Non si corregge in Cassazione la difformità tra dispositivo e motivazione

Redazione 09/11/15
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Nella sentenza n. 43419 emessa dalla quarta sesta della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente il caso in cui vi siauna discrasia tra quanto affermato in motivazione e quanto riportato nel dispositivo[1].

Nella fattispecie in esame, la difesa ha dedotto «un evidente contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento impugnato» rilevando che nella motivazione il Tribunale riteneva che l’imputato dovesse andare assolto mentre, nel dispositivo,  «al contrario di quanto motivato, lo condanna»va.

Secondo la difesa, di conseguenza, era «indubbio (…) che nel contrasto debba darsi prevalenza alla parte motiva, sia per pacifico orientamento giurisprudenziale sia perché il provvedimento impugnato svolgerebbe un’attenta e condivisibile analisi dell’impugnato (…) pervenendo alla necessità di un’assoluzione».

Ciò posto, il Supremo Consesso ha ritenuto, su conclusione conforme della Procura generale, fondato tale motivo di ricorso.

La Corte, infatti, dopo aver ripercorso l’intera vicenda giudiziaria da cui è scaturito siffatto errore, ha ritenuto il provvedimento impugnato illegittimo sulla scorta del seguente ragionamento giuridico.

Innanzitutto, la Cassazione, richiamando diverse pronunce, ha evidenziato che «principio a lungo affermato di una prevalenza del dispositivo sulla motivazione subisce delle deroghe nel caso in cui la motivazione consenta di ricostruire la reale volontà del giudicante» «atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui è il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso».

In effetti, come si rileva anche dalle stesse decisioni a cui la stessa Corte ha fatto espresso rinvio nella pronuncia in commento, si evidenzia che, all’«orientamento secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.. ((…) Sez. 5, Sentenza n. 22736 del 23/03/2011 Rv.250400), se ne oppone altro (…) in base al quale il principio della prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo non può costituire un canone interpretativo inderogabile, attesa l’ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussistere (Sez. 3, 25 settembre 2007, n. 38269, rv. 237828; Sez. 4, 24 giugno 2008, n. 27976, rv. 240379 Sez. 1, n. 37536 del 07/10/2010 Rv. 248543)»[2].

Invero, come emerge in una recente pronuncia adottata sempre in sede di legittimità, dal momento che, «nell’economia della sentenza penale, il dispositivo (elemento volitivo) è la parte che attua la volontà della legge del caso concreto, mentre la motivazione (elemento logico) assume una funzione meramente strumentale, correlata alla necessità di dare ragione dell’iter logico seguito dal giudice e serve soltanto alla interpretazione del dispositivo»[3] ne deriva che «il giudicato si forma limitatamente al dispositivo della sentenza sicchè ogni parte della motivazione, in qualunque affermazione si sostanzi, se non trova la sua conclusione nel dispositivo, non è di per sè suscettibile di conseguenze giuridiche (v., tra le tante: Sez. 6^, n. 935 del 28/10/1988 – dep. 24/01/1989, omissis, Rv. 180268)»[4] e quindi, «la sentenza deve considerarsi nulla per contraddittorietà, non solo quando vi sia inconciliabilità fra le considerazioni logico- giuridiche in ordine a uno stesso fatto, ma anche quando vi sia contraddizione tra motivazione e dispositivo»[5].

Più in particolare, «pur avendo il dispositivo il carattere di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso»[6].

Tal che ne deriva come sia ben possibile che «la motivazione prevalga sul dispositivo “per funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione” potendo “contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso” Cassazione Sezione 4^, n. 7643/2004, omissis, RV. 230841»[7].

Situazione giuridica che si è venuta a determinare nel caso di specie dato che, come suesposto in precedenza, nella motivazione si afferma come il ricorrente dovesse andare assolto mentre nel dispositivo costui veniva invece dichiarato colpevole.

Rilevato tale errore di diritto, gli ermellini hanno inoltre evidenziato come tale violazione di legge non fosse sanabile attraverso la correzione del dispositivo letto in udienza dato che «la difformità tra motivazione dispositivo non è di natura esclusivamente formale, ma presenta profili di merito che non possono essere valutati in sede di legittimità».

