L’interesse superiore dei figli prevale sull’ingiustificato rifiuto del genitore separato di partecipare alle necessarie spese straordinarie

In linea con la giurisprudenza di questa Corte, in materia di diritto di rimborso delle necessarie spese straordinarie, effettuate dal genitore affidatario, alla luce del principio generale della tutela del superiore interesse del figlio, le decisioni “di maggiore interesse” del figlio beneficiario del diritto al mantenimento, non obbligano il coniuge affidatario ad informare e concertare preventivamente con l’altro coniuge la determinazione delle spese straordinarie, sussistendo, pertanto, a carico di quest’ultimo un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, il giudice competente è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del figlio mediante la valutazione della commisurazione dell’entità delle spese rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015; Cass. Civ., sez. I n. 19607 del 26 settembre 2011). 

Ciò, è quanto emerge dalla pronuncia della Corte di Cassazione, sesta sezione civ., con ordinanza  n. 12013/2016 pubblicata in data 10.06.2016, la quale afferma che il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo così quelle spese che si dimostrino non voluttarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento, perchè una tale interpretazione determinerebbe, di fatto, la compressione e soppressione del diritto di scelta in ordine a decisioni di maggiore interesse per i figli, sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

Di contro, la possibilità di chiedere in giudizio il rimborso delle spese già effettuate, non comprime il diritto di difesa del genitore dissenziente che potrà far valere e accertare il proprio diritto ad opporsi alla richiesta di rimborso, esponendo preventivamente validi motivi di dissenso e dimostrando non un mero disinteresse senza particolari contestazioni, ma provando che quelle spese sono economicamente insostenibili.

Zecca Maria Grazia

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