Le conseguenze dell’abuso del contratto di lavoro a tempo determinato da parte delle P.A.

AR redazione 12/05/16
Scarica PDF Stampa

 

 

 

La pronuncia delle sezioni unite della Cassazione affronta uno degli aspetti più complessi e discussi del pubblico impiego contrattualizzato, vale a dire le conseguenze sanzionatorie a carico delle amministrazioni pubbliche nel caso di illegittimo ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato. La norma di riferimento è l’art.36, co. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni. Il comma prosegue riconoscendo al lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro espletata in violazione delle disposizioni imperative[1].

Le Sezioni unite ricordano che tale disciplina differenziata rispetto al rapporto di lavoro privato, ove è prevista la conversione a tempo indeterminato in caso di violazione delle norme imperative, è stata sottoposta nel corso degli anni sia al vaglio di compatibilità costituzionale sia a quello di compatibilità comunitaria.

Per quanto concerne il primo, il Tribunale di Pisa, con un’ordinanza del 2002[2], aveva ritenuto la suddetta disciplina dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001 in contrasto con gli artt.3 e 97 della Costituzione.

La norma, ad avviso del giudice rimettente, anzitutto si pone in contrasto con l’art.3 Cost. sia per la violazione del canone di ragionevolezza, sia per la palese disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e lavoratori privati, in quanto, nonostante l’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, discriminerebbe i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, precludendo ai primi, nel caso di violazione delle norme imperative sul lavoro a termine, la tutela rappresentata dalla cosiddetta conversione del rapporto. Viola, inoltre, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art.97 Cost., in quanto l’eliminazione di ogni residua forma di precariato consentirebbe al datore di lavoro pubblico di potersi avvalere di professionalità più motivate, in ragione della stabilità delle funzioni attribuite al lavoratore.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 89 del 2003[3] ha ritenuto la questione non fondata, evidenziando in particolare che il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello, del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato, dell’accesso mediante concorso, enunciato dall’art.97, co. 3 Cost.. Le argomentazioni del Tribunale di Pisa, che muovono dal presupposto della piena e completa assimilazione del lavoro pubblico a quello privato a seguito dell’avvenuta privatizzazione del primo, sono state, quindi, disattese dalla Consulta, che ha giustificato la previsione di conseguenze a carattere esclusivamente risarcitorio per il caso di violazione delle norme imperative sul lavoro a termine nell’impiego pubblico sulla base della differente disciplina del “procedimento costitutivo”, che caratterizza i due rapporti.

Per quanto concerne la compatibilità comunitaria, il Tribunale di Genova con un’interessante ordinanza del 2004[4] ha rimesso alla Corte di giustizia europea la questione della conformità alla direttiva comunitaria n. 1999/70/CE della disciplina dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed in particolare del meccanismo sanzionatorio limitato al solo risarcimento dei danni con esclusione della conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

La Corte di Giustizia europea si è pronunciata nel settembre 2006[5], affermando che la normativa italiana, che prevede il risarcimento del danno subito dal lavoratore a seguito del ricorso abusivo della pubblica amministrazione a una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, è conforme alla direttiva comunitaria n. 1999/70/CE. Tuttavia, spetta al giudice italiano valutare in quale misura le condizioni di applicazione, nonché l’attuazione effettiva dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001, ne fanno uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, sanzionare l’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

La Corte di giustizia ha ribadito tali conclusioni nel 2010[6] e nel 2013[7], precisando in quest’ultima occasione che la conseguenza risarcitoria è misura conforme al diritto europeo a condizione che la prova da addurre per ottenere il ristoro non renda impossibile o eccessivamente difficile la tutela del lavoratore.

Come è stato sinteticamente ed efficacemente evidenziato, la conclusione che si può trarre dalle pronunce dei giudici di Lussemburgo è che “l’adeguatezza della misura italiana vigente per il settore pubblico non è un dato apodittico, ma è da dimostrare”[8].

I giudici di merito sono stati, quindi, chiamati a risolvere la non facile questione loro rimandata dalla Corte di giustizia[9].

