La sentenza segnalata richiama l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale,decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio rispetto alla d.i.a./s.c.i.a, l’Amministrazione Comunale conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la d.i.a./s.c.i.a e il conseguente potere inibitorio e sanzionatorio, ma deve farlo solo con le forme dell’autotutela, previo avviso di avvio del procedimento e previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e di quello privato.
Sebbene a seguito della d.i.a. non si formi un provvedimento tacito, una volta spirato il termine per l’esercizio del potere inibitorio, l’Amministrazione può ancora intervenire per contrastare l’attività edilizia non conforme alla vigente normativa, esercitando un potere di autotutela sui generis (proprio perché non ha ad oggetto un provvedimento di primo grado), che condivide con l’ordinario potere di autotutela i principi che ne governano l’esercizio.
Affinché tale potere possa dirsi legittimamente esercitato, ai sensi dell’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 l’autorità amministrativa deve inviare all’interessato tempestiva comunicazione di avvio del procedimento e nell’atto di autotutela devono essere indicate le prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete ed attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che hanno determinato l’esercizio del potere di autotutela, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
In sede di giurisdizione esclusiva, su richiesta della ricorrente, la sentenza ha anche accertato e dichiarato l’efficacia delle s. c. i. a. oggetto di controversia, fatto salvo il potere della P. A. di agire in autotutela.
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