Come noto l’INAIL, ormai a partire dall’anno 2010, nell’ambito delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, di cui all’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, incentiva la realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro[1].
Questo incentivo si affianca al già consolidato beneficio della riduzione del tasso per prevenzione introdotto dall’art. 24 della Modalità di applicazione della Tariffa dei Premi Inail.
La richiamata norma trova la sua ratio nella correlazione esistente tra interventi realizzati per innalzare il livello di sicurezza in azienda e i meccanismi di riduzione dei premi, premiando lo sforzo dei datori di lavoro che non si limitano al mero rispetto delle nome cogenti, realizzando interventi ulteriori.
Il riconoscimento del beneficio in questione, infatti, presuppone l’osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, requisito che s’intende sussistente qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda con riferimento all’azienda nel suo complesso.
La riduzione per prevenzione ex art. 24 D.M. 12.12.2000 e s.m.i. potrà in sostanza essere richiesta dalle aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
L’INAIL, nell’ottica del miglioramento delle politiche prevenzionali, periodicamente effettua un’attività di revisione dei suddetti interventi al fine di individuare quelli maggiormente efficaci sotto tale profilo.
Il modello di domanda, anche per il corrente anno, ha mantenuto l’articolazione in quattro sezioni: A “Interventi di carattere generale”; B “Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale”, C “Sicurezza e sorveglianza sanitaria” e D “Prevenzione di rischi specifici”.
Come diremo di seguito anche per l’altra tipologia di intervento, per poter beneficiare della riduzione è previsto il raggiungimento di un punteggio pari almeno a 100 punti.
Il suddetto punteggio potrà scaturire dalla selezione di interventi individuati all’interno di una sola o più sezioni.
La riduzione del tasso medio di tariffa, in caso di accoglimento della domanda, è determinata in relazione al numero dei lavoratori nel senso che la riduzione premierà le aziende in misura inversamente proporzionale al predetto numero.
Per l’anno corrente la novità più rilevante è costituita dal fatto che la documentazione probante relativa agli interventi selezionati nella domanda dovrà essere prodotta unitamente alla domanda.
Passando ora alla trattazione degli incentivi per la realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, in primo luogo bisogna sottolineare che per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.
L’incentivo consiste in un contributo, in conto capitale, in misura percentuale sull’importo delle spese ammesse, sostenute e documentate, con la previsione di un limite massimo e un limite minimo.
L’Avviso pubblico 2015, per il quale è imminente la fase di presentazione delle domande, prevede l’erogazione di un contributo pari al 65% delle spese ammesse per un limite massimo di 130.000 euro e un limite minimo di 5.000 euro[2].
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
– Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
– Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
– Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva ed una sola tipologia tra quelle indicate.
L’INAIL, per la concessione dei contributi in questione, ha prescelto la procedura valutativa a sportello ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 123/1998 e s.m.i.[3] che consente una forte semplificazione.
Questa procedura prevede l’accesso:
– In base all’ordine cronologico di presentazione delle domande;
– La definizione di un punteggio soglia legato a condizioni minime, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative.
Il punteggio soglia, per poter concorrere all’inoltro della domanda, viene individuato in 120 punti; i parametri che determinano il predetto punteggio sono taluni comuni a tutte le tipologie, altri specifici per le singole tipologie.
I parametri comuni a tutti i progetti sono:
– Dimensioni aziendali: punteggio attribuito in misura inversamente proporzionale alla dimensione aziendale privilegiando quindi i progetti presentati da micro, piccole e medie imprese;
– Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione aziendale interessata dall’intervento o all’appartenenza ad una categoria speciale: punteggio direttamente proporzionale alla rischiosità della lavorazione sulla quale agisce il progetto presentato;
– Bonus per i progetti condivisi con le Parti Sociali o oggetto di informativa RLS o RLST: punteggio attribuito in presenza di una condivisione del progetto da parte delle rappresentanze delle Parti Sociali o di informativa nei confronti del RLS o RLST;
– Bonus per i settori produttivi individuati in ambito regionale[4].
E’ stato poi previsto un parametro comune ai progetti di investimento e ai progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale:
-Bonus per i progetti nei quali è prevista l’adozione di buone prassi: specifiche buone prassi, selezionate ai fini dell’Avviso, validate dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro ex art. 6 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
Altri parametri individuati, sono specifici per le singole tipologie di interventi.
Si riepilogano di seguito le singole fasi nelle quali si articola la presentazione delle domande di ammissione al contributo.
