Pensione minima: la razionalità della teoria dei due minimi

La cosiddetta pensione minima è, nell’immaginario collettivo, una pensione bassa dall’importo incerto, ma comunque compresa fra intervalli che si aggirano intorno al vecchio milione di lire. Analiticamente, invece, la pensione minima corrisponde ogni anno ad un numero esatto e considerato il “minimo vitale”. Se, dal calcolo originario della pensione ottenuto sulla base dalla carriera lavorativa, l’assegno previdenziale dovesse risultare inferiore a tale valore, e qualora sussistano le condizioni necessarie per consentirlo (riserve legate all’assenza di altri redditi), è prevista l’integrazione al cosiddetto trattamento minimo. Quest’ultimo è un congegno di garanzia e fa si che nessun pensionato viva con una rendita mensile più bassa. Per l’anno in corso è pari a 502 euro. La stessa dizione “integrazione al trattamento minimo” (accordato dallo Stato tramite l’Inps) lascia intendere e considera assodato il fatto che la cifra di cinquecento euro rappresenti l’indennità minima per antonomasia. Il concetto è stato introdotto nel nostro ordinamento per mezzo dell’art. 9 della Legge n. 218 del 1952, a norma del quale le pensioni a carico dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono aumentate fino a raggiungere un ammontare complessivo prefissato. Nel corso degli anni si sono succedute diverse disposizioni (come la Legge 638/1983) che hanno provveduto ad adeguare il limite ed elevarlo a tutela dei pensionati, per offrire loro una vita quantomeno dignitosa. In breve: nessuno può vivere con una pensione più bassa di 502 euro (salvo la compresenza di altre fonti reddituali).

 

Ma analizziamo un’altra prestazione. A partire dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito quella che un tempo era la pensione sociale (istituita con Legge 153/1969). L’erogazione di questo sussidio assistenziale è subordinata a condizioni economiche particolarmente precarie (pertanto sono previste anche qui specifiche soglie di reddito da rispettare) e soprattutto al fatto che il percettore non abbia maturato, nel corso della sua vita lavorativa, i contributi sufficienti per poter ottenere la pensione. L’importo dell’assegno per il 2016 ha un valore di 448 euro. In breve: chi non abbia raggiunto il numero di contributi per poter richiedere la pensione, beneficerà di un assegno di 448 euro mensili (salvo riduzione a causa dell’esistenza di altri redditi).

Ora, dato che una prestazione di natura assistenziale rappresenta un sussidio avente la nota missione di garantire quantomeno i bisogni primari della persona, tutelandone la dignità, è chiaro che questa debba corrispondere ad un minimo accettabile. Ma se il cosiddetto minimo vitale equivale alla pensione integrata di 502 euro, come può l’assegno sociale assestarsi al di sotto di tale somma? Sebbene chi abbia maturato i requisiti per avere diritto alla pensione debba essere privilegiato, ciò non toglie la contraddizione appena evidenziata. Semplicemente, l’importo di un sussidio assistenziale deve inevitabilmente coincidere con quello che generalmente viene considerato il minimo sufficiente, e questo a prescindere dalle effettive capacità e dall’insieme degli strumenti che uno Stato mette a regime per far fronte ai bisogni della popolazione. Un’altra puntualizzazione andrebbe fatta tenendo presente la differenza trascurabile che separa le due prestazioni.

In aggiunta, i valori delle medesime possono subire variazioni per mezzo dell’applicazione di correttivi (incrementi e maggiorazioni) a seconda dell’età e di eventuali stati invalidanti. Queste consentono di elevarne gli importi e addirittura di parificare l’assegno sociale al rateo di un pensionato in possesso di venti (o più) anni di contribuzione. È la situazione, per esempio, di un settantenne che, percependo la minima, raggiunga i 638 euro al mese, quale totale risultante dalla pensione minima di 502 euro più la maggiorazione di 136; così come di un altro settantenne che, titolare di assegno sociale, ritiri anch’esso 638 euro grazie all’integrazione di 190 euro in aggiunta ai 448 dell’assegno. Da notare come questo sia possibile grazie ad una maggiorazione più consistente in caso di assegno sociale. Paradosso cosmico che equipara un buon fascicolo contributivo al non aver mai prestato alcuna attività. Con l’ulteriore fatto che l’età anagrafica richiesta per il pensionamento di vecchiaia sia più alta rispetto a quella prevista per godere dell’assegno sociale. Resterebbe davvero poco da dire.

 

Se non altro, la correzione di seguito proposta pare debba essere attuata nel più breve tempo possibile per cancellare un’insensata condizione che si protrae ormai da troppo tempo e tende a passare inosservata. L’errore di fondo consiste nel soffermarsi sul solo trattamento minimo pensandolo come il minimo vitale. Tenendo in considerazione l’indifferenza del legislatore, dal punto di vista giurisprudenziale lo sforzo mirato all’individuazione del minimo vitale si è avuto nel corso degli anni con l’obiettivo di fissare un limite non generico equivalente a quella parte di pensione impignorabile ed in grado di assicurare le esigenze fondamentali. Tuttavia questa ricerca non ha avuto un esito unanime e ben definito. Neppure l’intervento della Corte Costituzionale ha permesso di giungere ad un criterio preciso in termini monetari. Spetta al singolo tribunale quantificare, caso per caso (anche appunto in relazione all’età ed eventuale inabilità), l’ammontare intangibile della pensione. Alcuni giudici fanno riferimento al trattamento minimo, dunque 502 euro; altri identificano questa soglia nella pensione minima totalmente maggiorata, per un valore pari a 638 euro (coerentemente con il punto 10 dell’art. 1, Legge n. 544 del 1988, che dichiara espressamente non pignorabile la maggiorazione sociale); altri ancora sostengono che la cifra intoccabile debba coincidere con quella dell’assegno sociale, ovvero 448 euro.

 

Il risultato della trattazione può condurre ad una sola elementare conclusione: tralasciando un corretto utilizzo delle maggiorazioni, quindi aumenti previsti in favore di alcuni soggetti (sarebbe condivisibile anche la normativa attuale), andrebbe focalizzata l’attenzione sulla scissione e l’allontanamento di due termini utilizzati purtroppo come sinonimi.

Il trattamento minimo (pensione minima) non può e non deve corrispondere al minimo vitale. Trattasi di due entità nettamente differenti. Infatti, mentre il trattamento minimo deve identificare naturalmente l’importo base della pensione, sotto il quale non è concesso scendere (salvo, come detto, la sussistenza di altri redditi) – il minimo vitale non può che essere uguale al quantum di un assegno assistenziale. Pare corretto e giusto sostenere tale impostazione con l’obiettivo di legiferare in materia operando una distinzione imprescindibile e fondamentale. Deve procedersi con la determinazione di due minimi: il minimo vitale ed il minimo pensionistico. Il primo disponibile nella forma dell’assegno sociale per chi non possa domandare la pensione; il secondo equivalente all’importo mensile minimo garantito in favore di chi abbia raggiunto il requisito contributivo richiesto dalla legge. Questo sistema, certamente equo, dovrebbe poi distanziare i due trattamenti economici più di quanto non lo siano oggi, anche in prospettiva di evitare allineamenti risultanti dall’applicazione delle maggiorazioni sociali.

Infine, dato che l’orientamento prevalente (sia in dottrina che in giurisprudenza, come nell’opinione comune) considera il minimo vitale pari alla pensione integrata, questo farebbe traslare a 502 euro l’assegno sociale con un automatico aumento della pensione minima, perfezionando e rendendo concreta la teoria dei due minimi.

 

Francesco Pizzuto

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