Potrò richiedere la riduzione del pignoramento prevista dall’art. 496 c.p.c. che consiste in una restrizione dell’oggetto dell’azione esecutiva, disposta dal giudice dell’esecuzione su istanza del debitore (posso proporla anche personalmente) o d’ufficio, nei casi in cui il valore dei beni sottoposti a pignoramento è superiore rispetto all’importo dei crediti e delle spese della procedura.
La riduzione del pignoramento non può trovare applicazione nel caso in cui l’oggetto dell’esecuzione sia un unico bene che non sia divisibile o la cui divisione comporti un rilevante decremento del suo valore.
Il giudice dell’esecuzione sentirà il creditore pignorante e quelli intervenuti e per consentire la riduzione opererà una comparazione tra il valore dei beni pignorati e l’importo dei crediti (tenendo conto dei crediti del procedente e dei creditori intervenuti anche non muniti di titolo) e delle spese, stabiliti in base alle norme sulla conversione del pignoramento.
Per il giudizio di congruità del giudice è necessario vi sia una stima del valore dei beni pignorati.
In base a tali elementi, il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio di un potere discrezionale di apprezzamento, compierà una prognosi, non astratta ma concreta, sul presumibile esito dell’esecuzione una volta operata la riduzione.
Se il G.E., ravviserà i presupposti, accogliendo l’istanza del debitore o provvedendo d’ufficio, disporrà la liberazione dal vincolo del pignoramento di uno o più immobili, e la procedura proseguirà sugli immobili non liberati.
Il G.E. deciderà sulla richiesta di riduzione con ordinanza, revocabile o modificabile dallo stesso sin quando non abbia avuto attuazione e impugnabile dalle parti con l’opposizione agli atti esecutivi per irregolarità formali o per vizi inficianti la valutazione sulla sussistenza dei requisiti legittimanti la riduzione.
Una volta disposta la riduzione del pignoramento potrò tornare a disporre liberamente dei beni liberati dal vincolo.
Il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che decide la riduzione del pignoramento, escludendo dall’esecuzione i beni aventi valore eccedente il credito, può anche pronunciarsi sulla condanna del creditore procedente al risarcimento per responsabilità processuale aggravata, in caso di eccesso nell’utilizzo del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave.
L’istanza di riduzione del pignoramento è valida anche se presentata dal debitore personalmente.
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