Il potere ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica non può interferire con le valutazioni di merito operate dall’Amministrazione Comunale.
La sentenza in allegato aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’annullamento del nulla osta paesaggistico comunale, da parte della Soprintendenza, è riferibile a qualsiasi vizio di legittimità, compreso l’eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica, quali lo sviamento, l’insufficiente motivazione, il difetto di istruttoria e l’illogicità manifesta.
Il potere ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, tuttavia, trova un limite invalicabile nel divieto di interferire con le valutazioni di merito effettuate dall’Amministrazione Comunale, ove queste siano sorrette da adeguata motivazione e istruttoria procedimentale.
La Soprintendenza non può effettuare un riesame complessivo delle valutazioni già compiute dall’Ente locale competente, tale da sovrapporre o sostituire la propria valutazione di merito a quella già compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione.
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