Costituisce esercizio abusivo della professione legale lo svolgimento dell’attività riservata al professionista iscritto nell’albo degli avvocati, anche nel caso in cui l’agente abbia adottato lo stratagemma di far firmare l’atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con la sentenza del 14 dicembre 2016, n. 52888, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già statuito dalla Corte di appello di Milano.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal FATTO che con sentenza del 2015, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, che aveva dichiarato CAIO MEVIO responsabile del reato di abusivo esercizio della professione.
All’imputato era stato contestato di aver abusivamente esercitato la professione di avvocato in una causa di divorzio, nonostante fosse stato radiato dall’albo degli avvocati nel dicembre 2008.
Era stato accertato che l’imputato aveva seguito, sin dalla fine del 2009, la pratica di divorzio di TIZIO, che lo credeva avvocato, in quanto ricevuto nel suo studio ove più targhe erano apposte (sul cancello e sulla porta di ingresso) che riportavano ancora la sua qualità (ovvero «studio legale» dell’«avv. CAIO MEVIO»): in tale veste, firmandosi quale «avv. CAIO MEVIO», aveva inviato nel gennaio 2010 alla controparte una missiva per il tentativo di conciliazione, qualificandosi come avvocato al quale era stato conferito «mandato» per la valutazione della possibilità di una regolamentazione stragiudiziale; aveva presentato un ricorso ex art. 709-ter cod. proc. civ. (di cui si aveva riscontro dalla missiva inviata dal legale della controparte e dalla fattura emessa dallo stesso imputato) e aveva predisposto un ricorso per il divorzio, che veniva tuttavia presentato in cancelleria da un avvocato, SEMPRONIO (che operava nel suo studio), in virtù di una delega che il cliente aveva rilasciato sulla base di pretestuose richieste dell’imputato (era troppo stanco e vecchio per frequentare il Tribunale).
La Corte di appello riteneva che venisse in considerazione non solo l’attività stragiudiziale compiuta dall’imputato, ma anche quella difensiva giudiziale, solo formalmente riferibile ad un avvocato abilitato, ma di fatto condotta, per svariati mesi, con la predisposizione di appositi mezzi, quali lo studio, la carta intestata e la collaborazione di un praticante, e in modo remunerativo, dall’imputato anche con l’interlocuzione con il cliente sulla strategia da seguire.
Secondo la Corte adita, non assumeva rilevanza l’atto di transazione sottoscritto dal cliente TIZIO nel febbraio 2014, nel quale questi aveva attribuito al solo avvocato abilitato ogni attività defensionale esperita in suo favore, escludendo ogni intervento dell’imputato, in quanto il primo aveva riferito in udienza che aveva firmato quello che l’imputato gli aveva sottoposto, essendo soltanto interessato a rientrare del danno.
Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi
Con il primo motivo, lamenta il travisamento di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.): la Corte di appello avrebbe travisato la deposizione del teste TIZIO in ordine alla transazione dallo stesso sottoscritta. Detta prova dimostrava che l’attività svolta dall’imputato si era limitata ad attività stragiudiziale e che l’attività difensiva giudiziale venne invece espletata dal solo avvocato abilitato, dotato di apposito mandato rilasciato dal cliente (il teste si sarebbe riferito non alla transazione, ma al mandato defensionale alle liti).
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l’erronea applicazione dell’art. 348 cod. pen. sotto plurimi profili (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.): la sentenza impugnata erroneamente avrebbe ricompreso nella attività riservata agli avvocati abilitati anche l’attività prodromica a quella di natura giudiziale, che la legge n. 247 del 2012 attribuisce, non in via esclusiva, alla competenza degli avvocati solo se svolta in modo sistematico, continuativo ed organizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 52888/2016, ha ritenuto infondati i motivi ed ha rigettato il ricorso.
La Suprema corte effettua in primis una ricostruzione del fatto attribuito all’imputato. Ebbene, da quanto accertato dai giudici di merito risulta provato che:
a) l’imputato, oltre ad essersi occupato di attività stragiudiziali nella pratica di divorzio del TIZIO, aveva predisposto entrambi i ricorsi, presentati poi agli uffici giudiziari dal legale formalmente investito della rappresentanza in giudizio, come dimostrava in modo evidente la fatturazione ed il pagamento dei relativi compensi, distribuiti tra i due legali in funzione del rispettivo ed «effettivo» apporto alla pratica (TIZIO aveva dichiarato di aver complessivamente corrisposto all’imputato circa 3.000 euro rispetto ai soli 300 euro versati all’avv. SEMPRONIO);
b) l’attività svolta dall’imputato non è stata quindi di mera consulenza, ma di effettiva predisposizione di un atto riservato alla professione forense.
Orbene, nel caso in esame, precisa la Cassazione, va affermato che costituisce esercizio abusivo della professione legale lo svolgimento dell’attività riservata al professionista iscritto nell’albo degli avvocati, anche nel caso in cui l’agente, come nel caso in esame, abbia adottato lo stratagemma di far firmare l’atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato.
Diversamente opinando, risulterebbe tradito il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell’affidamento dei terzi, laddove fosse ritenuto sufficiente un siffatto banale escamotage per consentire ad un soggetto non abilitato di operare in un settore attribuito in via esclusiva a una determinata professione.
L’art. 348 cod. pen. tutela infatti l’interesse generale, riferito in via diretta e immediata alla P.A., che determinate professioni, richiedenti, tra l’altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa (tra le tante, Sez. 6, n. 46067 del 29/10/2007, Scillitani, in motivazione), così da evitare che le stesse siano affidate a soggetti inesperti nell’esercizio della professione o che si siano rivelati indegni di esercitarla e assicurando in via presuntiva, attraverso il ricorso a soggetti abilitati, un determinato standard minimo di qualificazione.
Quindi non è sufficiente a tutelare tale pubblico interesse che l’atto riservato al professionista forense sia formalmente sottoscritto da un avvocato abilitato, ancorchè redatto completamente da un soggetto estraneo all’ordine (basti osservare, per la professione legale, che anche per i tirocinanti, la legge prevede uno status abilitativo provvisorio, così da consentire che questi ultimi possano anche solo redigere atti giudiziali sotto la curatela – controllo di un avvocato dominus, cfr. Sez. U civ., n. 1727 del 28/01/2005, Rv. 578975).
Avv. Amilcare Mancusi
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