Tribunale di Milano: respinta l’opposizione di una società correntista a fronte di mutui fondiari risolti dalla Banca per inadempimento

Redazione 19/10/16
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La Banca, difesa congiuntamente dall’ Avv. CARLA DEHO’ dello STUDIO LEGALE DEHO’-MASSARELLI e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.

 

In data 21.9.2016, il Tribunale di Monza ha pubblicato la sentenza n. 10450/16, con cui ha precisato, tra l’altro, due profili particolarmente interessanti in materia di:

a) illegittimità e assurdità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori;

b) temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell’eccepire l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto in quanto “non preciserebbe l’entità del tasso di interesse convenuto tra le parti”.

 

E’ in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo ai fini della verifica della usurarietà di un contratto di mutuo non riconoscere la validità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori (laddove pattuiti come sostitutivi dei primi e non addizionabili ad essi).

 

Altro punto di rilievo della sentenza è la definizione della temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell’eccepire l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto in quanto “non preciserebbe l’entità del tasso di interesse convenuto tra le parti”.

 

Viene infatti statuito che nel contratto i tassi di interesse erano esplicitati e manca la prova della presunta indeterminatezza.

 

Il Magistrato ha respinto tutte le richieste della società correntista in merito all’ammissione dei capitoli di prova, dell’ordine di esibizione, della richiesta CTU contabile e ha rigettato ogni domanda proposta.

Sentenza collegata

612048-1.pdf 2.66MB

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