Dal 1° marzo al 5 maggio 2016 le imprese possono compilare la domanda on line in modalità di simulazione fino al momento del consolidamento delle domande che raggiungono la soglia di punteggio di cui sopra.
Dal 12 maggio 2016 sarà possibile ottenere il rilascio di un ticket da parte della procedura on line con un codice che individua in modo univoco la domanda stessa.
Dal 19 maggio 2016 sarà pubblicato sul portale dell’Istituto il calendario stabilito per l’inoltro on line delle domande tramite ticket associato all’impresa.
Verranno quindi elaborati i dati delle domande inviate, predisposti e pubblicati sul sito www.inail.it, due elenchi per regione in ordine cronologico, con evidenza dei beneficiari del contributo rientranti nella capacità, uno per i progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e uno per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Le imprese utilmente collocate dovranno provvedere ad inoltrare, a mezzo pec, la documentazione a completamento della domanda on line entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi cronologici sul sito INAIL.
A conclusione della fase di presentazione delle domande da parte delle imprese, la sede INAIL darà avvio alla fase della verifica tecnico – amministrativa che dovrà essere completata entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra.
L’attività di verifica potrà comportare l’adozione di un provvedimento di ammissione, di non ammissione o di ammissione parziale.
La predetta attività istruttoria per l’ammissione al contributo si articola in una verifica amministrativa e in una verifica tecnica che possono svolgersi in parallelo in quanto la domanda di finanziamento deve essere valutata sotto entrambi gli aspetti.
La verifica amministrativa, attraverso l’esame della documentazione ricevuta dall’impresa e quanto dalla stessa dichiarato nella domanda on line, è volta ad accertare i requisiti del richiedente e a verificare la completezza e validità della documentazione amministrativa ricevuta e più in generale a validare l’ammissibilità della domanda per gli aspetti giuridico-amministrativi.
La verifica tecnica, attraverso l’esame della documentazione ricevuta dall’impresa e quanto dalla stessa dichiarato nella domanda on line, verifica la completezza e validità della documentazione tecnica e la coerenza dei punteggi ottenuti.
Si potrebbe verificare che, in sede di verifica tecnica della documentazione presentata, il professionista riscontri elementi tali da determinare la variazione del punteggio ottenuto dall’impresa nel fase di compilazione della domanda; a questo punto il professionista ricalcolerà il punteggio e verificherà il permanere delle condizioni di ammissibilità (punteggio pari o superiore alla soglia di ammissione).
Più in particolare potrebbe verificarsi che il professionista valuti diversamente l’efficacia dell’intervento; valuti incongruente il progetto proposto e la causa di infortunio o i fattori di rischio individuati nell’azienda; valuti non coerente il progetto presentato con l’attività svolta e con le condizioni di rischio riscontrabili di norma con conseguente perdita del punteggio soglia e venir meno delle condizioni di ammissibilità.
I provvedimenti di non ammissione o di ammissione parziale, resi all’esito della fase di verifica tecnico – amministrativa, così come quelli resi in fase di rendicontazione, possono essere impugnati dinanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa in quanto l’impresa rimane titolare di una posizione di interesse legittimo.
La Corte di Cass. SS.UU., con ordinanza n. 2511 del 15 dicembre 2015, ha ricordato come, al fine di determinare la giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, ”occorre distinguere la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la legge – salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione – attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’adempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione[5]”.
Orbene la valutazione operata dall’Istituto sulle domande di finanziamento e sui documenti ad essa allegati, è espressione di discrezionalità tecnica dovendo il professionista valutare, come già si è detto, l’efficacia, la coerenza e la congruenza del progetto presentato.
La suddetta valutazione operata, attenendo ed essendo espressione di discrezionalità tecnica, dovrebbe essere sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo il caso in cui la stessa non sia manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, arbitraria ovvero fondata su di un palese e manifesto travisamento dei fatti o ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri seguiti non essendo sufficiente che la stessa sia meramente opinabile.
[1] “L’INAIL finanzia, con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese”.
[2] Il limite non trova applicazione per il progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale per le imprese fino a 50 dipendenti.
[3] ”Nel procedimento a sportello è prevista l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie minime, anche di natura quantitativa, connesse alla finalità dell’intervento e delle tipologie di iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico”.
[4] Per la Regione Abruzzo 5 punti di bonus alle imprese attive nei settori ATECO C25 (FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) e F41 (COSTRUZIONE DI EDIFICI).
[5] Cfr. Cass., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15867.
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