La residuale capacità economica e il breve periodo di detenzione del padre non giustificano la violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.
(Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza del 04 agosto 2016 N. 34443)
La completa e colpevole omissione di ogni rapporto economico ed affettivo con il figlio è motivo di condanna penale per il reato di cui all’art. 570 c.p..
Così gli Ermellini, con sentenza depositata il 04 agosto 2016 n. 34443, rendevano definitiva la condanna penale resa dalla Corte di Appello di Firenze a carico del padre che, accusato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza, ricorreva in Cassazione, impugnando la sentenza n. 3344/14.
Ed invero Piazza Cavour, considerando congrue le valutazione e conclusioni descritte dalla Corte territoriale che debitamente prendeva in considerazione la residuale capacità economica dell’imputato, il breve periodo di detenzione patito, nonché, pur disattendendone la rilevanza, gli ostacoli asseritamente opposti dalla madre e dai suoi familiari, confermava la responsabilità penale del genitore per il reato di cui all’ art. 570, comma 1 e 2 cod. pen..
Al rigetto dell’impugnazione seguiva la condanna dell’uomo al pagamento delle spese processuali.
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