La disciplina degli interessi, anatocismo e usura

Nella categoria dell’obbligazione rientrano alcune species, quali in particolare l’obbligazione pecuniaria, cui è dedicata una sezione specifica, del capo VII, del Libro IV. All’obbligazione pecuniaria si applica un regime giuridico particolare che attua una serie di principi, tra cui il principio nominalistico o il principio di naturale (ma non essenziale) fecondità del denaro. Quanto premesso è necessario per affrontare il tema della disciplina degli interessi, le usurae del diritto romano. L’interesse, infatti, consiste, di regola, nella prestazione di una somma di denaro e, dunque, è oggetto di una particolare tipologia di obbligazione pecuniaria cui, come si vedrà, non si applicano alcuni principi propri della categoria. Titolare dell’obbligazione di prestare gli interessi è colui che o, in ossequio al principio di naturale fecondità del denaro, utilizza un capitale ovvero ne ritarda la restituzione. Si tratta, dunque, di un’obbligazione che presenta i caratteri della omogeneità e fungibilità, dell’accessorietà, proporzionalità e periodicità. La prestazione degli interessi, infatti, è omogenea, ha a oggetto un bene dello stesso genere del capitale principale, determinato in una data quantità di cose fungibili, di regola individuata in una somma di denaro. Si tratta, inoltre, si un’obbligazione, quella degli interessi, con carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale con la conseguenza che le vicende riguardanti l’obbligazione principale si riverberano su quella accessoria. La periodicità dell’obbligazione, invece, comporta che l’obbligo di prestare gli interessi matura con una certa periodicità e a scadenze predeterminate. Dalla proporzionalità, infine, deriva che l’interesse è determinato in relazione alla misura del capitale e, più precisamente, applicando alla prestazione principale un saggio, tasso di interesse, normalmente  fissato in percentuale.

Prima di analizzare i principi applicativi della disciplina degli interessi, è opportuno richiamare la tripartizione normalmente utilizzata per distinguere gli interessi in base alla fonte. Come si evince dalla lettura del Codice Civile, esistono interessi legali, convenzionali ed usuali. Gli interessi legali trovano titolo nella legge che ne determina tanto l’an tanto il quantum. La regola generale che  si ricava dall’art. 1282, c.c., è quella secondo cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto, salvo deroghe stabilite dalla legge o dal titolo. In assenza di diversa pattuizione, la misura degli interessi è determinata dal saggio legale, ex art. 1284, c.c., ovvero in base ai criteri fissati da un decreto del Ministro del Tesoro cui la norma rinvia.

Gli interessi sono convenzionali quando hanno fonte nella pattuizione delle parti che deroga al regime legale degli interessi. Le parti, dunque, possono convenire una misura diversa degli interessi dovuti, per un tasso maggiore o inferiore a quello legale, ma possono anche stabilire che non sono dovuti interessi.  In materia, la libertà contrattuale delle parti non è tuttavia illimitata, essendo, al contrario, sottoposta a limitazioni di carattere formale e sostanziale. Quanto alle prime formali, la pattuizione di interessi in misura superiore al saggio legale deve avvenire nella forma scritta richiesta ad substantiam, pena la nullità della pattuizione e la conversione degli interessi convenzionali in legali, ex comma 3, art. 1284, c.c. La libertà di forme non incontra limiti rispetto alla pattuizione di interessi convenzionali in misura inferiore al saggio legale, per cui non è imposta alcuna forma ad substantiam o ad probationem. I limiti di natura sostanziale alla pattuizione degli interessi sono costituiti dalla disciplina dell’anatocismo e dal divieto dell’usura. Con riguardo all’ipotesi in cui una parte abbia spontaneamente prestato all’altra parte interessi ultralegali (non usurari) non pattuiti, la dottrina ha chiarito che si tratta di un obbligazione naturale, con la conseguenza della soluti retentio.

Gli interessi usuali sono quelli che trovano la propria fonte negli usi. Al riguardo, costituisce paradigma normativo l’art. 1825, c.c., dettato con riferimento agli interessi sulle rimesse nel conto corrente dovuti nella misura stabilita “dal contratto o dagli usi”.

Quanto alla funzione assolta, si distingue tra interessi corrispettivi, moratori e compensativi. Gli interessi corrispettivi sono dovuti in funzione remuneratoria del godimento del capitale prestato. Le norme di riferimento sono gli artt. 1282, c.c. e, in particolare, l’art. 1815, c.c., che sancisce il principio della onerosità del mutuo, salva diversa volontà delle parti. Come già detto, il principio generale in tema di obbligazioni pecuniarie è quello della naturale (ma non essenziale) fecondità del denaro. Il denaro è un bene fruttifero per natura, produce interessi di pieno di diritto, qualificabili come frutti civili ai sensi del comma 3, art. 822, c.c. Insieme alle deroghe convenzionali, esistono eccezioni legali al principio di naturale fecondità del denaro. Tra queste, i commi 2 e 3, art. 1282, c.c., e, in particolare, come si vedrà, la disciplina dell’anatocismo che pone come eccezionale la produzione di interessi da altri interessi.

Diversa funzione assolvono gli interessi moratori, ossia gli interessi dovuti, ai sensi dell’art. 1224, c.c., dal giorno della mora del debitore. Tali interessi hanno una funzione risarcitoria del danno subito dal creditore per il ritardo nella restituzione della somma di denaro, benchè non manchi chi sostiene in dottrina la natura sanzionatoria degli interessi in questione. L’interesse moratori sono previsti “anche se non erano dovuti precedentemente” e sono determinati in misura pari al saggio legale, ovvero nella misura superiore agli interessi convenzionali. Il risarcimento del danno da ritardo, dunque, è liquidato in misura forfettaria, con evidente vantaggio per il  creditore esonerato dal provare l’entità delle conseguenze dannose subite. Se le parti non hanno convenuto la misura degli interessi moratori, il comma 2, art. 1224, c.c., fa salva per il creditore la possibilità di chiedere un risarcimento ulteriore rispetto agli interessi, con l’onere di provare di aver subito un maggior danno. Con riguardo a questa norma specifica, si è posto il problema dei limiti alla prova di tale maggior danno subito per effetto dell’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria, tema connesso con quello della cumulabilità agli interessi moratori della rivalutazione monetaria. In passato si oscillava tra una giurisprudenza che tendeva a imporre al creditore una prova piena e rigorosa del danno subito, in misura maggiore a quello risarcito con gli interessi moratori, e altro orientamento, nato con le Sezioni Unite degli anni settanta – ottanta, che suddivideva le categorie creditorie in griglie presuntive differenziate. Tale regime differenziato per categoria di creditori viene definitivamente superato dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite del 2008 che afferma che il maggior danno, ex comma 2, art. 1224, si presume per qualunque creditore in misura pari alla differenza tra rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato annualmente ex art. 1284, c.c. Resta salva comunque la possibilità per debitore e creditore di provare, rispettivamente, la minore o maggiore entità del danno. In tema di interessi moratori, inoltre, è dettata una disciplina particolare dal d.lgs. 231/2002, con riguardo alle transazioni commerciali, con la previsione della decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattualmente stabilito per il pagamento, senza necessità di alcuna costituzione in mora, ex re o ex persona.

Una terza categoria di interessi riguarda i c.d. interessi compensativi. Benché dal Codice civile derivi una tendenza alla bipartizione (interessi corrispettivi – interessi moratori), la dottrina e la giurisprudenza individuano una terza categoria. Quest’ultima si ricava dalla Relazione Governativa al Codice civile, nonché dalla Relazione di accompagnamento al D.L. n. 394/2000, nella quale espressamente si menzionano gli interessi compensativi. Il paradigma normativo di tali interessi è l’art. 1499, c.c., rubricato “interessi compensativi sul prezzo”. Gli interessi compensativi assolvono una funzione equitativa, in parte diversa da quella degli interessi corrispettivi. Diversamente da questi ultimi, infatti, gli interessi compensativi non sono dovuti a fronte del godimento di denaro altrui ma, al contrario, sono versati per compensare il mancato godimento della res, produttiva di frutti, da parte di chi l’abbia consegnata ad altri senza ricevere immediatamente il pagamento del corrispettivo. In via equitativa, dunque, il venditore è compensato dagli interessi in relazione al periodo di tempo intercorrente tra la consegna della res e il pagamento del prezzo non ancora esigibile.

