Provvedimento di revoca del porto d’armi: proporzionalità e sindacato giurisdizionale

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T.A.R. Lazio, Roma, III sez., 15.9.2016, n. 9765, Pres. De Michele Est. Lomazzi, *** (Avv.ti Pibiri – Farronato) e *** (Avv.ti Domenica Coppola e Alessandro Biamonte) contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Accoglie).

 

 

1. – Perché si giunga alla formazione di una maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri. Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito. Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui i ricorrenti, pur avendo superato le mediane, non hanno conseguito l’abilitazione (T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 4591/2015) e, ancor, di più nelle ipotesi in cui i giudizi individuali risultino tutti identici e rinviino per relationem ai giudizi individuali a loro volta carenti (T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 14545/2015).

 

2. – Tale pretermissione determina l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo possibile individuare le ragioni che hanno condotto l’organo collegiale ad esprimersi in termini negativi nei confronti dei singoli ricorrenti.

 

Sentenza collegata

612132-1.pdf 222kB

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Avv. Biamonte Alessandro

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