La Cassazione riconosce la legittimazione del minore vittima di violenza assistita a costituirsi parte civile

Luca Lanzi 21/11/16
Scarica PDF Stampa

La pronuncia in commento costituisce un importante punto di svolta in materia di tutela dei soggetti deboli vittime di reato: con essa, infatti, la Corte di Cassazione ha per la prima volta espressamente riconosciuto la piena legittimazione del minore vittima di violenza assistita a costituirsi parte civile nei confronti di chi, in sua consapevole ed obbligata presenza, ne abbia sottoposto la madre ad atti di violenza sessuale.

Andiamo con ordine.  

La legge 15 ottobre 2013 n. 119, assurta alle cronache come “legge sul femminicidio”, ha convertito con modificazioni il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, introducendo nel codice penale la nuova aggravante generica ad effetto comune della c.d. violenza assistita, di cui all’art. 61, n. 11 quinquies c.p.

Secondo tale norma, aggrava il reato “l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.

L’obiettivo perseguito dal legislatore, in una prospettiva al contempo general-preventiva e special-repressiva, è stato quindi quello di (tentare di) arginare l’odioso fenomeno del coinvolgimento di soggetti infradiciottenni in dinamiche delittuose domestiche, purtroppo sempre più spesso ricorrenti in contesti familiari malsani, tali da incidere negativamente – e di sovente in modo indelebile – sul corretto sviluppo psico-fisico dei minori.

La novella legislativa nazionale si è posta in linea di continuità con quanto stabilito in sede comunitaria dalla Convenzione di Istanbul dell’11.05.2011[1], mediante la quale è stato acclarato che “i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia”, ritenendosi per l’effetto opportuno introdurre tra le circostanze aggravanti il fatto che “il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino” (art. 46, lett. d).

Ma in cosa consiste, esattamente, la violenza assistita?

Secondo il CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia), essa si configura a seguito del coinvolgimento del bambino “in qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori[2]; la piccola vittima può farne esperienza direttamente, assistendovi in prima persona, ovvero indirettamente, nel caso in cui percepisca le conseguenze negative che la stessa cagiona in capo ai familiari a sé più vicini (nella maggior parte dei casi, la madre).

Ma una definizione di violenza assistita è stata fornita anche nella sentenza in esame.  Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, essa deve essere intesa “come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza e, soprattutto, a quelli di cui è vittima la madre”.

Veniamo quindi ai fatti di interesse processuale.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal difensore di una ragazza minorenne, in giudizio in persona del tutore, figlia di una donna vittima di violenza sessuale aggravata, costituitasi parte civile contro il presunto responsabile dei fatti perpetrati in danno della madre.  

Segnatamente, la parte civile ricorreva avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nei confronti dell’imputato, ritenendo che la natura esclusivamente processuale della valutazione rimessa al G.U.P. in sede di udienza preliminare non sia tale da consentire al medesimo, nell’ipotesi in cui l’accusa sia fondi esclusivamente su prove dichiarative, di estendere tale valutazione all’attendibilità dei dichiaranti. Al contrario, il Giudice aveva ritenuto che non fossero stati acquisiti sufficienti elementi per sostenere fondatamente l’accusa in giudizio, in assenza di concreti elementi – dichiarativi ovvero documentali – che riscontrassero l’originaria versione accusatoria della donna, avendo costei successivamente ritrattato la propria versione dei fatti sia innanzi al Pubblico Ministero che in sede di incidente probatorio.

Ebbene, con esclusivo riferimento a quanto di interesse in questa sede, i Supremi Giudici hanno dichiarato pienamente ammissibile l’atto di gravame interposto dalla parte civile, “stante la piena legittimazione della minore, per effetto della contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11 quinquies, cod. pen., che consente di ritenerla persona offesa”.  Difatti, l’aver presenziato anche ad una sola delle condotte elencate dall’aggravante in parola fa sì che il minore diventi a sua volta persona offesa e danneggiata dal reato, ancorché esso sia stato materialmente commesso in danno di un soggetto terzo.  Così come formulata, invero, tale norma “determina una estensione dell’ambito della tutela penale, anche al minore che abbia assistito alla violenza”.

In precedenza, la giurisprudenza di legittimità era addivenuta, al più, ad affermare che integrano il reato di maltrattamenti in danno dei figli minori “anche condotte di reiterata violenza fisica o psicologica nei confronti dell’altro genitore, quando i discendenti siano resi sistematici spettatori obbligati di tali comportamenti, in quanto tale atteggiamento integra anche una omissione connotata da deliberata e consapevole indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della prole[3]

Mai, tuttavia, ci si era spinti oltre.  La pronuncia in commento, pertanto, costituisce una vera e propria pietra miliare nell’azione a tutela dei soggetti deboli vittime di reato.

 


[1] Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l’11.05.2011 e ratificata dall’Italia con L. 27 giugno 2013 n. 13, ma non ancora entrata in vigore per la mancata ratifica da parte di un numero sufficiente di Stati.

[2] R. Luberti, “Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri”: report sulla giornata formativa Cismai di Roma, su http://cismai.it/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita-da-maltrattamento-sulle-madri-giornata-formativa-cismai/.

[3] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 4332 del 29.01.2015 (ud. 10.12.2014), Pres. N. Milo, Rel. L. Lanza.

Luca Lanzi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento