La questione che ci si propone in tale sede di presentare, pur non assumendo ad oggi una rilevanza centrale nelle più varie disquisizioni teorico-pratiche che i più illuminati operatori quotidiani del diritto si preoccupano di portare avanti, né essendo connotata da quell’aura mediatica che spesso fa si che persino l’interesse dei non (o dei meno) addetti ai lavori venga ad essere attirato da esse, appare tuttavia, a parere di chi scrive, pregnante di profili di estremo interesse, e ciò tanto per i vari e diversi istituti giuridici che va a tangere, quanto per le ricadute e gli effetti de facto che dalla trasposizione sul piano pratico di una tale tematica, intuitivamente, sono in grado di dipanarsi. L’argomento che ci si appresta ad analizzare, come già dal titolo si è certamente avuto modo di comprendere, è quello che ha riguardo all’ammissibilità di un appello (ma le stesse argomentazioni possono proficuamente essere svolte finanche in merito ad un ricorso) che constasse di un unico motivo a supporto, laddove tale motivo fosse rappresentato esclusivamente dalla riproposizione di una questione di legittimità costituzionale già sollevata, e rigettata, dinanzi al Giudice di primo grado; questione dall’accoglimento della quale deriverebbe, o potrebbe in ogni caso derivare, una modifica in peius, relativamente alla posizione dell’imputato, della legislazione penale nazionale da applicare. Si può sin da subito anticipare, senza timore di una discovery troppo prematura, che, a parere di scrive, e per i motivi che ci si accinge ad esporre, non può che concludersi nel senso della assoluta inammissibilità di un appello siffatto. Se da una parte, infatti, cominciando ad addentrarsi nel dedalo normativo, risulta incontrovertibile il dato positivo di cui all’art. 586, comma 1 c.p.p., per il quale è legittima l’impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento per il tramite della impugnazione avverso la sentenza che ne conclude il relativo procedimento, è altrettanto certo che la giurisprudenza di più alto rango ha avuto modo di escludere, con orientamento peraltro mantenutosi costante nel tempo (dagli anni ’70 ad oggi, con isolati ed anomali arresti contrari), che le ordinanze con le quali il Giudice rigetti eventuali questioni di legittimità costituzionale non costituiscono, invece, un possibile oggetto di impugnazione ai sensi della disposizione normativa pocanzi citata; e ciò vale a maggior ragione nei casi in cui, come quello di specie, un tale argomento sia l’unico motivo offerto a sostegno dell’impianto impugnatorio. Ed infatti, la Suprema Corte ha esplicitamente sancito che “le questioni di legittimità costituzionale non possono essere proposte in sede di impugnativa […] come unico motivo di ricorso (Cass. Pen., Sez. III, 15 febbraio 1978; in senso identico vedasi anche Cass. Pen., Sez. II, 03 luglio 1979), che “il provvedimento di rigetto della questione di legittimità costituzionale non è soggetto ad impugnazione” (Cass. Pen., Sez. III, 02 aprile 1986), e, ancora, che è inammissibile l’impugnazione “avente come unico motivo la riproposizione di una questione di legittimità costituzionale” (Cass. Pen., Sez. I, 06 novembre 2008, n. 45311), o, ancor più di recente, che “l’ordinanza che ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale non è impugnabile” (Cass. Pen., Sez. II, 17 gennaio 2013, n. 5838), nonché che “il provvedimento di rigetto della eccezione di legittimità costituzionale non è soggetto a impugnazione” (Cass. Pen., Sez. III, 24 gennaio 2013, n. 14087). Da radicate e molteplici impostazioni di tal fatta, le cui pronunce a sostegno sono state, peraltro, citate esemplificativamente ex multis, emerge in maniera estremamente chiara come non possa in alcun modo considerarsi ammissibile l’appello proposto unicamente avverso il provvedimento che rigettasse la eccezione di legittimità costituzionale previamente sollevata, avendo quest’ultimo come suo unico fondamento giuridico-pratico una doglianza relativa ad una questione che, come si è avuto esaustivamente modo di osservare, non avrebbe potuto invece costituirne il motivo fondante; e ciò, si aggiunge, a pena della inammissibilità dello stesso. Peraltro, a ben vedere, non è quello appena analizzato il solo profilo critico ad emergere dalla problematica in questione; ciò in quanto, non essendo mossa alcuna censura relativa a specifici capi o punti della sentenza impugnata, non vi è possibilità per il Giudice del grado successivo di essere investito, e dunque infine di conoscere, della relativa impugnazione, appunto, del capo o del punto della decisione regolati dalla norma della quale si contesta la legittimità costituzionale (Cass. Pen., Sez. I, 04 novembre 2003, n. 46334). Se, infatti, ancora una volta, non è possibile negare che la legge, e precisamente il secondo comma dell’art. 24 della Legge 87/1953, rubricata “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale”, espressamente consente la riproposizione di una questione di legittimità costituzionale in ogni grado del giudizio successivo al primo, ugualmente rappresenta un acquis giurisprudenziale il dato che gli specifici motivi di