Deve, anzitutto, segnalarsi un indirizzo minoritario inaugurato da una sentenza del Tribunale di Siena del 2010[10], che, facendo leva sul principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, ha ritenuto la sanzione del risarcimento danni non sufficiente a prevenire gli abusi, in quanto priva di effettività, proporzionalità, dissuasività ed equivalenza, disapplicando l’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e condannando l’amministrazione alla conversione a tempo indeterminato del contratto a termine nullo[11].

Tale soluzione suscita notevoli perplessità[12] per l’evidente contrasto col dettato dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001[13], nonché col principio di rilevanza costituzionale della necessità del pubblico concorso (art.97, co. 3 Cost.)[14] ed i principi di tutela della programmazione finanziaria, di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica. Inoltre, la Corte di Cassazione in più occasioni (compresa la pronuncia in commento) ha affermato a chiare lettere che nell’area del lavoro pubblico non può operare il principio della trasformazione dei rapporti flessibili in rapporti a tempo indeterminato e, qualora siano state violate norme imperative che regolano i lavori flessibili, il lavoratore, i cui diritti siano stati lesi, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti[15].

La giurisprudenza maggioritaria ha, invece, ritenuto preclusa la conversione a tempo indeterminato, ma, in assenza di indicazioni nel testo dell’art.36[16], ha cercato faticosamente di individuare dei parametri per un effettivo risarcimento, adottando molteplici soluzioni:

1) l’applicazione dei meccanismi sanzionatori dell’art.18, co. 4 e 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, unici istituti mediante i quali il legislatore ha monetizzato il posto di lavoro assistito da stabilità reale (quale è quello alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), commisurando il risarcimento del danno al valore minimo (cinque mensilità) più la misura sostitutiva della reintegra (quindici mensilità)[17];

2) l’applicazione del meccanismo sanzionatorio dell’art.8 della legge 15 giugno 1966, n. 604, più idoneo alle ipotesi di preclusione della prosecuzione del rapporto di lavoro, commisurando il risarcimento ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità[18];

3) la corresponsione dell’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, di cui all’art.32, co. 5 della legge 4 novembre 2010, n. 183[19];

4) la corresponsione delle retribuzioni maturate nel tempo medio necessario per ricercare una nuova occupazione stabile, tenuto conto di una serie di parametri, quali zona geografica, età, sesso e titolo di studio[20];

5) la corresponsione della retribuzione spettante per il periodo compreso tra la messa in mora dell’amministrazione e la pronuncia giurisdizionale[21];

6) la corresponsione del trattamento retributivo non erogato nei periodi di intervallo tra i vari contratti a termine intercorsi con l’amministrazione[22];

7) la corresponsione della retribuzione spettante per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto per effetto della scadenza del termine illegittimo e la naturale cessazione del rapporto al raggiungimento dell’età pensionabile[23];

8) il riconoscimento delle maggiorazioni retributive ex art.5, co. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 per l’intera durata dell’illegittima prosecuzione del rapporto[24];

9) per lo specifico caso della successione illegittima di contratti a termine stipulati nell’ambito della dirigenza medica e veterinaria del SSN la corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennità di esclusività prevista dalla contrattazione collettiva[25].

Come è stato esattamente osservato[26], le soluzioni sopra riportate sono accomunate dalla riconosciuta esenzione a carico del lavoratore dell’onere di provare quale sia esattamente il danno subito, che può essere sempre identificato nella perdita del posto di lavoro a seguito della violazione di norme imperative sull’assunzione presso le amministrazioni pubbliche.

Contrario a tale impostazione è un ulteriore indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale il danno risarcibile enunciato dall’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001 deve derivare dalla prestazione di lavoro svolta in violazione di norme imperative e non è, dunque, il corrispettivo automatico della precarizzazione (o della mancata stabilizzazione) del rapporto[27]. Conseguentemente i danni derivanti dalla prestazione resa in virtù di un contratto con termine illegittimamente apposto devono essere allegati e provati.

