Un gruppo di tassisti, titolari di licenze anche per il noleggio con conducente, ricorrono al T.A.R. Sicilia contro la Regione Sicilia per ottenere, come previsto da una legge regionale, l’integrale versamento del contributo per le spese di gestione che era stato a suo tempo corrisposto solo parzialmente.
Il T.A.R. verifica innanzitutto se i ricorrenti sono legittimati nel proporre il giudizio e quindi fornisce una ricostruzione dell’istituto dell’azione collettiva, nota come class action.
A questo proposito il T.A.R. evidenzia che la class action è una particolare azione legale che può essere intrapresa da uno o più soggetti – membri di una categoria di cittadini, consumatori o utenti – allo scopo di risolvere una questione comune ottenendo una pronuncia efficace anche per gli altri soggetti che si trovino nella medesima posizione giuridica.
Tale azione era originariamente prevista nel nostro ordinamento che ne prevedeva l’impiego solo nei confronti di soggetti privati e non verso la Pubblica Amministrazione.
Successivamente si è estesa la possibilità di ricorrere alla class action anche nei confronti della Pubblica Amministrazione nonché e dei concessionari di pubblici servizi allo scopo di tutelare interessi lesi: a) dalla violazione di termini o dalla mancata emissione di atti amministrativi entro un termine stabilito; b) dalla violazione degli obblighi contenuti nella carta dei servizi; c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici; d) dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori.
Sulla base di tali principi il T.A.R. dichiara inammissibile il ricorso presentato dai tassisti per i seguenti motivi:
-la controversia non riguarda l’inerzia dell’Amministrazione nell’emanazione di un atto, così come richiesto dalla disciplina della class action, ma concerne una pretesa patrimoniale avanzata dai titolari delle licenze che svolgono il servizio di taxi o auto con conducente che solo in via indiretta ha effetti sul regolare svolgimento del servizio;
-i ricorrenti non sono privati-utenti-cittadini;
-i ricorrenti dovevano ricorrere al giudice civile e non a quello amministrativo poiché la controversia riguarda solo questioni patrimoniali.
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