Viene rimessa alle Sezioni Unite la questione della esatta qualificazione dell’azione volta a contestare la cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada.
Si contesta in particolare la mancata notifica o la notifica oltre il termine di cui all’art. 201 Cod. della strada dei suddetti verbali, discutendosi se tale contestazione debba qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ovvero come opposizione “recuperatoria” ex art. 22 L. 689/1981
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Tizio propone opposizione ex art. 615 cpc contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione per il fatto che questi fosse sprovvisto di titolo esecutivo, argomentandosi dalla circostanza che i verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada, posti a base della cartella di pagamento opposta, non gli erano mai stati notificati.
Sia il giudice di Pace che il Tribunale hanno dichiarato l’opposizione irrituale e tardiva, asserendo che l’unica opposizione proponibile sarebbe quella c.d. “recuperatoria” prevista dall’art. 23 L. 689/1981, proponibile nel termine di 30 o 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Ed è proprio sul tipo di opposizione proponibile che vi è difformità di orientamento nella giurisprudenza della Corte.
Secondo l’orientamento consolidato nell’ambito della II Sezione della Corte di Cassazione tale opposizione, costituendo contestazione dell’inesistenza del titolo esecutivo (in quanto fondato su verbali di accertamento mai notificati o notificati oltre il termine di cui all’art. 201 co. 1 C.d. S.), va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, in quanto diretta a negare l’esistenza del titolo esecutivo; in tal senso si argomenta dall’art. 29 D.lgs. 46/1999, che esclude l’applicablità ai crediti non tributari dell’art. 57 co. 1 DPR 602/1973, norma che impedisce la proposizione delle opposizioni ex art. 615 cpc nella riscossione esattoriale.
Conseguenza ne è che tale opposizione non sarà soggetta a termine.
Secondo l’orientamento consolidato della III Sez. civile della Cassazione, invece, la contestazione dell’omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione nel termine previsto dall’art. 201 co. 1 C.d.Strada, anche se introdotta come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, va comunque riqualificata come opposizione “recuperatoria” ex art. 22 Legge 689/1981 e, quindi, sarà soggetta al relativo termine.
Ciò posto, va detto che nella risoluzione di tale questione interpretativa occorre tenere conto delle seguenti problematiche:
a) la determinazione dell’oggetto delle opposizioni di cui all’art. 22 Legge 689/1981: occorre stabilire se l’oggetto di tali opposizioni riguardi esclusivamente le contestazioni relative alla sussistenza di fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria statale (ossia impugnazione del verbale di accertamento) o possa estendersi anche ai successivi fatti estintivi/modificativi) impeditivi del relativo diritto di credito dello Stato di ottenere il pagamento di quanto dovuto a titolo di sanzione e alla sussistenza del relativo titolo esecutivo;
b) l’individuazione dei limiti in cui sono deducibili i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato in executivis con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc in caso di esecuzione promossa sulla base di titolo stragiudiziale formatosi per mancata proposizione di rimedi oppositivi, siano essi amministrativi o giurisdizionali.
Va osservato che, ai fini della risoluzione delle problematiche sopra esposte, assume rilievo anche la questione della possibilità di ritenere o meno la notifica della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, equipollente alla notifica del verbale stesso ai fini della rimessione in termini per l’opposizione “recuperatoria” di cui all’art. 22 Legge 689/1981, e ciò pur se il verbale sia semplicemente richiamato nei suoi termini identificativi sebbene non integralmente allegato.
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