Anticipazione forfettaria dai privati all’erario nel processo civile telematico

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Ai sensi dell’articolo 30 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 ( testo unico spese di giustizia)  “Anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile” :  La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27[1] eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.  Omississ..”.

Dal  30 giugno 2014[2] nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. [3]

Per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014 le predette disposizioni hanno trovato applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2014 concedendosi tuttavia facoltà alla parte, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico.

A decorrere dal 30 giugno  2015 nei  procedimenti  civili, contenziosi o di volontaria  giurisdizione,  innanzi  alla  Corte  di Appello[4], il deposito degli atti processuali e dei documenti da  parte dei  difensori  delle  parti  ha  luogo esclusivamente  con  modalita’  telematiche,   nel   rispetto   della normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici

L’entrata in vigore del processo civile telematico non ha coinciso, sotto l’aspetto prettamente pratico, con un logico, e contestuale, adeguamento delle norme in materia di servizi di cancelleria alle nuove funzionalità telematiche [5]

Anche se, il nuovo strumento telematico, rappresentando semplicemente una diversa, ancorché  nuova,  modalità di deposito atti ed instaurazione dei procedimenti civili,  non potrebbe aver inciso, in assenza di specifiche disposizioni normativa, sugli istituti fiscali del processo civile[6]).

 Nello specifico, l’istituto di spesa oggetto del presente lavoro continua ad essere regolamentato dagli articoli 30 e 285 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115.

Anticipazione forfettaria il cui omesso pagamento, ai sensi dell’articolo 285 punto 4, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, comporta l’obbligo del funzionario “di rifiutare di ricevere gli atti…

In materia civile, in vigenza del  regime di depositi cartacei degli atti, gli uffici applicavano, e non poteva essere diversamente, la normativa preclusiva appena richiamata.

Nel processo penale, relativamente all’obbligo della parte civile di corrispondere l’anticipazione in questione,  si era , invece, avuta una, discutibilissima, direttiva ministeriale che ha, di fatto, posto in essere una essere una diversa disciplina dell’istituto in oggetto nel processo penale rispetto al processo civile

Per la nota del 5 marzo 2008[7]Il testo unico delle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non prevede la prenotazione a debito della spesa processuale in oggetto, in relazione alla costituzione della parte civile nel processo penale, se non nell’ipotesi disciplinata dall’art. 108 ovvero quando la parte civile sia ammes­sa al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto al di fuori di tale specifica previsione, la spesa in oggetto dovrà essere pagata dalla parte civile ed in caso di mancato versamento non potrà che trovare applicazione l’art. 285 del citato testo unico.

Ove l’ufficio si accorga dell’omesso versamento successivamente alla costi­tuzione della parte civile, come nel caso prospettato, si dovrà procedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, richiedendo il pagamento alla parte te­nuta al versamento della spesa.

Nel caso di prenotazione a debito della spesa, disciplinato dall’art. 108, la spesa deve essere annotata nel relativo registro curato dall’ufficio giudiziario.”

Veniva quindi, con direttiva ministeriale, disposto in deroga alla normativa vigente non di “rifiutare di ricevere gli atti” ma  di “ richiedere il pagamento alla parte tenuta al versamento della spesa”; senza indicare, inoltre, su come dovesse comportarsi l’Ufficio di cancelleria in caso di rifiuto, o silenzio, della parte alla richiesta di pagamento.

Impossibile procedere, nell’ipotesi in questione e in assenza di precisa disposizione normativa, alla procedura del recupero coattivo.

Ricordiamo infatti che per le anticipazioni forfettarie in esame , come  per i diritti di copia e di certificato,  non si applica la normativa del contributo unificato per il quale, invece, è previsto, normativamente[8], il recupero in caso di omissione e/o parziale pagamento dello stesso.

Tornando al processo civile e nella fattispecie al processo civile telematico riteniamo  restino applicabili le norme che dispongono il rifiuto di ricevere il deposito sebbene questi venga oggi effettuato in modalità telematiche.