Come già anticipato, il principio della naturale fecondità del denaro trova una deroga rispetto agli interessi, che pur hanno natura di prestazione pecuniaria, benchè accessoria. L’art. 1283, c.c., infatti, stabilisce l’eccezionalità dell’anatocismo, ossia della produzione di interessi da altri interessi. L’anatocismo è ammesso in tre casi soltanto. Il primo riguarda l’anatocismo c.d. “usuale”, di cui all’espressione dell’art. 1283, c.c., “in mancanza di usi contrari”. È, inoltre, ammessa la produzione di interessi scaduti per effetto di domanda giudiziale (c.d. anatocismo giudiziale) ovvero per effetto di convenzione posteriore alla scadenza (c.d. anatocismo convenzionale). In entrambi i casi, l’anatocismo è ammesso con riguardo a interessi dovuti per almeno sei mesi. Dalla formulazione dell’art. 1283, c.c., è, dunque, evidente che il legislatore ha inteso tutelare la libertà contrattuale della parte debole del rapporto obbligatorio, ossia il debitore. Quest’ultimo, infatti, sarebbe gravemente onerato da una clausola di capitalizzazione degli interessi sugli interessi liberamente formulata, con il rischio che un ritardo nel pagamento determini un aumento del capitale dovuto in modo progressivo ed eccessivo. In materia di anatocismo il tema più dibattuto ha riguardato il c.d. anatocismo bancario, ossia la prassi in uso alle banche di applicare nuovi interessi sugli interessi già dovuti dai clienti. La particolarità dell’anatocismo bancario consiste nell’asimmetria nella periodicità di capitalizzazione degli interessi c.d. attivi, a favore della banca, e gli interessi c.d. passivi, a favore del cliente. Le  norme bancarie uniformi risalenti al 1951, infatti, prevedevano una capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi dovuti dal clienti, a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi dovuti dalla banca ai clienti. Come è ovvio, una tale asimmetria determinava una disparità oltre che un aggravio per il cliente. Nonostante le critiche e i dubbi di costituzionalità mossi alla pratica dell’anatocismo bancario, la giurisprudenza aveva avallato la prassi in questione sull’assunto che le norme bancarie uniformi costituissero “usi contrari” secundum legem, autorizzati, dunque, ex art. 1283, c.c., a derogare al divieto di legge. L’orientamento in parola è durato fino a due storiche pronunce del 1999, nelle quali la Cassazione vietava l’anatocismo bancario. La Cassazione, infatti, chiariva che le norme bancarie uniformi non hanno natura di consuetudine, di uso normativo, per la mancanza degli elementi necessari della opinio iuris sive necessitatis, trattandosi piuttosto di usi negoziali inidonei a derogare alla legge. Si negava, inoltre, che prima dell’entrata in vigore del Codice Civile e, dunque, dell’art. 1283, c.c., esistessero già norme consuetudinarie in materia di anatocismo bancario. A ciò la Cassazione aggiungeva il grave profilo di discriminazione che l’anatocismo bancario determina a carico del cliente che, a fronte di una capitalizzazione di interessi bancari passivi, è gravato da una rapida capitalizzazione trimestrale di quelli attivi,  senza nessuna possibilità di negoziazione. All’indomani delle pronunce del 1999, il Legislatore interviene con il d.lgs. n. 392/1999, e modifica l’art. 120, TUB, introducendovi due disposizioni. Nella prima parte della norma si prevede l’attribuzione al  CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) il potere di stabilire con una delibera modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio di attività bancaria. Nella seconda disposizione, il legislatore del 1999 ha stabilito che le clausole relative all’anatocismo, stipulate fino all’entrata in vigore della delibera del CICR citata, restando pienamente valide ed efficaci. La delibera del CICR non si fa attendere e viene emanata nel febbraio 2000. La seconda disposizione, che di fatto poneva nel nulla le citate pronunce della Cassazione del 1999, viene, invece, dichiarata incostituzionale nel 2000, in accoglimento delle censure di costituzionalità già sollevate, alcune concernenti persino il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Le conseguenze di tali pronunce della Cassazione prima e della Corte Costituzionale poi comportano evidentemente la nullità delle clausole anatocistiche fino ad allora applicate, per cui le somme dai clienti corrisposte per anatocismo costituiscono un indebito oggettivo. Si pone, dunque, il problema affrontato dalla giurisprudenza circa il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, in particolare della decorrenza di tale termine dalla data delle annotazioni effettuate sul conto corrente, ovvero dalla data della chiusura del conto stesso. La giurisprudenza ha, inoltre, escluso che la clausola di anatocismo nulla possa essere sostituita automaticamente con altro meccanismo di capitalizzazione, sia pure con diversa cadenza. Si ricorda, infine, che la recente legge di stabilità per il 2014 sembra aver definitivamente bandito l’anatocismo dall’ordinamento, nonostante un tentativo non riuscito di reintrodurlo successivamente tramite decretazione d’urgenza. Nel testo normativo il Legislatore, infatti, ha introdotto due disposizioni; la prima volta a sancire il principio di simmetria nella periodicità di capitalizzazione di interessi bancari attivi e interessi passivi; la seconda che vieta espressamente la capitalizzazione degli interessi ai fini della produzione di interessi, e dunque il fenomeno dell’anatocismo. 

