La Corte Costituzionale, con l’Ordinanza in epigrafe ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs n. 112/99, come sostituito dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/08, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 2/09, sollevata dalle Commissioni tributarie provinciali di Latina e Torino, nella parte in cui addebita l’aggio in misura fissa del 9% e include nella base di calcolo dello stesso anche gli interessi dovuti all’ente impositore titolare del credito di imposta.
Ad avviso della Consulta, infatti, ciascuna delle ordinanze di rimessione sarebbe carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza, così restando inibita alla Corte la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulle decisioni richieste ai rimettenti.
Ed invero, sostiene la Corte Costituzionale che entrambe le questioni sollevate sarebbero deficitarie nella parte in cui vorrebbero dimostrare la sproporzione tra il costo effettivo per il servizio di recupero crediti e l’onere economico per il contribuente.
Una carenza descrittiva, questa, ritenuta tanto più determinante in ragione dei diversi interventi normativi subiti dalla disposizione censurata che avrebbero richiesto un’adeguata esposizione di tutti gli elementi essenziali del caso.
Sulla scorta delle evidenziate carenze descrittive ed argomentative, la questione rimessa al vaglio della Consulta è stata ritenuta viziata sul piano motivazionale, sicché la rilevata insufficiente descrizione della fattispecie concreta ha impedito alla Corte di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto in giudizio.
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