impugnazione afferenti ad altrettanto determinati punti e/o capi della sentenza impugnata, di cui all’art. 581, comma 1, lett. a) e c), non risultano essere funzionali a mere esigenze formali, e dunque potenzialmente recessivi rispetto alle ben più pressanti necessità dell’accertamento penale, bensì attengono al più pregnante profilo delle garanzie processuali, nonchè della stessa esistenza giuridica dell’atto, in quanto finalizzati a realizzare una puntuale delimitazione degli esatti confini dell’oggetto del giudizio di gravame, con conseguente (e solo successiva, non certamente automatica per il solo fatto di aver proposto impugnazione) possibilità per il Giudice ad quem di esercitare il proprio sindacato di merito. Anche a voler ammettere una tesi opposta rispetto a quanto or’ora prospettato, vale a dire che da una impugnazione come quella di cui si sta discorrendo deriverebbe sostanzialmente ed implicitamente l’investitura del Giudice della conoscenza dei capi e dei punti della sentenza impugnata (seguendo gli isolati arresti della giurisprudenza di legittimità cui già si era fatto riferimento, specificando che si tratta di Cass. Pen., Sez. I, 24 giugno 1991, e Cass. Pen., Sez. VI, 23 marzo 1995, n. 1171), non si vede in ogni caso come verosimilmente tale atto sarebbe in grado infine di sfuggire alle critiche di genericità alle quali potrebbe (rectius: dovrebbe) essere sottoposto, e ciò sul presupposto, non smentibile a parere di chi scrive, che difetterebbe, nell’atto di appello proposto, quell’elemento necessario e sufficiente al fine dell’ammissibilità dello stesso, costituito come appena osservato dalla indicazione specifica tanto dei punti della sentenza che si impugna, quanto delle ragioni poste a fondamento di tale voluntas impugnationis (vedasi Cass. Pen., Sez. VI, 14 marzo 2013, n. 13553). Ma non è qui che si esauriscono le problematiche connesse alla legittimità della proposizione di un appello avente il contenuto che ormai più volte si è avuto modo di ribadire; difatti, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale nelle more di un procedimento giudiziario può aver luogo, in virtù del combinato disposto degli artt. 23 e 24 della già richiamata Legge 87/1953, solo ove quest’ultima assuma rilevanza ai fini della definizione del processo all’interno del quale viene ad essere eccepita. Ed è proprio in relazione a quest’ultima circostanza che si concentrano gli aspetti forse di maggiore pregnanza giuridica della intera questione che si sta avendo modo di sottoporre a vaglio critico, dal momento che, se anche l’eccezione come prospettata non fosse, come, per quanto sopra, appare, manifestamente infondata, la stessa sarebbe comunque non rilevante ai fini della decisione nel giudizio nel quale essa viene sollevata. L’eventuale sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale (anche interpretativa, qualora fosse dichiarata l’illegittimità delle norme anzidette se ed in quanto si ricavi da esse una determinata norma) non potrebbe nella sua efficacia non incontrare il limite previsto dall’art. 2 c.p. per cui “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato” (Tribunale di Barcellona P.G., sent. n. 67 del 2014). Le argomentazioni appena richiamate appaiono, sotto ogni profilo logico e giuridico, assolutamente ineccepibili, potendo a questo riguardo essere ulteriormente effettuata forse l’unica constatazione che un’eventuale interpretazione estensiva da parte del Giudice delle Leggi delle opposte norme, non potrebbe in alcun modo trovare ingresso nel procedimento de quo non solo in virtù del limite rappresentato dall’art. 2 c.p., ma forse ancor più in forza delle inderogabili previsioni di cui agli artt. 25, comma 2 Cost., 7 C.E.D.U. e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (secondo la tradizionale interpretazione che di tali ultimi due ne è stata fornita rispettivamente dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ovvero nel senso di ritenere che essi non sanciscano soltanto il principio nulla poena sine lege, ma anche, implicitamente, quello della irretroattività della legge penale meno favorevole), le quali garantiscono agli argomenti sinora sviluppati una copertura del più alto rango possibile, vale a dire quello costituzionale e sovranazionale.
Per quanto si è avuto sinora modo di osservare, può dunque concludersi che chiaramente non si possa rinvenire alcuno spazio residuo attraverso il quale sia possibile configurare un accoglimento della impugnazione dell’ordinanza di rigetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata in primo grado quale unico motivo di appello, in special modo laddove si possa ritenere che la eccezione di costituzionalità proposta tenda ad ottenere un inasprimento delle sanzioni penali a carico dell’imputato, risultando quest’ultima palesemente carente di quegli elementi formali e sostanziali, tipizzati e non, che sarebbero al contrario stati in grado di garantirne l’ammissibilità, nonché di quel substrato giuridico costituito dalla rilevanza della stessa impugnazione, la quale appare invece, anch’essa, del tutto inconsistente.
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