Premessa
Anticipando di fatto quanto previsto dall’art.53 comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. connesso all’emanazione
del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4 del richiamato d.lgs. n. 81/2008 istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21 comma 4 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni, nonché l’applicazione delle relative sanzioni, a decorrere dal 23 dicembre 2015 (novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso).
1.1 Abolizione della tenuta del registro infortuni e rilascio del cruscotto infortuni.
L’ Inail con la circolare n. 92 del 2015 precisa, oltre alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche la disponibilità di uno strumento alternativo per gli organi preposti all’attività di vigilanza: il cruscotto infortuni, un applicazione consultabile dal 23 dicembre 2015 contenente tutti gli infortuni occorsi ai dipendenti e prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’ Inail.
Tale applicazione è disponibile sul sito www.inail.it fra i servizi online ai soli funzionari di vigilanza mediante l’accesso ai dati regionali con le proprie credenziali. Le ricerche possibili sull’applicativo sono:
– per CF dell’infortunato;
– per tipologia di settore;
– per sedi lavorative;
– per struttura (pe il settore delle amministrazioni statali);
– per località (per il settore agricoltura).
Per chiarimenti sono a disposizione:
– il servizio Contact Center Multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.16406/164.164 da rete mobile;
– il servizio Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale www.inail.it).
– il manuale utente del nuovo servizio online “Cruscotto infortuni” sul sito istituzionale.
Maria Stefania Di Renzo
responsabile sub-Processo Prevenzione e Sicurezza sede Inail di Teramo
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