I controlli automatizzati ex artt. 36 bis e 54 bis rispettivamente del Dpr 600/73 e del Dpr 633/72, notoriamente non impugnabili in via autonoma (sia pure in presenza di altalenante giurisprudenza smentita da ultimo da specifico e definitivo comunicato dell’Agenzia delle Entrate), esigono per loro stessa natura e genesi un adeguato e tempestivo riscontro (entro 30 giorni dal loro ricevimento) da parte del contribuente destinatario che non concordi sull’esito degli stessi.
In tal senso, la vigente legislazione tributaria offre alcuni cumulabili strumenti di iniziale difesa che assicurano quel contraddittorio con il Fisco che è mancato nella fase di formazione dell’avviso stesso: fissazione di specifici appuntamenti presso un Ufficio (di preferenza quello di appartenenza per territorio) per l’esposizione delle proprie ragioni e dei documenti posseduti, l’inoltro di un istanza di annullamento (totale o parziale) in autotutela (sempre discrezionale ma impugnabile se il relativo diniego è “espresso”), il ricorso allo strumento telematico “Civis” rinvenibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, l’utilizzo dell’apposito call center (numero verde), l’inoltro di istanze e documenti a mezzo PEC.
Compensabili con tutti i crediti tributari vantati e maturati dal contribuente a mezzo di versamento con modello F24 (sempre telematico se trattasi di contribuente avente partita iva), i controlli in parola devono essere comunicati ai cittadini a mezzo di lettera raccomandata (art. 2 bis D.L. 203/05) e, se non saldati o se non annullati in toto, stante il predetto difetto di autonoma impugnabilità, determineranno la formazione del relativo ruolo (entro il termine, solo ordinatorio, del secondo anno successivo a quello di presentazione dell’interessata dichiarazione dei redditi, art. 2 D.Lgst. 462/97) e potranno essere impugnati in uno con la successiva cartella di pagamento (Consiglio di Stato 2797/06).
Generati nei soli casi nei quali il risultato dei controlli si riveli difforme da quello emergente dalla dichiarazione reddituale del contribuente, gli atti di cui trattasi possono peraltro essere rettificati dall’Ufficio a seguito del riscontro offerto dal contribuente così generando un nuovo e successivo avviso bonario con relativa concessione di un nuovo termine (sempre di 30 giorni) per il saldo.
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