Di Claudia Marinozzi
Il pagamento del debito tributario salva il contribuente dal penale o quantomeno alleggerisce la risposta sanzionatoria dell’ordinamento alla fattispecie di reato. Questo quanto emerge, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 recante la revisione del sistema sanzionatorio, dagli articoli 13 “Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario” e dall’art. 13 bis “Circostanze del reato” del D.Lgs. 74/2000. In particolare il pagamento del dovuto, entro specifici termini, comporta l’esclusione della punibilità per i reati di omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000), di ritenute (art. 10 bis D.Lgs. 74/2000) e di indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000) nonché per i reati di infedele ed omessa dichiarazione (art. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000); mentre, per tutti gli altri reati disciplinati dal D.Lgs. 74/2000, il pagamento del debito comporta la riduzione della pena.
Non punibilità dei reati connessi agli obblighi di versamento.
Il nuovo art. 13 prevede la non punibilità dei reati di omesso versamento di IVA, di ritenute e di indebita compensazione qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, siano stati integralmente pagati prima dell’apertura del dibattimento. La ragione per la quale è stata esclusa la punibilità per condotte che comunque originariamente hanno arrecato danno all’erario e alla collettività risiede nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell’erario prima del processo penale. In tali casi infatti il contribuente ha correttamente dichiarato il proprio debito e solo in seguito ha omesso l’adempimento del versamento, pertanto il successivo pagamento del dovuto, seppur non spontaneo, è stato ritenuto sufficiente a far sì che l’originario inadempimento fosse considerato tanto grave da meritare una sanzione amministrativa ma non anche quella penale.
Non punibilità dei reati di infedele ed omessa dichiarazione.
Tra le cause di non punibilità disciplinate dall’art. 13 vi è anche quella che prevede l’irrilevanza penale delle condotte di infedele ed omessa dichiarazione, integranti (al superamento di specifiche soglie individuate dalla legge) i reati disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000, qualora il contribuente versi all’erario i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, mediante il ravvedimento operoso ovvero presenti la dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. La norma, tuttavia, subordina l’operatività della causa di esclusione della punibilità solamente all’ipotesi in cui il contribuente sani la propria posizione con il fisco spontaneamente, cioè prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche già avviati dall’amministrazione finanziaria, ovvero procedimenti penali. Nel caso di specie la rinuncia della pena da parte dello Stato è giustificata dal “pentimento” sincero del contribuente.
Riduzione delle pene e possibilità di patteggiamento in caso di pagamento del debito tributario.
Il pagamento del debito tributario ha effetti di favore in ambito penale anche con riferimento ai delitti diversi da quelli per i quali sono previste le specifiche cause di non punibilità sopra descritte. L’art. 13 bis prevede infatti la riduzione delle pene fino alla metà e la disapplicazione delle pene accessorie in relazione ai reati disciplinati dal D.Lgs. 74/2000 qualora il contribuente soddisfi integralmente la pretesa dell’erario versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni, anche a seguito di procedimenti di adesione o conciliativi, prima della dichiarazione del dibattimento di primo grado.
Il versamento del dovuto entro tale termine inoltre è requisito indispensabile per poter accedere all’istituto del patteggiamento di cui all’arti 444 c.p.p..
Pagamento rateale del debito tributario.
La riduzione delle pene di cui all’art. 13 bis opera anche qualora il contribuente versi ratealmente il dovuto all’erario. Al riguardo, in particolare, l’art. 13 prevede che la riduzione delle pene di cui all’art. 13 bis D.Lgs. 74/2000 è applicabile anche qualora il contribuente, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado abbia iniziato ad estinguere il debito tributario mediante rateazione, purchè però l’intero debito sia estinto entro tre mesi. Tale termine, tuttavia, potrà essere prorogato (per una sola volta) dal giudice. In questo caso, però la norma chiarisce che opererà la sospensione della prescrizione.
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