Anche parte della giurisprudenza di legittimità, sulla base di un importante precedente delle sezioni unite del 2006[28], ha negato la configurabilità di un danno in re ipsa, ritenendo necessaria sempre l’allegazione della prova da parte del lavoratore[29].

Di recente si è sviluppato un altro orientamento, secondo cui la nozione di danno applicabile nella fattispecie dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001 è quella di “danno comunitario”, il cui risarcimento è configurabile quale sanzione ex lege a carico del datore di lavoro pubblico[30]. Pertanto, il lavoratore deve limitarsi a provare l’illegittima stipulazione di più contratti a termine sulla base di esigenze falsamente indicate come straordinarie e temporanee, restando esonerato dalla prova di un danno effettivamente subito.

Anche per quanto concerne la quantificazione del danno da risarcire si sono registrate diverse soluzioni nella giurisprudenza della Suprema Corte:

1) l’applicazione del meccanismo sanzionatorio dell’art.8 della legge n. 604 del 1966[31];

2) la corresponsione dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art.32, co. 5 della legge n. 183 del 2010[32];

3) la corresponsione delle retribuzioni maturate nel tempo necessario per ricercare una nuova occupazione[33].

E’ stata, pertanto, evidenziata, alla luce della non uniformità degli indirizzi giurisprudenziali e del perdurante silenzio del legislatore, l’ineludibilità di un intervento nomofilattico delle sezioni unite della Suprema Corte[34].

Tale auspicio è stato fatto proprio dalla sezione lavoro della Cassazione, che ha rimesso alle Sezioni unite la decisione sulle questioni sinteticamente descritte in precedenza[35].

Con riferimento alla natura del danno derivante dalla violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 le sezioni unite hanno sposato la soluzione del “danno comunitario” con esonero dal relativo onere probatorio, dando così attuazione ai moniti della corte di giustizia europea, che ha mostrato la sua contrarietà a meccanismi probatori, che rendono impossibile o eccessivamente difficile la tutela del lavoratore.

Per quanto concerne la quantificazione del danno le sezioni unite hanno ritenuto quale soluzione più coerente la corresponsione dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art.32, co. 5 della legge n. 183 del 2010, che riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine. Sicuramente vi sarà un ampio dibattito circa l’adeguatezza, l’effettività e la dissuasività (come richiesto dalla corte di giustizia europea) della soluzione di quantificazione del danno individuata dalla Cassazione.

Ad avviso di chi scrive la parola fine sulla questione delle conseguenze a carico delle amministrazioni pubbliche nel caso di illegittimo ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato è ancora lontana.

 

DR. LUCA BUSICO, coordinatore presso la Direzione del personale dell’Università di Pisa

 

 

 


[1] Cfr. tra i numerosi contributi: PRETEROTI, Il contratto a termine nel lavoro pubblico: in particolare il regime sanzionatorio, in Arg. dir. lav., 2005,851; GAROFALO, Quale risarcimento al dipendente pubblico per contratti a termine illegittimi?, in Lav. giur., 2007,1097; CIUCCIOVINO, L’idoneità dell’art.36, d.lgs. n. 165/2001, a prevenire l’abuso del contratto a termine da parte della pubblica amministrazione, in Riv. it. dir. lav., 2012,II,144; CHIRONE, Quale tutela per i precari del pubblico impiego? Spunti per una riflessione, in Riv. giur. lav., 2012,I,735.

[2] Cfr. Trib. Pisa, ord. 7 agosto 2002, in Riv. crit. dir. lav., 2002,885 con nota di CIVITELLI, Dir. lav. merc., 2003,115 con nota di SANTUCCI.

[3] Cfr. C. Cost., 27 marzo 2003 n. 89, in Il lav. nelle P.A., 2003,355 con nota di GRECO e ivi,489 con nota di CHIECO, Mass. giur. lav., 2003,433 con nota di BARBIERI, Lav. giur., 2003,831 con nota di SCIORTINO, Giust. civ., 2004,I,2901 con nota di MENEGATTI, Giur. it., 2004,19 con nota di MEZZACAPO.

