Legittimo l’accertamento analitico – induttivo fondato, oltre che sui dati desunti dalla documentazione extracontabile reperita nel corso di una verifica fiscale nei confronti della società contribuente, anche sulle dichiarazioni rese in sede penale dal suo ex amministratore e dai propri dipendenti. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, nella sentenza n. 403 del 13 gennaio 2016.
L’accertamento analitico-induttivo, rileva la Corte, è l’atto “con il quale l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo” qualora, nonostante scritture contabili regolarmente tenute, queste siano “contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata”.
Con riferimento a tale potere accertativo la Corte di Cassazione ha statuito che “è consentito l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e dunque anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni caratteristici della prova per presunzioni”. Gli elementi considerabili dall’Ufficio in ragione del potere accertativo in commento “non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie”. In particolare la Cassazione ha chiarito che “in ambito tributario la portata dei requisiti tipici di una presunzione semplice non può essere stabilita a priori, ma consegue unicamente alla concreta valutazione del contenuto indiziario dei suoi elementi” ed ha sottolineato, ai fini processuali, che “gli elementi assunti a fronte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, purchè preciso e grave”. Con tali motivazioni, la Corte, ha quindi concluso per la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate che aveva posto a fondamento degli avvisi di accertamento impugnati, non solo le risultanze della verifica fiscale condotta nei confronti della contribuente, ma anche le dichiarazioni rese in sede penale sia dall’amministratrice della società in carica negli anni oggetto di accertamento, la quale era stata indagata per appropriazione indebita di somme di pertinenza della società, sia dai dipendenti del tempo della contribuente.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento