Accade spesso di essere costretti a tollerare la prepotenza dei vicini, siano essi privati o titolari di attività, e a subire immissioni rumorose che rendono difficile la vita e sono spesso fonte di stress, ansia e attacchi di panico.
Le immissioni rumorose, infatti, possono risvegliarci bruscamente dal sonno notturno e dal riposo pomeridiano, e comunque disturbare le nostre attività durante tutto l’arco della giornata.
Il più delle volte l’invito bonario rivolto ai vicini teso a farli desistere da tali comportamenti rimane infruttuoso ed allora come posso tutelarmi?
Un primo passo sarebbe quello di fare effettuare una perizia fonometrica al fine di misurare le immissioni rumorose provenienti dagli immobili dei vicini.
La perizia fonometrica potrà essere effettuata da un soggetto (solitamente un ingegnere), iscritto nell’elenco regionale dei tecnici competenti in materia acustica, o da uno degli organismi regionali a ciò preposti.
Se dai rilievi fonometrici effettuati emerge che i valori di immissione da noi percepiti superano il criterio differenziale sancito dall’art. 4 comma 3 del D.P.C.M. 14.11.1997 che prevede una differenza massima di 3 dB (decibel) in più in tempo notturno e di 5 dB (decibel) in tempo diurno, abbiamo diverse strade da percorrere per tutelarci e ciò in quanto il riconoscimento del diritto alla salute e all’ambiente salubre, salvaguardati indirettamente dall’art. 32 della Costituzione, ha introdotto il concetto di tutela della salute contro le immissioni sonore che superano la normale tollerabilità.
E’ di tutta evidenza che essere esposti ogni giorno a immissioni rumorose di notevole entità, può causare, perché scientificamente provato, effetti nocivi sia sull’apparato uditivo sia su altri organi e apparati (sistema nervoso, organo della vista, apparato gastrointestinale, apparato respiratorio, apparato endocrino) e sugli aspetti psico-sociali con disturbi anche alla vita di relazione.
Scarica qui il modello di ricorso ex art. 700 c.p.c.
E’ stato, infatti, pacificamente affermato in giurisprudenza, che il diritto alla salute, da intendersi “quale diritto della personalità fondato sull’articolo 32 Costituzione” deve ritenersi riferito non alla sola incolumità fisica ma anche al benessere psichico dell’individuo; la tutela posta dall’ordinamento si estende, pertanto, anche a tutti i fattori che contribuiscono a costituire la ‘qualità’ della vita, anche di relazione, sotto il profilo della realizzazione della persona umana nella totalità delle sue manifestazioni; per questo motivo, le immissioni sonore intollerabili rilevano, non già per le lesioni organiche eventualmente derivanti per l’uomo, ma per la loro oggettiva capacità di travolgere l’equilibrio della persona, nella ordinaria esplicazione delle sue funzioni psichiche e delle attività rispondenti all’esercizio delle sue qualità soggettive e sociali.
Quindi in presenza di immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità posso intraprendere le seguenti iniziative giudiziarie:
- 1. l’azione reale inibitoria che è volta ad eliminare le cause delle immissioni e può essere indirizzata sia al proprietario dell’immobile o fondo, sia all’autore materiale delle stesse
- 2. l’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. tendente ad ottenere un indennizzo per le immissioni nocive, anche in virtù della lesione del diritto alla salute
- 3. l’azione di manutenzione contro il condominio, in persona dell’amministratore, per far cessare le turbative al possesso del proprio appartamento derivanti dalle immissioni rumorose provenienti da parti comuni dell’edificio
- 4. il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., per far cessare le immissioni moleste quando sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile
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