Le dieci cose da sapere per partecipare alle aste giudiziarie

LE DIECI COSE DA SAPERE PER PARTECIPARE ALLE ASTE GIUDIZIARIE:

 

  1. All’asta giudiziaria possono partecipare tutti tranne il debitore esecutato o il fallito (in caso di asta fallimentare)
  2. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato (anche se preferibile per evitare cattive sorprese) o di qualsiasi altro professionista
  3. I professionisti delegati alla vendite dai Tribunali (avvocati, notai o commercialisti) forniscono, in modo gratuito, tutte le informazioni sulla procedura esecutiva e il custode (se non coincide con la figura del professionista delegato), sempre a titolo gratuito,  provvederà a far visionare gli immobili sottoposti a pignoramento. Il nominativo del professionista delegato, dell’eventuale custode e i contatti (telefono e mail) sono indicati nell’avviso di vendita.
  4. Nella vendita senza incanto si presenta un’offerta segreta in busta chiusa.. Nel caso vi siano più offerte e vi sia l’accordo di tutti i partecipanti, si partecipa all’asta con offerte al rialzo sulla base del prezzo più alto offerto
  5. Per partecipare all’asta sarà necessario depositare, unitamente all’istanza, una cauzione di importo pari al 10% del prezzo offerto, a meno che sia diversamente stabilito nell’avviso di vendita. Nel caso di mancata aggiudicazione la cauzione verrà immediatamente restituita dal professionista delegato
  6. Il pagamento del saldo del prezzo dell’immobile può venire finanziato attraverso un mutuo e l’ABI ha predisposto l’elenco delle banche convenzionate con i Tribunali
  7. L’aggiudicatario, oltre al prezzo dell’immobile, verserà le spese necessarie per il pagamento dell’Imposta di Registro  o dell’IVA, se la vendita è soggetta a tale imposta
  8. L’acquisto all’asta è sicuro poiché il decreto di trasferimento dell’immobile viene disposto dal Giudice dell’esecuzione che ordina anche la cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli (iscrizioni ipotecarie e trascrizioni dei pignoramenti) gravanti sul bene
  9. L’acquisto dell’immobile all’asta è più conveniente rispetto alle normali compravendite poiché  a seguito dei ribassi il prezzo dell’immobile può scendere al disotto del 50% del valore di mercato. Inoltre, non si pagano né le spese del rogito notarile né quelle della intermediazione immobiliare.
  10. Nell’avviso di vendita viene indicato se l’immobile è libero o occupato.  Se è condotto in locazione con contratto stipulato, e regolarmente registrato, prima del pignoramento, il prezzo base del bene potrebbe essere diminuito. L’aggiudicatario dovrà attendere la fine del contratto di locazione e nel frattempo percepirà i canoni.

 

Clicca qui per scaricare la domanda di partecipazione a vendita delegata.

Avv. De Luca Maria Teresa

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