Con il sequestro giudiziario s’intende ottenere un provvedimento conservativo di custodia o di temporanea gestione del bene controverso, con la finalità di assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della relativa esecuzione coattiva a mezzo della consegna o rilascio forzato degli stessi beni sui quali si è autorizzato e posto il vincolo.
I presupposti che la legge richiede per la relativa concessione sono:
a) l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene, nell’ambito della quale sussistano elementi sufficienti a provare che la domanda proposta sia di probabile fondatezza (cd. fumus boni iuris);
b) l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. periculum in mora).
In sostanza ivi il pregiudizio grave ed imminente, altrimenti richiesto per altri provvedimenti cautelari può ovviamente sussistere, ma in tale accezione non costituisce condizione necessaria per la concessione del sequestro, atteso che lo stesso art. 670 c.p.c. richiede ai fini della concessione della misura in disputa semplicemente ragioni che rendano opportuna la custodia del bene controverso.
La finalità perseguita dal sequestro giudiziario è di assicurare l’utile esperimento dell’esecuzione coattiva, conseguente all’accertamento del diritto sul bene al termine del processo di cognizione e consistente nella consegna del bene.
Quanto al primo presupposto, rubricato innanzi sub a), è opinione prevalente che la misura cautelare non possa essere riferita esclusivamente ai cd. iura in re, ossia alle azioni nelle quali ciascuna delle parti si affermi titolare di un diritto reale, ma debba estendersi anche alle azioni relative ai cd. iura ad rem, ossia quelle azioni in cui l’attribuzione della proprietà è soltanto la conseguenza della decisione del giudice su un rapporto di natura obbligatoria, nonché con riferimento al requisito della controversia sul possesso, alle azioni di carattere personale volte alla restituzione della cosa detenuta dal convenuto.
Pertanto, deve condividersi il principio, oramai consolidato, secondo il quale si ha controversia sulla proprietà o sul possesso anche nel caso di controversia su di un diritto personale avente ad oggetto la pretesa alla restituzione di cose da altri detenute, ossia quando debba decidersi in ordine ad un’azione personale che comporti una decisione su detta pretesa.
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