Con la sentenza n. 2896 depositata il 21 ottobre 2016 il Tribunale di Padova, in persona del dott. Giorgio Bertola, si è occupato di un contratto di mutuo a tasso variabile e connesso derivato IRS di copertura.
Il Tribunale affronta in primis il tema del contratto di mutuo, senza novità di rilievo, aderendo alla tesi dell’aumento del 2.10% per consentire il raffronto tra tasso di mora e tasso soglia anti usura.
Il giudice nella sentenza si sofferma poi sul contratto derivato.
Al proposito si fanno delle brevi riflessioni.
Se la banca vuole garantire al cliente un tasso fisso deve tuttavia adottare delle cautele onde evitare di rimetterci cifre elevate nel caso in cui i tassi di interesse subiscano una variazione in aumento.
Tanto è possibile facendo ricorso a speciali accordi, i c.d. Swap, con soggetti disposti ad accollarsi il rischio, nell’ambito di un intento speculativo.
Dal tasso a cui si concludono tali accordi nasce l’Interest Rate Swap, più brevemente denominato IRS.
I derivati non sono titoli muniti di un proprio valore intrinseco bensì mutuano il loro valore da altri prodotti finanziari ovvero da beni reali alla cui variazione di prezzo essi sono agganciati: il titolo o il bene la cui quotazione imprime il valore al derivato assume il nome di sottostante.
L’entità dell’IRS muta in funzione del periodo coinvolto e, ovviamente, lo speculatore che accetta il rischio per un anno concluderà a tassi di interesse più bassi rispetto a chi lo prende in carico per venti o trenta.
Ciò determina l’esistenza dell’IRS a 1 anno (c.d. “IRS 1y” cioè 1 year), a 2 anni… e via discorrendo sino a 30 anni, con valori crescenti all’aumentare della durata.
Perché la banca consegua dei guadagni sul mutuo dovrà incassare dal finanziamento il tasso IRS da destinare al contratto di swap e aggiungervi una quota per sé, denominata spread.
Il tasso fisso del mutuo risulterà pari a:
IRS di durata del periodo a tasso fisso + Spread annuo
Le caratteristiche principali dell’IRS sono:-
– Un contratto con scadenze oltre i 12 mesi fino ai 30 anni;
– La possibilità di scambio sui mercati;
– Le scadenze determinate dei flussi di pagamento a 3,6,9 o 12 mesi;
– La possibilità di cessione e rinegoziazione;
– La tassazione delle plusvalenze al 20%.
Sono i mercati dei tassi a lungo termine che condizionano le quotazioni del valore dell’IRS. L’andamento, in sostanza, è agganciato a quello degli investimenti obbligazionari di uguale durata. E’ evidente che a contratti più lunghi, corrispondono interessi maggiori. Ad andamenti rivolti al rialzo dei maggiori listini, corrisponde la lievitazione del tasso di IRS.
Ciò premesso si sottolinea che il Tribunale di Padova dedica al derivato IRS un paio di pagine nella sentenza e da tali osservazioni possono desumersi alcuni principi:
- per provarsi l’effettiva esperienza del contraente, affinché non sia considerato uno sprovveduto consumatore, assume grande importanza l’importo del mutuo richiesto, che nel caso del quo è pari ad €. 5.000.000,00=. Tale importo è considerato dal giudice incompatibile con il tentativo di qualificare la parte come operatore inesperto;
- 2. Nel documento sottoscritto dalla parte si legge: “Obiettivo. Il prodotto si rivolge ad un cliente che ha contratto un debito a tasso variabile, consentendogli di minimizzare il rischio legato al rialzo dei tassi di interesse”. Il Tribunale ritiene che il documento brilli per rara chiarezza tanto da rendere impossibile poter sostenere che la parte possa non aver compreso il contenuto del documento. Parimenti infondata è la censura di assenza di causa del contratto IRS essendo la causa stessa del prodotto chiaramente esposta nel contratto, ovvero tutelare la parte dalla fluttuazione dei tassi.
- Metodologicamente, finanziariamente e giuridicamente errato è il tentativo di voler far rientrare nel calcolo del TAEG la circostanza che l’andamento dell’indice a cui è collegato l’IRS abbia subito, nel caso de quo, una perdita di valore. Nonostante l’operazione economica sia complessiva ciò non implica che i risultati finanziari dell’IRS debbano essere sommati alla condizioni contrattuali di mutuo per ricavare un TAEG creativo che è dato dalla somma del tasso corrispettivo, del tasso di mora e del valore negativo dell’IRS;
- Il tentativo di far rientrare il costo della polizza assicurativa nel TAEG è errato. Il contratto prevede che l’attrice si obblighi a procurare una polizza di assicurazione alla convenuta, ma certamente non obbliga la parte a sottoscriverne una con la banca quale condizione per l’erogazione del credito. Da ciò discende che l’attrice poteva reperirla sul mercato alle condizione per lei più favorevoli.
Il Tribunale di Padova, a fronte della complessiva infondatezza delle difese attoree, ha rigettato le domande.
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