999/1970, della quale la Corte di Giustizia Europea ha affermato l’immediata applicabilità, essendo il suo contenuto incondizionato e sufficientemente preciso.

Ed infatti, proprio a seguito dell’entrata in vigore della citata L. n. 107/2015, si viene ad intensificare  quell’ingiustificata disparità di trattamento tra gli insegnanti, diplomati magistrali inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, che in base al comma 105  “continuano ad esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95” e che danno diritto a stipulare contratti solo a tempo determinato e gli insegnanti rientrati nelle GAE, che invece potranno stipulare con l’Amministrazione datrice di lavoro contratti di impiego a tempo indeterminato.[1] Al riguardo, la stessa Corte di Giustizia ha stabilito che: “tenuto conto dell’importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall’accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev’essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela.” (sentenza 13/9/2007, c. 307/05, Del Cerro).

 

 

 


[1] Tale disparità di trattamento sussisteva anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 107/2015, atteso che in base alla previgente normativa solo gli insegnanti iscritti nelle GAE potevano godere di una legittima aspettativa (v. art. 7, comma 1 DM 235/2014) ad essere destinatari di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Cipriano Leonardo

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