La presentazione di istanza ai sensi dell’ art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 non si traduce in un motivo di doglianza in grado di inficiare la legittimità dell’ordinanza di demolizione.
La sentenza del T.A.R. Campania- Salerno disponibile al link in apertura afferma che, in caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la presentazione di istanza ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, nel caso di specie ancora non esaminata dall’Amministrazione Comunale, non può tradursi in un motivo di doglianza in grado di inficiare la legittimità dell’ordinanza di demolizione.
In particolare, il secondo comma dell’art. 34 citato prevede che, qualora la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo abilitativo, l’Amministrazione procedente applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla Legge n. 392/1978, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 va applicato nel senso che la valutazione circa la rilevanza dell’abuso, con possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, deve essere effettuata nel momento in cui, non essendo stato spontaneamente ottemperato dal privato l’ordine di demolizione, viene emanato il conseguente ordine di esecuzione in danno.
Pertanto, soltanto a seguito di tale successiva fase, può essere ritenuta illegittima l’ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione relativa all’entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria.
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