L’altro limite sostanziale alla libertà contrattuale delle parti nella convenzione degli interessi è costituito dalla disciplina dell’usura. L’usura è il risvolto patologico del principio di naturale fecondità del denaro e costituisce un rimedio a fronte del disequilibrio economico determinato dalla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari. Esistono varie forme di usura e, in particolare, si distingue tra usura pecuniaria e usura reale. L’usura pecuniaria si ha quanto la dazione di interessi o altro vantaggio sia ricollegata alla dazione di una somma di denaro. L’usura reale è invece intesa come sproporizione tra interesse e vantaggi e la dazione di un bene mobile, di cui si discute in ordine ai caratteri della fungibilità o meno.

Ciò premesso, la norma di riferimento in materia è l’art. 1815, c.c., che, dopo aver sancito il principio della normale onerosità del mutuo al primo comma, al secondo comma stabilisce che se sono convenuti interessi usurari la relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Il rimedio della nullità a fronte di una situazione, quella dell’usura, di disequilibrio economico, ha indotto parte della dottrina ad evidenziarne la particolarità rispetto agli ordinari strumenti predisposti dall’ordinamento per riequilibrare una pattuizione economicamente ingiusta. Si è osservato che, di regola, l’ordinamento non reagisce con la nullità, ma, anche in ossequio al principio di insindacabilità dell’equilibrio economico del contratto, i rimedi riguardano esclusivamente gli effetti, attraverso, ad esempio, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta oppure la rescissione per lesione.

 L’art. 1815, c.c., va letto in combinato disposto con la norma sancita nel Codice Penale, all’art. 644, c.c., che sanziona la condotta di chi “si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari”. Entrambe le norme, quella civilistica e quella penale, sono state modificate dalla legge n. 108/1996 che ha introdotto alcune modifiche. Innanzitutto si è trasformata la nozione di usura soggettiva, prima prevista nel codice penale, ruotante attorno alla gravità delle condizioni soggettive  economiche e finanziarie del debitore, in una nozione di usura a carattere oggettivo. Ciò che è sufficiente perchè si abbia usura è che siano stati pattuiti interessi o vantaggi per un saggio superiore a quello c.d. soglia, periodicamente determinato. Non manca, tuttavia, una disposizione nel comma 3, art. 644, c.c., che continua ad attribuire rilevanza alle condizioni soggettive di difficoltà. Neppure rilevante è il dolo specifico, dell’approfittamento dello stato di bisogno, che può rilevare a fini diversi, con riguardo ad esempio alla rescissione per lesione ex art. 1448, c.c. L’altra novità introdotta nell’art. 1815, c.c., ha riguardato la sanzione civilistica della nullità della pattuizione degli interessi. La vecchia disciplina prevedeva, a fronte della nullità della pattuizione degli interessi usurari, la conversione degli stessi con quelli legali. Con la nuova formulazione, invece, il debitore non è tenuto a pagare alcun interesse, il mutuo o in generale il contratto di finanziamento da oneroso si converte in gratuito. Il legislatore, inoltre, ha inteso tutelare ulteriormente il debitore vittima di usura con la previsione di una nullità parziale (e testuale) della sola clausola usuraria, in luogo di una nullità assoluta coinvolgente l’intero contratto. È evidente, infatti, che la nullità assoluta non determina un vantaggio per il debitore che si trova costretto alla restituzione immediata del capitale preso a mutuo, laddove, al contrario, la nullità parziale gli consente di restituirlo nelle rate precedentemente pattuite, decurtate degli interessi.

