La responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza

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La responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’incapacità di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’agente

(Corte Suprema di Cassazione – Sesta Sezione Penale – sentenza del 02.12.2016 n. 51625)

 

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza è fatto penalmente sanzionato allorquando l’inadempimento degli obblighi imposti verso i figli sia frutto di una condotta di “volontaria” inottemperanza con la quale il soggetto agente intende, specificatamente, sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con sentenza di divorzio per soddisfare pretese creditorie diverse, estranee ai figli, venendo, così, meno all’obbligo di assistere con continuità i minori e gli altri soggetti tutelati. Principio sancito dalla Corte di Appello di Trento che, con sentenza del 07.01.2015, condannava alla pena di tre mesi di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 12 sexies legge n. 898 del 1 dicembre 1970, il padre (avvocato), titolare di reddito (documentato) che assumeva un comportamento sorretto, sul piano soggettivo, dalla libera e cosciente volontà di sottrarsi, consapevolmente, e senza giusta causa, agli obblighi imposti dal giudice civile, delineando un comportamento antigiuridico. Decisione reiterata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza del 02.12.2016 n. 51625, dichiarando inammissibile il ricorso del professionista, riteneva di escludere che le difficoltà economiche allegate (la contrazione dell’attività di consulenza e la conseguente diminuzione delle entrate patrimoniali) fossero tali da configurare una situazione di assoluta ed incolpevole incapacità economica di far fronte a tutti i debiti contratti e, pertanto, idonea ad integrare una causa di forza maggiore che aveva incolpevolmente precluso all’imputato l’assolvimento dell’obbligo al qual era tenuto in forza della sentenza di separazione prima e di divorzio poi. La Corte di merito si è, inoltre, soffermata sull’inadempimento serio e protratto nel tempo delle obbligazioni gravanti sull’uomo che, secondo quanto riferito dalla ex moglie, aveva saltuariamente versato delle somme all’inizio della separazione ma poi null’altro aveva corrisposto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.

Zecca Maria Grazia

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