E’ proprio vero, in Sicilia può capitare di tutto e il contrario di tutto. L’ennesima conferma di questo melodrammatico assunto ci arriva da una rilettura più attenta della disposizione normativa regionale approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana (art. 4 l.r. n. 6/2011) con la quale nello stabilire che “Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali”, afferma che “La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale”.
In sostanza, mentre un coniuge non può essere nominato assessore in presenza dell’altro coniuge eletto consigliere comunale, lo stesso consigliere comunale può fare invece anche l’assessore.
Orbene, delle due l’una. O è sbagliata la prima disposizione che stabilisce le incompatibilità in forza di un potenziale conflitto d’interessi tra i due diversi ruoli, ovvero è sbagliata la seconda che elimina l’originaria incompatibilità infracomunale tra consigliere e assessore. La palese contraddizione in cui è incorso il legislatore regionale non si risolve abrogando la disposizione che disciplina le incompatibilità, ma quella che sancisce la compatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore. Quest’ultima trovata del legislatore siciliano, che aveva un senso nel modello di governo dell’ente locale precedente all’elezione diretta dell’organo monocratico, oltre ad impallidire i principi sottesi alle citate incompatibilità si dissocia da quanto, invero, previsto nel resto d’Italia. Il TUEL dispone infatti l’esatto contrario: “la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale”(art. 64 TUEL).
La ratio dell’incompatibilità in questione è all’evidenza sottesa alla complessiva forma di governo comunale delineata dal nuovo ordinamento degli enti locali, per cui la separazione dei poteri compensa la forte attribuzione di competenze in capo al sindaco: non può perciò un medesimo individuo far parte al contempo dell’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e dell’organo esecutivo.
La mancata impugnativa da parte del Commissario dello Stato del tempo non rende costituzionale una norma che viola manifestamente l’art. 97 della Costituzione. Nel nostro ordinamento, infatti, la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi assembleari, e funzioni di governo spettanti agli organi esecutivi costituisce ormai un principio di carattere generale che trova il suo fondamento nell’art. 97 della Costituzione.
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