Un problema riguardante l’usura è quello della cumulabilità degli interessi moratori agli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario. Si discute, infatti, se l’interesse moratorio meriti di essere considerato alla stregua dell’interesse corrispettivo nella valutazione dell’usurarietà del contratto di finanziamento. Sul tema gli orientamenti che hanno visto dividere dottrina e giurisprudenza sono due. Da un lato, l’orientamento minoritario che tende a escludere dal computo gli interessi moratori, dall’altro la tesi maggioritaria della Cassazione che, al contrario, accomuna gli interessi moratori agli interessi corrispettivi. Il primo indirizzo poggia su una serie di argomentazioni, tra cui la diversa funzione assolta dagli interessi moratori e corrispettivi. Diversamente dai corrispettivi, infatti, gli interessi moratori non mirano a remunerare il godimento del capitale altrui, ma esclusivamente a riparare il danno da ritardata restituzione dello stesso. Si fa leva, inoltre, sulla diversa natura degli interessi moratori che sono interessi “virtuali”, dovuti soltanto nella fase patologica di esecuzione del contratto, e gli interessi corrispettivi che sono invece “effettivi”  perchè dovuti in ogni caso come corrispettivo del prestito. Diverso è, inoltre, il fondamento, equitativo, per gli interessi corrispettivi, di responsabilità, per gli interessi moratori. Si osserva, inoltre, che per gli interessi moratori non v’è ragione di ricercare un altro rimedio come la nullità, essendo già ipotizzabile l’utilizzo dello strumento della riduzione giudiziale ad equità della clausola penale previsto dall’art. 1382, c.c. Si afferma, infine, che da sempre la giurisprudenza penale ha attribuito rilevanza ai soli interessi corrispettivi nel calcolo dell’usura. Tale orientamento, già criticato da una isolata sentenza del 2000, viene definitivamente superato, quantomeno in seno alla giurisprudenza di legittimità, con una nota pronuncia del 2013 che afferma la possibilità di computare gli interessi moratori nel calcolo dell’usurarietà del tasso convenzionale. La logica sottesa è considerare ai fini dell’usura tutto ciò che, sotto qualsiasi forma, può costituire “prezzo” del credito. Le argomentazioni di tale orientamento, invero già sviluppate in parte dalla Corte Costituzionale, valorizzano in particolare il dato normativo letterale.  Tra i sostenitori dell’indirizzo in parola, si osserva che interesse moratorio e interesse corrispettivo sono assimilati dall’art. 1224, c.c., che sembra disciplinarli unitariamente. Si evidenzia, inoltre, che il D.L. n. 394/2000, come si vedrà, norma di interpretazione autentica in tema di usura sopravvenuta, ha stabilito espressamente che ai fini del calcolo dell’usura si tiene conto degli interessi “a qualunque titolo” convenuti, e dunque anche a titolo di interesse moratorio. A ciò si aggiunge il tenore letterale della Relazione Governativa di accompagnamento della legge, nella quale si legge espressamente il riferimento agli “interessi corrispettivi, moratori e compensativi”. Infine, in seno a questo indirizzo non manca chi ravvisa, sia pure soltanto in ultima istanza, un’analoga funzione assolta da interessi corrispettivi e moratori, entrambi volti, stando a tale tesi, a riparare un danno, ossia un danno giusto nel caso degli interessi corrispettivi, un danno ingiusto per gli interessi moratori.

