Consiglio di Stato, III sez., Pres. Lipari, Est. Lipari, 27.10.2016, n. 4518, *** (Avv. Alessandro BIAMONTE) contro U.T.G. – Prefettura di Brescia (Accoglie).
1. Il giudizio di non affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una adeguata motivazione che evidenzi le circostanze di fatto che attualmente farebbero ritenere il soggetto pericoloso o comunque capace di abusi.
2. L’Amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi elemento che consigli l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell’arma in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona sempre esente da mende o da indizi negativi; è altrettanto vero, però, che può fare ciò solo sulla base di una istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente che tenga conto degli elementi di fatto caratteristici della fattispecie, evidenziando quali siano le circostanze e il conseguente giudizio che l’hanno indotto a denegare il suddetto titolo (Cons. Stato, III sez., 12.6.2014, n. 3021).
3. E’ illegittimo il provvedimento di revoca di porto d’armi allorquando il complesso quadro delle evenienze fattuali, caratterizzato dall’assenza di condanne e soprattutto da un quadro indiziario privo di rilevanza in termini di pericolosità del soggetto e di abuso nell’uso delle armi (anche in considerazione dell’assenza di ipotesi di reato di allarme sociale), venga in rilievo per la sproporzione della misura irrogata rispetto ad esso e non sia neppure corroborato da una adeguata motivazione che ne dia contezza.
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