Spesso i contribuenti si rivolgono al giudice ordinario per accertare e dichiarare la responsabilità di Equitalia nonché per ordinare alla stessa l’immediata cancellazione, a propria cura e spese, della iscrizione ipotecaria; per l’effetto, anche condannare Equitalia al risarcimento in favore degli attori dei danni emergenti per lucro cessante e anche non patrimoniali.
Avendo gli attori richiesto davanti al giudice ordinario la condanna di Equitalia alla cancellazione dell’ipoteca, fondata sulla asserita insussistenza del carico esattoriale, l’accertamento della illegittimità o illiceità della relativa iscrizione, stante l’espressa domanda formulata, non costituisce, all’evidenza, una mera questione pregiudiziale, ma il presupposto o l’antecedente logico giuridico al fine di decidere sulla domanda risarcitoria.
L’art. 19, lettera e) bis, del D. Lgs. n. 546/92 include l’iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 641 del 16/01/2015; Cass. Sez. Unite, 5 marzo 2009, n. 5286).
Nel caso di specie non è contestato che i ruoli sottesi all’ipoteca concernono tutti tributi con conseguente giurisdizione del giudice tributario a cui la materia è stata devoluta ai sensi dell’art. 35, comma sexies, D.L. n. 223/2006, conv. con L. n. 248/2006 e 2 e 19 D. Lgs n. 546/92, quale ipotesi di giurisdizione esclusiva in ordine alla domanda di cancellazione dell’ipoteca per l’asserita insussistenza della pretesa tributaria sottostante all’iscrizione ipotecaria.
La decisione sulla condanna alla cancellazione del vincolo, nel caso in cui siano sottesi al gravame crediti tributari, è, invece, preclusa al giudice ordinario.
La domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso tenuto da quest’ultimo nel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario, (cfr Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 15593 del 09/07/2014 Sez. Unite, sentenza n. 14506 del 10/06/2013).
Anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, per cui è consentito al giudice ordinario, al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato, accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo (Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014).
E’ pacifica la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda risarcitoria proposta in ragione di un mero errore dell’agente della riscossione nell’identificazione della proprietà dell’immobile oggetto di ipoteca.
Invece, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla domanda di cancellazione dell’ipoteca e del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria.
In sostanza, il ricorso per la cancellazione di ipoteca iscritta su un immobile come misura cautelare per un debito di natura fiscale va proposto dinanzi al giudice tributario mentre la domanda al risarcimento del danno deve sempre essere presentata al giudice ordinario, come ha puntualmente stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 20426 depositata in cancelleria l’11 ottobre 2016.
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