E quanto sopra malgrado il recente indirizzo ministeriale  del 21 novembre 2016.[9]

Nella richiamata direttiva gli Uffici ministeriali, premessa una panoramica normativa dell’istituto dell’anticipazioni forfettarie dei privati nel processo civile contenuta nel Testo Unico spese di giustizia[10], giungono alla, non condivisibile, conclusione che “ …Sulla base delle norme sopra riportate,questa Direzione generale ritiene che il rifiuto degli atti da parte del cancelliere, così come strutturato nella previsione dell’articolo 285, comma 4, citato, si possa applicare solo al deposito eseguito direttamente presso la cancelleria che, in base agli articoli 165 e 166 del c.p.c., all’art. 72 disp. att.c.p.c., ed all’art. 14 del d.P.R. n. 115 n. 2002, prima dell’introduzione del processo civile telematico, rappresentava la modalità di deposito genericamente prevista dalla legge.

Le norme sul PCT non hanno in alcun modo modificato tale assetto normativo, con la conseguenza che il rifiuto degli atti, ai sensi dell’articolo 285, comma 4, citato non può,al momento,estendersi anche ai depositi telematici.

Inoltre è il caso di rammendare che tale ultima disposizione normativa è, peraltro, contenuta in una norma di rango regolamentare”

Come già in premessa evidenziato  il processo civile telematico  rappresenta una modalità tecnica  di effettuare il deposito degli atti  e l’iscrizione delle procedure, ma non può certamente  stravolgere i principi normativi, specie fiscali, che presiedono alla attività degli Uffici di cancelleria e, più in generale, dell’intero processo.

Non si capisce quindi perché se un atto processuale può esser rifiutato o considerato fiscalmente irregolare qualora depositato in modalità cartacea la stessa cosa non possa, anzi non debba, avvenire per il solo fatto che il deposito avvenga in modalità telematica.

Cambiano le modalità di deposito da cartaceo in telematico ma non il principio normativo e gli aspetti fiscali che sottendono alla regolarità del deposito degli atti processuali.

La normativa che ha introdotto le modalità relative al  processo civile telematico nulla ha, espressamente o tacitamente, mutato rispetto ai principi di cui al testo unico spese di giustizia.

Da ultimo non si comprende la portata dell’inciso nella circolare: “…. è il caso di rammendare che tale ultima disposizione normativa è, peraltro, contenuta in una norma di rango regolamentare”

Da quando un Regolamento non è più fonte normativa?

E, soprattutto, da quando una norma regolamentare può essere disattesa con una circolare, mero atto interno, di una pubblica amministrazione?

In mancanza quindi di espressa norma derogativa[11] all’articolo 285 testo unico spese di giustizia e per evitare ingiustificati danni erariali non può non concludersi che anche il deposito degli atti di iscrizione della causa nel processo civile telematico deve essere rifiutato nel caso di omesso pagamento delle anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile

 

 


[1] modifica all’importo operata dalla legge 27/12/2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014

[2] articolo 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, modificato dal Decreto legge L 27/06/2015, n. 83 convertito con legge n 132 del 6 agosto 2015

[3] Vedasi circolare  Ministero della Giustizia DAG.27/08/2014.0091995.U

[4] articolo 19 Decreto legge L 27/06/2015, n. 83 convertito con legge n 132 del 6 agosto 2015

[5] in tema di adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico vedasi la circolare Ministero della Giustizia DAG 23/10/2015.0159552.U che ha  aggiornato e sostituito le precedenti circolari ministeriali del 27 giugno e 28 ottobre 2014

[6] cfr= contributo unificato, anticipazioni forfettarie dei privati, diritti di copia e imposta di registrazione

[7] Nota 5 marzo 2008 n 341688/U del Ministero  Giustizia. Dir. Gen. Giust. Civ.

[8] Articolo 16 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115

[9] DAG.21/11/2016.0209590.U

[10] Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115

[11] Ai sensi della  circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003 .. relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell’8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei  procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l’esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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