Qualora sia trascorso un rilevante lasso di tempo tra la realizzazione dell’abuso e l’accertamento dello stesso, l’ingiunzione di demolizione deve avere una motivazione adeguata che giustifichi il sacrificio del privato.
La sentenza che segue, pur confermando il principio consolidato secondo il quale, qualora venga constatata la realizzazione di un’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, l’ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto che non necessita di una analitica motivazione , essendo sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nella ipotesi in cui sia trascorso un rilevante lasso di tempo tra la realizzazione dell’abuso e l’emanazione della sanzione, deve pretendersi, ai fini della legittimità della sanzione stessa, un onere di più approfondita motivazione, che indichi, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse, diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato .
Nel caso di specie, l’opera contestata dal Comune consisteva nella variazione di destinazione d’uso di un seminterrato da pertinenza ad abitazione . L’ immobile era stato sempre accatastato come appartamento, come confermato in giudizio dalla stessa Amministrazione Comunale resistente, ed era stato qualificato come abitazione nei successivi atti pubblici di acquisto.
Il Giudice amministrativo adìto ha ritenuto tali circostanze idonee a suffragare la rilevanza di un legittimo affidamento, in capo alla ricorrente, circa la legittimità del manufatto.
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