[4] Cfr. Trib. Genova, ord. 22 gennaio 2004, in Il Lav. nelle P.A., 2004,693 con nota di ZAPPALA’, Lav. giur., 2004,889 con nota di COSTANTINO.

[5] Cfr.: C. giust., 7 settembre 2006 (c. 53/04), in Riv. it. dir. lav., 2006,II,714 con nota di  NANNIPIERI, Arg. dir. lav. 2006,1632 con nota di MISCIONE, Foro it., 2007,IV,72 con nota di PERRINO; C. giust., 7 settembre 2006 (c. 180/04), in Il Lav. nelle P.A., 2006,913 con nota di SANTINI, Lav. giur., 2006,965 con nota di MISCIONE, Riv. giur. lav., 2006,II,602 con nota di GABRIELE, Giorn. dir. amm., 2007,363 con nota di CIMINO, Dir. rel. ind., 2007,302 con nota di COSIO.

[6] Cfr. C. giust., ord. 1 ottobre 2010 (c. 3/10), in Riv. crit. dir. lav., 2010,956 con nota di ZAMPIERI, Foro it., 2011,IV,69 con nota di PERRINO, Riv. it. dir. lav., 2011,II,859 con nota di BORZAGA, Giust. civ., 2011,I,1867.

[7] Cfr. C. giust., ord. 12 dicembre 2013 (c. 50/13), in Il Lav. nelle P.A., 2013,1023 con nota di CIMINO, Foro it., 2014,IV,69 con nota di PERRINO, Riv. it. dir. lav., 2014,II,75 con nota di ALES, Riv. giur.  lav., 2014,II,242 con nota di NUNIN.

[8] Cfr. SCARASCIA, La successione anomala dei contratti a termine nel settore pubblico dopo le sentenze comunitarie del 2006, in Lexitalia.it,  n. 11/2006.

[9] Cfr.: MARCIANO’, Lavoro a termine come terreno di confronto tra lavoro privato e lavoro pubblico, in Lav. giur., 2008,867; VETTOR, Il lavoro a tempo determinato negli orientamenti della giurisprudenza post D.lgs. n. 368 del 2001 e successive modifiche, in Arg. dir. lav., 2008,617; ZAMPIERI, Lo stato dell’arte sull’abuso del contratto a termine nel pubblico impiego contrattualizzato, in Riv. crit. dir. lav., 2010,957; DE LUCA, Diritti di lavoratori flessibili, anche alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. patrimonio costituzionale comune versus declino delle garanzie, in Il Lav. nelle P.A., 2013,941.

[10] Cfr. Trib. Siena, 27 settembre 2010, in Guida pubbl. imp., n. 11/2010,73 con nota di CAPONI, Lav. giur. 2010,1107 con nota di DE MICHELE, Riv. crit. dir. lav., 2010,1104 con nota di GABIGLIANI.

[11] Conformi alla pronuncia della nota precedente: Trib. Siena, 13 dicembre 2010, in Riv. it. dir. lav., 2011,II,374 con nota di SIOTTO; Trib. Livorno, 25 gennaio 2011, in Guida lav., n. 10/2011,17 con nota di PUTATURO DONATI, Dir. rel. ind., 2011,470 con nota di SARACINI, Riv. giur. lav., 2011,II,416 con nota di FEDERICI; Trib. Napoli, 16 giugno 2011, in Lav. giur., 2011,697 con nota di DE MICHELE, Il Lav. nelle P.A., 2011,491 con nota di FERRETTI; Trib. Trani, 15 marzo 2012, in Foro it., 2012,I,2004 con nota di PERRINO; Trib. Urbino, 30 agosto 2012, in www.dirittoscolastico.it.

[12] Cfr. FIORILLO, La stabilizzazione dei precari della scuola pubblica ad opera del giudice del lavoro. Una soluzione che non convince, in Riv. it. dir. lav., 2011,II,555.