A sostegno di tale affermazione, la Cassazione si è avvalsa di un precedente emesso sempre in sede di legittimità, e segnatamente la sentenza n. 29348 del 2013 con cui è stato parimenti postulato che «il dispositivo di una sentenza che sia completamente difforme dalla reale decisione adottata, non può essere corretto facendo riferimento alla motivazione in cui il giudice riconosca l’errore commesso»[8].

Anche in quella pronuncia, difatti, venne parimenti rilevato come fosse «da escludere la possibilità di emendare il refuso procedendo ad una correzione del dispositivo della sentenza: cosa che sarebbe stato possibile laddove vi fosse stata solo una difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo trascritto in calce alla sentenza, e non anche in un caso, quale quello in esame, nel quale l’insuperabile ed l’insanabile divergenza tra il dispositivo e la motivazione si traduce in un manifesto vizio della seconda, che – non essendo definibile quale sia stata l’esatta volontà del Giudice del merito – non può che essere superato con lo svolgimento di un nuovo giudizio»[9].

Infatti, sebbene in quella vicenda processuale il caso era simmetricamente opposto a quello in esame in quanto «il dispositivo di proscioglimento dell’imputato era difforme dalla reale decisione, adottata da quel Collegio, di conferma della pronuncia di condanna di primo grado»[10], va da sé che anche in tale ipotesi, nel dispositivo, si perveniva ad una valutazione giuridica opposta e contraria e quindi erronea rispetto a quella enunciata nella motivazione.

Del resto, il fatto che tale principio possa valere anche nel caso inverso ossia quando l’errore sia sfavorevole nei confronti del condannato, si evince dalla sentenza n. 34986 emessa dalla sezione prima il 10 luglio 2007 in cui era stato erroneamente computata l’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 sebbene espressamente esclusa dalla motivazione.

Va da sé che anche la scelta di annullare la sentenza impugnata con rinvio si palesa rispettosa dei principi ermeneutici elaborati dalla Suprema Corte in subiecta materia.

La sentenza in questione, pertanto, è sicuramente configurabile come correttamente motivata in quanto connotata da argomentazioni giuridiche congruamente argomentate in punto di diritto.

 


[1]Sull’argomento, vedasi: E. CAMPO,  La “svista” del giudice: contrasto fra motivazione e dispositivo, in Arch. pen., 2013, n. 2; E. CAMPO,  Contrasto tra motivazione e dispositivo: una lotta tra titani, in Arch. pen., 2013, n. 2; T. ALESCI, La divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza della Corte di cassazione: quale strumento per emendare l’errore?, in Arch. pen., 2014, n. 3; A. FAMIGLIETTI, Difformità tra dispositivo e

motivazione: variazioni sul tema, in Proc. pen. e giust., 2011, 2, 55.

[2]Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 28 novembre 2013 (dep. 23 gennaio 2014), n. 3186, in CED Cass. pen., 2013.

[3]Cass. pen., sez. III, sentenza ud. 10 febbraio 2015 (dep. 12 maggio 2015), n. 19537, in CED Cass. pen., 2015.

[4]Ibidem.

[5]Ibidem.

[6]Cass. pen., sez. IV, sentenza ud. 24 giugno 2008 (dep. 9 luglio 2008), n. 27976, in CED Cass. pen., 2008
Cass. pen., 2010, 1, 289.

[7]Cass. pen., sez. III, sentenza ud. 25 maggio 2007 (dep. 17 ottobre 2007), n. 38269, in CED Cass. pen., 2007.

[8]Sull’argomento, vedasi: C. U. DEL POZZO, voce Correzione delle Sentenze: b) Diritto e Procedura Penale, in Enc. Dir., X, Milano, 1962, 728; L. MARAFIOTI, voce Correzione degli errori materiali, in Digesto Pen., VI, Torino, 1992, 533; M. SONSINI, La Correzione degli Errori Materiali e la Modifica del Decisum, in Cass. Pen., 2001, 897. 

[9]Cass. pen., sez. VI, sentenza ud. 13 giugno 2013 (dep. 9 settembre 2013), n. 29348, in CED Cass. pen., 2013.

[10]Ibidem.

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