Se due indizi non formano ancora una prova, molto probabilmente, all’attenzione della Corte di Cassazione la terza volta cadrà la riforma dell’art. 18 apprestata dal governo Renzi, con il cd. Jobs Act e, in particolare, l’art. 3 del D.Lgs. 23/2015 che, dopo la legge Fornero ha, non senza contestazioni, nuovamente riformulato il tanto vituperato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Ne parlavamo già in tempi non sospetti, nel dicembre 2015, nell’articolo pubblicato su diritto.it (https://www.diritto.it/docs/37639), in occasione della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 24157, del 26 novembre 2015.
In quella occasione il Giudice di legittimità aveva avuto modo di stabilire come “l’inequivocabile tenore del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51 cpv. prevede l’applicazione anche al pubblico impiego c.d. contrattualizzato della L. n. 300 del 1970 “e successive modificazioni ed integrazioni”, a prescindere dal numero di dipendenti. Dunque, è innegabile che il nuovo testo della L. n. 300 del 1970, art. 18, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge c.d. Fornero di cui parla l’impugnata sentenza” (Cass. civ., Sez. Lav., 26.11.2015, n. 24157. Presidente dott. P. Stile, Relatore dott. A. Manna).
All’epoca evidenziavamo come <<a prescindere dal fatto che la sentenza abbia avuto ad oggetto un’ipotesi di licenziamento comminata nella vigenza della L. n. 92 del 2012, l’affermazione relativa all’applicazione anche al pubblico impiego c.d. contrattualizzato della L. n. 300 del 1970 “e successive modificazioni ed integrazioni”, porta a ritenere l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 18 Stat., per come ridisegnato dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2015 (jobs act), anche al pubblico impiego. Logica conseguenza di ciò è quella per cui, in caso di illegittimità del provvedimento espulsivo comminato ai dipendenti pubblici, questi, al pari dei lavoratori privati, in relazione al tipo di illiceità riscontrata, potrebbero aver diritto alla reintegrazione ovvero solo alla indennità risarcitoria. Tanto è vero che nella legge di riforma del mercato del lavoro, alcun esplicito riferimento viene avanzato in merito alla presunta esclusione dei dipendenti pubblici dall’ambito di operatività della legge. L’esclusione dei dipendenti pubblici dall’alveo della riforma, era stata una mera deduzione del Ministero del Lavoro, ora tuttavia smentita dalla Suprema Corte. Peraltro, anche un tardivo intervento legislativo in tal senso, a questo punto porrebbe seri problemi di costituzionalità, in relazione al diverso trattamento riservato ai dipendenti pubblici, rispetto a quelli del settore privato>> (Cfr: (https://www.diritto.it/docs/37639).
In buona sostanza, nonostante le rassicurazioni dell’esecutivo, la nuova disciplina sul licenziamento operata dal jobs act, con la riscrittura dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori (nel testo attualmente vigente), espressamente ritenuta applicabile: a tutti i lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 7 marzo 2015; ai lavoratori assunti in precedenza con contratto a tempo determinato o apprendistato, nel caso di conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, avvenuta con decorrenza dalla suddetta data, incidentalmente, secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Suprema Corte, avrebbe dovuto applicarsi anche ai pubblici dipendenti, ciò a prescindere dalle precisazioni del Ministro del Lavoro dell’epoca che, a parole, escludeva dal campo di applicazione della riforma i pubblici dipendenti.
Ora, con la pubblicazione della sentenza n. 11868, del 9 giugno 2016, la medesima sezione lavoro della Corte di Cassazione, in diversa composizione rispetto alla sopra citata pronuncia, in un giudizio che vedeva contrapposti il Ministero e un pubblico dipendente, risolve la questione in maniera diametralmente opposta, statuendo come: “ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs 30.3.2001 n. 165, art. 2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n. 92 all’art. 18 della legge 20.5.1970 n. 300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva alla entrata in vigore della richiamata legge n. 92 del 2012 resta quella prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma” (Cass. civ., Sez. Lav. 9.06.2016, n. 11868. Presidente dott. L. Macioce, Relatore dott.ssa A. Paolantonio).
In altri termini, l’art. 18 Statuto dei Lavoratori, nel testo vigente all’epoca della riforma Fornero e, incidentalmente, nel testo attualmente vigente a seguito dell’entrata in vigore del jobs act, dapprima è stato ritenuto applicabile anche ai rapporti lavorativi nel pubblico impiego (Cass. 24157/2015), successivamente, con la sentenza attualmente in commento, detta applicabilità è stata decisamente esclusa, pertanto, in caso di licenziamento del pubblico dipendente il regime applicabile risulterebbe comunque quello previgente (ante riforma Fornero).
Ciò posto, la differenza appare non di poco conto, in considerazione del fatto che, a prescindere da specifici e limitati casi (licenziamento discriminatorio e nullo), tra l’applicazione del testo antecedente e quello attuale sono in ballo rilevanti interessi, se nel primo caso, infatti, vi sarebbe l’obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore ingiustamente licenziato nel secondo il lavoratore, qualora il licenziamento risultasse illegittimo, dovrebbe “accontentarsi” solo dell’indennizzo economico.
Curioso rilevare come in entrambe le decisioni il P.M. risultasse il dott. A. Celeste, il quale nella sentenza n. 24157/2015 concluse per l’accoglimento del ricorso, in linea con il Collegio giudicante che, in effetti, accolse il ricorso e cassò la sentenza impugnata con la formulazione del principio di diritto sopra riportato, mentre nella sentenza ultima – evidentemente in linea con il proprio pensiero – ha concluso per il rigetto del ricorso, diniego tuttavia non condiviso dall’attuale Collegio che, per come rilevato, ha avuto modo di esprimersi in senso opposto rispetto al proprio illustre precedente, con la pubblicazione della sentenza n. 11868/2016.
Orbene, a prescindere da quale sia l’orientamento più condivisibile, per la cronaca il ragionamento scaturente dalla decisione del 2015 sembra più articolato e, in definitiva, suggestivo, quello rinveniente dalla decisione attuale si fonda essenzialmente sul dato letterale della norma (“l’inequivocabile tenore dell’art. 51 cpv. d.lgs. n. 165/01 prevede l’applicazione anche al pubblico impiego cd. contrattualizzato della legge n. 300/70”) che, tuttavia, non supera l’osservazione riportata nella precedente decisione per cui, nella nuova disciplina del licenziamento “sulla estensione della stessa all’impiego pubblico nulla è detto nell’art. 1, con la conseguenza che, in difetto di una espressa previsione, non può che operare il rinvio di cui al comma 8”, appare oramai indifferibile l’intervento delle Sezioni Unite nel dirimere un contrasto in una materia, quale quella dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che coinvolge interessi di rilevanza nazionale e che vede contrapposti da un lato organizzazioni sindacali e lavoratori, dall’altro Governo e associazioni dei datori di lavoro.
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