Un tema molto dibattuto ha riguardato l’usura sopravvenuta, ossia l’usura determinata in un momento successivo alla stipulazione del contratto, ab origine, non usurario. L’usura sopravvenuta può derivare da sopravvenienze di vario genere, non ultima l’entrata in vigore di una legge quale la n.108/1996 che ha posto il problema dell’applicabilità della normativa ai mutui stipulati prima dell’entrata in vigore e ancora in corso. La sopravvenienza che determina l’usura c.d. sopravvenuta può, inoltre, derivare dall’oscillazione al ribasso del tasso soglia di usura, tale da comportare che il tasso convenzionale, non usurario, secondo i parametri validi alla data della stipulazione, lo diventi successivamente. Occorre dare atto del dibattito apertosi in tema di usura sopravvenuta, in relazioneal quale si sono sviluppati due orientamenti contrapposti. Una prima tesi affermava che l’usurarietà del mutuo va valutata al momento della datio degli interessi, ossia con riguardo al momento funzionale ed esecutivo del contratto. Si è detto, inoltre, che la disciplina del 1996 avrebbe trasformato il reato di usura da istantaneo a permanente, con la conseguenza che nella condotta penalmente rilevante va ricompreso anche il momento dell’ultima dazione di interesse usurario. Si sottolinea, inoltre, che la norma sull’usura ha carattere di ordine pubblico e imperativo e, dunque, va applicata anche agli effetti ancora in corso di rapporti anteriori non esauriti. Stando a questo indirizzo, inoltre, è determinante la mancanza di una disciplina transitoria nella legge 108/1996, mancanza che non impedisce un’applicazione della regola “tempus regit actum”. La tesi contraria che nega che l’usura sopravvenuta possa operare retroattivamente poggia su diverse argomentazioni. Si valorizza il tenore letterale dell’art. 1815, c.c., nella parte in cui, riferendosi agli interessi “convenuti”, sembra dare rilevanza al solo momento genetico della pattuizione degli interessi. In secondo luogo si sottolinea che tradizionalmente l’usura è reato istantaneo, la cui condotta tipica si esaurisce nella stipulazione del contratto usurario, indipendentemente dalle successive dazioni. Infine, questo orientamento osserva che, in ossequio al principio di irretroattività della legge, una norma sulla validità successiva non può operare sul contratto-fonte, ma tutt’al più può incidere sugli effetti ancora in corso (c.d. teoria del fatto compiuto); da ciò deriva che il giudizio di validità dell’atto debba essere concluso sulla base della norma in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Sul tema è intervenuto il Legislatore, con il citato D.L. 394/2000, con una norma di interpretazione autentica che ha stabilito espressamente che “ai fini dell’applicazione degli artt. 644, c.p. e dell’art. 1815, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Si è avallato l’orientamento che attribuiva rilevanza ai fini dell’usura esclusivamente al momento della stipulazione della clausola, indipendentemente dalle sopravvenienze successive. La disciplina in questione è stata oggetto di questione di legittimità costituzionale, questione che, tuttavia, la Corte Costituzionale ha rigettato nel 2002, sull’assunto della non irragionevolezza della disciplina alla luce della ratio.

Il tema dell’usura sopravvenuta ha posta il problema dei rimedi applicabili al fine di riequilibrare le condizioni economiche del contratto, divenute inique alla luce della sopravvenuta usurarietà. Una volta esclusa l’applicabilità della nullità al fine di ripristinare la sproporzione, si è valutata la possibilità di applicare il meccanismo della sostituzione automatica, ex art. 1339, c.c., della clausola usuraria con la clausola di interesse legale. Al riguardo, la principale critica è che il meccanismo della sostituzione automatica previsto dall’art. 1339, c.c., può operare quando la norma imperativa sia precettiva – positiva, mentre la norma che fissa il tasso usuario non è postitiva-precettiva ma, al contrario, limitativa-negativa. Altra tesi, dunque, cerca di riequilibrare la sproporzione sopravvenuta  attraverso il rimedio dell’inefficacia sopravvenuta, dati i limiti di natura dogmatica che comporterebbe la teoria della nullità sopravvenuta. La critica a tale orientamento consiste nell’iniquità della soluzione che pone a carico del creditore la sopravvenienza, equiparandolo al creditore che ha stipulato un contratto nullo ab origine. Altro orientamento, non seguito dalla giurisprudenza, autorizza l’applicazione del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Le ragioni per cui la giurisprudenza non segue tale tesi è che il debitore non ha interesse alla risoluzione, perchè questa determina effetti di immediata restituzione del capitale prestato che si preferisce evitare. È vero, tuttavia, con riguardo alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta che esiste anche un rimedio manutentivo, con la riconduzione ad equità del contratto, ma si tratta di un effetto che rientra nella disponibilità della parte contro la quale è domandata la risoluzione, ai sensi del comma 3, art. 1467, c.c. Una parte della dottrina ha avanzato l’idea che si possa applicare un rimedio manutentivo a scelta del debitore, facendo applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Dall’obbligo di buona fede, si afferma, discenderebbe per il creditore quantomeno un obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali divenute usurarie e, quindi, inique. Con riferimento a tale tesi, si è tuttavia osservato che l’obbligo di rinegoziazione non è suscettibile di esecuzione in forma specifica. La critica è superata considerando la conseguenza della violazione del principio di buona fede del creditore che si rifiuta di rinegoziare la clausola usuraria, conseguenza che la dottrina individua nell’inesigibilità degli interessi divenuti usurari. L’effetto di tale tesi è il ripristino dell’equilibrio contrattuale, atteso che il creditore potrà comunque esigere gli interessi legali in luogo di quelli usurari, in tal modo evitandosi il rischio, da qualcuno paventato, di un disequilibrio contrattuale ingiustificato a vantaggio del debitore.

Augusto di Cagno

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