LE DIECI COSE DA SAPERE PER PARTECIPARE ALLE ASTE GIUDIZIARIE:
- All’asta giudiziaria possono partecipare tutti tranne il debitore esecutato o il fallito (in caso di asta fallimentare)
- Non è necessaria l’assistenza di un avvocato (anche se preferibile per evitare cattive sorprese) o di qualsiasi altro professionista
- I professionisti delegati alla vendite dai Tribunali (avvocati, notai o commercialisti) forniscono, in modo gratuito, tutte le informazioni sulla procedura esecutiva e il custode (se non coincide con la figura del professionista delegato), sempre a titolo gratuito, provvederà a far visionare gli immobili sottoposti a pignoramento. Il nominativo del professionista delegato, dell’eventuale custode e i contatti (telefono e mail) sono indicati nell’avviso di vendita.
- Nella vendita senza incanto si presenta un’offerta segreta in busta chiusa.. Nel caso vi siano più offerte e vi sia l’accordo di tutti i partecipanti, si partecipa all’asta con offerte al rialzo sulla base del prezzo più alto offerto
- Per partecipare all’asta sarà necessario depositare, unitamente all’istanza, una cauzione di importo pari al 10% del prezzo offerto, a meno che sia diversamente stabilito nell’avviso di vendita. Nel caso di mancata aggiudicazione la cauzione verrà immediatamente restituita dal professionista delegato
- Il pagamento del saldo del prezzo dell’immobile può venire finanziato attraverso un mutuo e l’ABI ha predisposto l’elenco delle banche convenzionate con i Tribunali
- L’aggiudicatario, oltre al prezzo dell’immobile, verserà le spese necessarie per il pagamento dell’Imposta di Registro o dell’IVA, se la vendita è soggetta a tale imposta
- L’acquisto all’asta è sicuro poiché il decreto di trasferimento dell’immobile viene disposto dal Giudice dell’esecuzione che ordina anche la cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli (iscrizioni ipotecarie e trascrizioni dei pignoramenti) gravanti sul bene
- L’acquisto dell’immobile all’asta è più conveniente rispetto alle normali compravendite poiché a seguito dei ribassi il prezzo dell’immobile può scendere al disotto del 50% del valore di mercato. Inoltre, non si pagano né le spese del rogito notarile né quelle della intermediazione immobiliare.
- Nell’avviso di vendita viene indicato se l’immobile è libero o occupato. Se è condotto in locazione con contratto stipulato, e regolarmente registrato, prima del pignoramento, il prezzo base del bene potrebbe essere diminuito. L’aggiudicatario dovrà attendere la fine del contratto di locazione e nel frattempo percepirà i canoni.
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