[13] Cfr. SERRA, Divieto di conversione dei contratti a termine nel settore pubblico, in Lav. giur., 2010,354.

[14] Cfr.: C. Cost., 16 maggio 2002 n. 194, in Foro amm. CDS, 2002,1991 con nota di CAVALLO PERIN, Giorn. dir. amm., 2002,953 con nota di ZUCARO; C. Cost., 3 marzo 2006 n. 81, in Giur. cost., 2006,873 con nota di FILIPPI; C. Cost., 15 gennaio 2010 n. 9, in Dir. rel. ind., 2010,795 con nota di CERBONE; C. Cost., 23 febbraio 2012 n. 30, in Giust. civ., 2012,I,813.

[15] Cfr.: Cass., sez. lav., 15 giugno 2010 n. 14350, in Il Lav. nelle P.A., 2010,708, Giust. civ., 2011,I,1868;  Cass., sez. lav., 13 gennaio 2012 n. 392, in Riv. it. dir. lav., 2012,II,138 con nota di CIUCCIOVINO; Cass., sez. lav., 20 giugno 2012 n. 10127, in Foro it., 2012,I,2004 con nota di PERRINO, Riv. crit. dir. lav., 2012,397 con nota di RIOMMI; Cass., sez. lav., 8 settembre 2014 n. 18855, in Riv. it. dir. lav., 2014,II,455 con nota di FRASCA.

[16] L’assenza nell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001 di parametri di computo del danno è stata sottolineata da Trib. Rossano, ord. 14 dicembre 2009, in Foro it., 2010,I,1656 con nota di PERRINO, Lav. prev. oggi, 2010,252 con nota di BAVASSO.

[17] Cfr.: Trib. Genova, 14 dicembre 2006, in Dir. lav. merc., 2007,131 con nota di SOTTILE; Trib. Genova, 14 maggio 2007, in Riv. it. dir. lav., 2007,II,906 con nota di TEBANO, Lav. prev. oggi, 2007,1514 con nota di VICECONTE; App. Genova, 19 settembre 2008, in Giur. merito, 2009,2973 con nota di CIRIELLO; App. Genova, 9 gennaio 2009, in Riv. it. dir. lav., 2010,II,133 con nota di GARATTONI; Trib. Foggia, 5 novembre 2009, in Lav. giur., 2010,171 con nota di IRMICI, Riv. crit. dir. lav., 2010,453 con nota di ROTA; Trib. Roma, 28 aprile 2011, in Riv. giur. lav., 2011,II,595 con nota di RAFFI; Trib. Genova, 24 maggio 2011, in Lav. giur., 2011,697 con nota di DE MICHELE; Trib. L’Aquila, 27 giugno 2012, ivi,2012,777 con nota di DE MICHELE; Trib. Firenze, 9 maggio 2013, in www.tosclavgiur.it; Trib. Chieti, 17 dicembre 2014, in www.dirittoscolastico.it.

[18] Cfr.: Trib. Viterbo, 4 novembre 2009, ivi; App. Catanzaro, 1 aprile 2010, in Foro it., 2010,I,1931.

[19] Cfr.: Trib. Treviso, 28 gennaio 2011, in Mass. giur. lav., 2012,249 con note di VALLEBONA, GIGLIO e SALVAGNI; Trib. Milano, 21 luglio 2014, in Lav. giur., 2015,99.

[20] Cfr.: Trib. Rossano, 4 aprile 2007, in Giust. civ., 2008,I,2615 con nota di MANNINO; Trib. Rossano, 13 giugno 2007, in Mass. giur. lav., 2008,166 con nota di MISCIONE, Riv. crit. dir. lav., 2008,736 con nota di MARTINI, Riv. giur. lav., 2008,II,446 con nota di SARACINI, Lav. prev. oggi, 2008,653 con nota di PONTE; Trib. Terni, 2 febbraio 2010, in www.dirittoscolastico.it.

[21] Cfr. Trib. Trapani, 30 gennaio 2007, in Il Lav. nelle P.A., 2007,1154 con nota di MILITELLO.

