Con Legge n. 3 del 27/01/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2012, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento diversi istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Caratteristica generale dei suddetti istituti è quella di porre rimedio alle situazioni di indebitamento eccessivo di tutti quei soggetti che, per la loro natura (rectius: la natura del debito contratto) ovvero per il mancato possesso di alcuni requisiti previsti ex lege, non possono accedere alle procedure fallimentari di cui al Regio Decreto n. 267 del 16/03/1942. L’art. 6, c. 2 lett. a) della Legge definisce il sovraindebitamento come “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Con riferimento particolare alla procedura di cui all’art. 6, c. 1 secondo capoverso, la Legge consente al debitore di ristrutturare i suoi debiti mediante la proposta ai creditori di un piano del consumatore, debitamente omologato dal giudice del sovraindebitamento. Condizioni essenziali per l’accesso al predetto piano sono che il debitore sia persona fisica e abbia assunto “obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (a titolo esemplificativo, possono essere risanati mediante il piano del consumatore anche debiti riguardanti il mancato pagamento dei finanziamenti concessi per l’acquisto della casa o dell’auto, debiti relativi a spese quotidiane etc…). Lo strumento introdotto dal legislatore offre al debitore privato un importante forma di tutela, se si pensa che, ai fini dell’omologazione del piano del consumatore, il Giudice non deve raccogliere il consenso dei creditori intervenuti, salvo ovviamente verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità e la fattibilità del piano, in conformità alla Legge n. 3/2012.
Orbene, la questione che qui si pone ha ad oggetto il rapporto che sussiste tra la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante proposta di un piano del consumatore, e le procedure esecutive di cui al Codice di rito. Innanzitutto, ci si chiede se l’accesso alla procedura di cui alla L. n. 3/2012 sospenda l’eventuale procedura espropriativa iniziata dal creditore nei confronti del debitore. Tale quesito è di notevole rilevanza, se si considera che, con il recente intervento legislativo (Decreto Legge n. 83/2015 del 27/06/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 132 del 6/08/2015), è stata offerta la possibilità al debitore che si è visto notificare il precetto – atto prodromico all’espropriazione – di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, mediante l’ausilio degli organismi di composizione della crisi o di un professionista delegato dal giudice, concludendo con i creditori un accordo o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Ebbene, il comma 2 dell’art. 12-bis della Legge n. 3 del 2012 sembra dare una risposta affermativa al predetto quesito, in quanto prevede che “quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto [di fissazione dell’udienza di convocazione dei creditori c. 1 ex art. 12-bis], può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”. Dunque, senz’altro è possibile la sospensione della procedura esecutiva a partire dal giorno in cui viene emanato il decreto di fissazione dell’udienza per la convocazione dei creditori. Ma che succede se nel periodo di tempo che intercorre tra la data del deposito della proposta di piano del consumatore ex art. 9 della citata legge e la data di emissione del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 12-bis c. 1, il creditore ha avviato la procedura esecutiva?
In questa ipotesi, il debitore potrà percorrere due strade: potrà proporre istanza al Giudice del sovraindebitamento per chiedere la sospensione della procedura esecutiva avviata dal creditore e la contestuale fissazione dell’udienza di convocazione dei creditori ex art. 12-bis c. 1; ovvero potrà proporre la medesima istanza di sospensione direttamente al Giudice dell’esecuzione, ovviamente prima che sia intervenuta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati. In quest’ultimo senso si è orientato il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lodi che, con ordinanza del 2015 emessa all’udienza per l’assegnazione del credito, ha sospeso il pignoramento presso terzi avviato dal creditore procedente in considerazione del fatto che vi era un procedimento pendente dinanzi al giudice del sovraindebitamento, finalizzato all’omologazione del piano del consumatore. Se si sceglie la seconda strada, peraltro, ben potrebbe il debitore depositare istanza di sospensione presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione già al momento dell’iscrizione a ruolo del pignoramento da parte del creditore, senza attendere l’udienza per l’assegnazione delle somme (in particolare nel caso del pignoramento presso terzi) ovvero quella per la vendita dei beni pignorati.
Resta da chiarire quali siano gli effetti reali del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva. Al riguardo, l’art. 626 del Codice di Procedura Civile dispone che “quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione”. Ebbene, se da un lato ciò comporta che il creditore non potrà soddisfarsi con il bene o con il credito pignorato sino a quando sussiste la causa di sospensione, non potendo, ad esempio, chiedere la vendita o l’assegnazione dei medesimi beni pignorati, dall’altro lato il provvedimento di sospensione del procedimento esecutivo non pregiudica gli atti compiuti anteriormente alla sospensione, i quali, pertanto, conservano la loro efficacia. Ciò rileva in particolar modo nel pignoramento presso terzi indirizzato, ad esempio, verso conti correnti bancari, dove, a seguito della notifica dell’atto di pignoramento, le Banche sono obbligate a tener “congelate” le somme di denaro presenti sui conti correnti del debitore esecutato, fino a quando non sia il Giudice dell’esecuzione a disporne la liberazione. La conseguenza pratica è che il debitore, nelle more del procedimento di omologazione del piano del consumatore, pur avendo ottenuto la sospensione della procedura esecutiva sarà costretto a non poter usufruire del credito pignorato, almeno fino all’estinzione del processo esecutivo. Tale risultato è in verità poco soddisfacente per il debitore, tanto più se si considera che, nella diversa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attivata mediante proposta ai creditori, vige un vero e proprio divieto di intraprendere azioni esecutive sino a quando il provvedimento di omologa del giudice del sovraindebitamento non diventa definitivo, pena la nullità degli atti esecutivi compiuti dal creditore. Infatti il comma 2, lett. c) dell’art. 10 della Legge n. 3/2012 prevede che il giudice del sovraindebitamento, con decreto di fissazione dell’udienza per la convocazione dei creditori, “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita’, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”.
In conclusione, la procedura del piano del consumatore prevista alla Legge n. 3 del 2012 è senza dubbio uno strumento innovativo e che offre importanti garanzie al debitore-consumatore che non è più in grado di onorare i suoi debiti né di soddisfare le esigenze di vita quotidiana proprie e della sua famiglia. Ciononostante, sarebbe stato opportuno che il legislatore estendesse la sanzione della nullità degli atti esecutivi – prevista per il procedimento di omologazione dell’accordo con i creditori – anche al procedimento di omologazione del piano del consumatore.
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