In tema di infortuni sul lavoro, l’art. 53 del d.P.R. 1124/1965, modificato dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015 pone a carico dell’assicurato, per acquistare il diritto alla prestazione previdenziale, l’onere di presentare una denuncia particolareggiata al datore di lavoro – che dovrà a sua volta inoltrarla all’ente previdenziale – non soggetta ad altri limiti di tempo se non quelli derivanti dalla prescrizione estintiva della prestazione previdenziale stessa, denuncia alla quale deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio; dunque, ciò significa che ogni certificato di infortunio sul lavoro deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
Inoltre, l’art. 54 del d.P.R. 1124/1965, modificato dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015 stabilisce che il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o la prognosi superiore a trenta giorni. La denuncia deve essere fatta all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio.
Se l’infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta all’autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l’elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l’età, la residenza e l’occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest’ultima, le conseguenze probabili dell’infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l’indirizzo dei testimoni dell’infortunio.
Infine, le modifiche apportate dal c.d. Jobs Act all’art. 54 del d.P.R. 1124/1965 riguardano anche una diversa procedura di adempimento per la denuncia da parte dei datori di lavoro (che deve essere redatta sui moduli predisposti dall’Istituto assicuratore). Il nuovo testo prevede l’assolvimento dell’adempimento con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio con modalità telematica.
È, altresì, previsto che l’Istituto assicuratore metta a disposizione, attraverso lo strumento della cooperazione applicativa, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni.
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