[22] Cfr. Trib. Catania, 19 gennaio 2007, in Foro it., 2008,I,30 con nota di VALLEBONA, confermata  da App. Catania, 9 gennaio 2012, ivi,2012,I,1241; Trib. Sciacca, 3 dicembre 2014, in www.dirittoscolastico.it.

[23] Cfr. Trib. Trapani, 12 dicembre 2012, in Arg. dir. lav., 2014,743 con nota di MARRANCA.

[24] Cfr.: Trib. Bologna, 26 luglio 2007, in Arg. dir. lav., 2008,598 con nota di NANNI; Trib. Milano, 25 maggio 2010, in Riv. crit. dir. lav., 2010,1084 con nota di TANZARELLA.

[25] Cfr. Trib. Milano, 12 gennaio 2007, ivi, 2007,182 con nota redazionale.

[26] Cfr. ROTA, Illegittimità dei contratti a termine nella PA e “originalità” delle soluzioni giurisprudenziali sulla questione della tutela risarcitoria, ivi, 2010,462.

[27] Cfr.: Trib. Napoli, 8 marzo 2010, ivi,510 con nota di LARATTA; Trib. Civitavecchia, 8 aprile 2010, in www.dirittoscolastico.it; Trib. Firenze, 27 gennaio 2011, in Lav. giur., 2011,1239 con nota di MENGHINI; Trib. Trieste, 28 maggio 2011, in Lexitalia.it, n. 7-8/2011 con nota di chi scrive; App. Messina, 3 febbraio 2014, in www.teleconsul.it.

[28] Cfr. Cass., sez. un., 24 marzo 2006 n. 6572, in Foro it., 2006,I,1344 con nota di PERRINO e ivi, 2334 con note di CENDON, PONZANELLI, Riv. it. dir. lav., 2006,II,687 con nota di SCOGNAMIGLIO, Riv. giur. lav., 2006,II,233 con nota di FABBRI, Riv. crit. dir. lav., 2006,473 con nota di HUGE. Tale pronuncia riguardava i danni da demansionamento o da dequalificazione.

[29] Cfr.: Cass., sez. lav., 13 gennaio 2012 n. 392, in Riv. it. dir. lav., 2012,II,138 con nota di CIUCCIOVINO; Cass., sez. lav., 20 giugno 2012 n. 10127, in Foro it., 2012,I,2004 con nota di PERRINO; Cass., sez. lav., 23 dicembre 2014 n. 27363, ivi, 2015,I,2859 con nota di PERRINO. In quest’ultima pronuncia la Cassazione ha attenuato l’onere probatorio, ammettendo anche l’uso delle presunzioni.

[30] Cfr.: Cass., sez. lav., 30 dicembre 2014 n. 27481, in Dir.  rel. ind., 2015,1108 con nota di MARINO, Foro it., 2015,I,2858 con nota di PERRINO, Mass. giur. lav., 2015,35 con nota di FRANZA; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2015 n. 1181, in Riv. it. dir. lav., 2015,II,917 con nota di ZAMPIERI; Cass., sez. lav., 23 gennaio 2015 n. 1260, in Lav. giur., 2015,480 con nota di BAVASSO, Riv. giur. lav., 2015,II,430 con nota di RAIMONDI.

[31] Cfr. le sentenze citate alla nota precedente.

[32] Cfr. Cass., sez. lav., 21 agosto 2013 n. 19371, in Riv. it. dir. lav., 2014,II,76 con nota di ALES.

[33] Cfr. Cass., sez. lav., 2 dicembre 2013 n. 26951, in Riv. giur.  lav., 2014,II,242 con nota di NUNIN.

[34] Cfr. MARINO, Il “danno comunitario” da illegittima reiterazione di contratti di lavoro a termine: conforma la diritto dell’Unione?, in Dir. rel. ind., 2015,1120.

[35] Cfr. Cass., sez. lav., ord. 4 agosto 2015 n. 16363, in Il Lav. nelle P.A., 2015,307 con nota di ALLAMPRESE.

AR redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento