La diminuzione delle garanzie non consente la automatica revoca del fido

La diminuzione delle garanzie non consente la automatica revoca del fido: Cassazione Civile Sezione I 24 agosto 2016 n. 17291. Non basta un qualsiasi atto di disposizione del proprio patrimonio perché il creditore bancario possa dirsi, a giusto titolo, allarmato dal comportamento del suo debitore.

Il caso.

Un correnstista agiva contro la banca che aveva esercitato recesso dal contratto di affidamento in conto corrente e aveva richiesto pagamento di saldo per giusta causa: sebbene il debitore principale non avesse sconfinato dagli affidamenti, i fideiussori avevano compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio sì da diminuire la garanzia del credito, rendendo oltremodo più difficoltoso l’eventuale suo recupero. Tribunale e Corte di appello respingevano la domanda del cliente il quale ricorreva in Cassazione.

La decisione.

Il debitore il quale agisca per far dichiarare arbitrario l’atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito e, in particolare, per far affermare che il recesso non sia stato rispettoso della regola della giusta causa (se prevista in contratto) ha l’onere di allegare che le giustificazioni date dalla banca non risultano ragionevoli, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale. Al contrario, la Banca, per esercitare il suo diritto di recesso, non deve accertare (e dimostrare) che sussista un vero e proprio stato di insolvenza dei debitori in quanto, in tal modo si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile: tuttavia, le previsioni di esercizio della giusta causa devono risultare «non impreviste o arbitrarie», tenendo pertanto un comportamento corretto e rispettoso dell’accordo negoziale. Ad esempio, non basta un qualsiasi atto di disposizione del proprio patrimonio perché il creditore bancario possa dirsi, a giusto titolo, allarmato dal comportamento del suo debitore (anche se il carattere non allarmante dell’atto di disposizione patrimoniale compiuto deve essere dimostrato da parte di quest’ultimo, laddove agisca per far dichiarare come arbitrario l’atto di recesso della banca). Il dubbio sulla valutazione del patrimonio residuo si risolve con la  consulenza tecnica  estimativa che, a parere del Supremo Collegio, è un valido strumento per il giudice, che non può negarlo, laddove richiesto.

Sentenza collegata

611877-1.pdf 23kB

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Lattarulo Carmine

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