Legge di Stabilità 2016: non è sempre tutto oro quel che luccica

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Dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

(cfr. art. 1, comma 901 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208).

A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica […]”

(cfr. art. 15, comma 4 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179).

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) […];

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) […]”.

(cfr. art. 7, comma 1 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

 

Da una breve analisi delle succitate norme e attesa la notoria scarsa propensione all’innovamento tecnologico delle amministrazioni locali, gli automobilisti potrebbero giungere ad una conclusione tanto lieta quanto fuorviante (almeno allo stato attuale della normativa): se il parchimetro non è munito di POS per il pagamento della sosta tramite carte di debito e/o di credito, il parcheggio negli stalli blu, dall’1 luglio scorso – data di entrata in vigore del comma 901, art. 1 della Legge n. 208/2015 – è da ritenersi gratuito.

 

Ma, “non è sempre tutto oro quel che luccica”.

 

Ed invero, la novella legislativa introdotta con la Legge di Stabilità 2016, limitandosi ad estendere l’ambito di operatività dell’obbligo ex art. 15, comma 4 del D.L. n. 179/2012 ai Comuni, con esplicito riferimento ai parchimetri, nulla prevede in ordine alle conseguenze (rectius sanzioni) di un eventuale inadempimento da parte degli stessi.

 

Partendo dall’inconfutabile premessa che non esiste norma efficace senza una idonea sanzione, è per lo meno discutibile la fondatezza di quella tesi – tanto sbandierata negli ultimi giorni – che riconosce, nell’ipotesi in cui i parchimetri installati nel territorio comunale non fossero abilitati ai pagamenti elettronici, un vero e proprio diritto a sottrarsi al pagamento della sosta, riconoscendo, però, alle amministrazioni locali una via di fuga all’obbligo ex lege nei casi, non meglio identificati, di “oggettiva impossibilità tecnica” di realizzazione del sistema di pagamento.

 

Al fine di garantire un chiaro scenario è necessario un breve excursus storico delle norme in materia.

 

L’art. 2 del D.M. del 24 gennaio 2014, in un’ottica deflattiva dell’utilizzo del denaro contante, legata alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, ha circoscritto l’obbligo sancito dal citato comma 4 dell’art. 15 del D.L. 179/2012 ai soli “pagamenti di importo superiore ad € 30,00”, nulla prevedendo in ordine a quelli di importo meno cospicuo, nei quali vi rientra, sine dubbio, il pagamento delle soste nei centri abitati.

 

Sul punto, ovvero sui c.d. “micro-pagamenti”, è successivamente intervenuto il Legislatore, introducendo – con la richiamata Legge di Stabilità 2016 – il comma 4-bis dell’art. 15 del D.L. 179/2012[1], il quale, però, demanda ad un successivo decreto attuativo la relativa ed integrale disciplina vuoi delle misure di carattere sanzionatorio (per gli inadempienti, oggi lasciati impuniti) vuoi di carattere agevolativo (volte a contenere le commissioni interbancarie così come previsto dal Regolamento UE n. 751/2015).

 

Non senza considerare la necessità di un coordinamento con le altre numerose disposizioni vigenti in materia poiché ogni legge che interviene su un settore molto ampio, intrinseco di leggi e regolamenti da modificare e direttive europee da recepire, richiede il compimento di diversi passaggi affinché divenga pienamente effettiva.

 

Ad oggi, nonostante l’1 febbraio scorso fosse previsto come termine ultimo per la firma da parte del Ministro Pier Carlo Padoan, il decreto attuativo non è stato ancora emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Pertanto, in difetto di una norma ad hoc la quale, da un lato, detti le linee guida per la gestione dei “micro-pagamenti” (e sul punto è d’uopo evidenziare che la direttiva di matrice europea stabilisce un tetto massimo alle commissioni interbancarie, pari allo 0,3 per cento del valore dell’operazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per i pagamenti con carta di debito) e, dall’altro, commini espressamente le sanzioni in caso di inottemperanza all’obbligo di dotazione del POS da parte dei Comuni, è da ritenere azzardato il presunto riconoscimento del diritto degli automobilisti di sostare gratuitamente nel caso di mancato adeguamento alla normativa sui pagamenti elettronici da parte degli enti locali.

 

Tanto ancora di più se si considera la poca chiarezza del nostro Legislatore – che, si auspica, sarà colmata dall’atteso decreto ministeriale –  quando menziona i “casi di oggettiva impossibilità tecnica” i quali, stando al dettato normativo, consentono agli esercenti e, pertanto, ai Comuni di rifiutare i pagamenti tramite carte di debito e/o di credito, senza incorrere in alcuna violazione ma, al contempo, espongono gli ignari automobilisti ad essere destinatari di una sanzione pecuniaria in caso di omesso pagamento del ticket.

 

Come consuetudine, detta scappatoia rende incerto ciò che potrebbe accadere in caso di proposizione di una domanda giudiziale volta all’annullamento della sanzione: l’impossibilità tecnica, quale causa di esclusione della responsabilità della P.A., potrebbe, in attesa di chiarimenti, ben configurarsi come conseguenza di una precaria situazione economico-finanziaria degli enti locali, con probabile rigetto dell’opposizione promossa dall’automobilista sul quale, fra l’altro, graverebbe un consequenziale aggravio di spese.

 

Se si escludono quelle realtà nelle quali il problema viene risolto alla radice poiché i parchimetri installati nel centro abitato sono abilitati al pagamento elettronico[2], per i restanti Comuni italiani, rebus sic stantibus, il riconoscimento di un vero e proprio diritto di non pagare la sosta, laddove non è garantita la possibilità di farlo con carta di credito e/o debito, desta attualmente notevoli perplessità.

 


[1] Cfr. art. 15, comma 4-bis del D.L. 179/2012 “Al fine di promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all’articolo 3 del regolamento stesso”.

[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo: il Comune di Genova.

Avv. Angelelli Sergio Arnaldo

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