Cartelle acqua di Riscossione Sicilia SPA: illegittime

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MASSIMA

Sono illegittime le iscrizioni a ruolo di somme vantate dal Comune sul presupposto di servizi idrici erogati, essendo possibile – per tali crediti – azionare esclusivamente titoli esecutivi idonei come sentenze e decreti”.

 

COMMENTO

I canoni per la somministrazione di acqua potabile come altre risorse la cui titolarità spetta al Comune (ad es. gli affitti, proventi, tariffe etc.), costituiscono entrate di natura patrimoniale, dal momento che non derivano da potestà impositive della legislazione vigente.

 

Tali entrate non trovano, quindi, titolo in imposte, tasse e diritti aventi natura tributaria, ancorché siano astrattamente esercitabili strumenti propri delle entrate tributarie, in quanto configurano il corrispettivo di un rapporto giuridico di tipo contrattuale.

 

Da qui, la Sentenza 16/2017 del Giudice di Pace di Corleone, Dott.ssa Avv. Giovanna Cannizzaro, che ha annullato una cartella di pagamento emessa da Riscossione Sicilia SPA, relativa a somme riconducibili all’erogazione di servizi idrici; non essendo, difatti, applicabile per l’adempimento coattivo di obbligazioni sorte sulla base di un accordo, il DPR n. 602 del 1972 che, al contrario, disciplina la riscossione dei tributi.

 

Dalla sentenza è possibile desumere anche il contrasto con quanto stabilito dalla legge e per altro, già riconosciuto dalla giurisprudenza (giusta Cass., SS.UU. n. 11720/2010), con l’inesatta pratica di alcune pubbliche amministrazioni di utilizzare strumenti fiscali creati per assicurare il cosiddetto gettito e recuperare, invece, somme diverse con più facilità.

 

Una ulteriore implicazione della sentenza – non di poco conto – è quella di costituire un freno all’utilizzo indiscriminato di ganasce fiscali. Ci riferiamo all’odioso fermo amministrativo dei veicoli impugnabile senza limiti di tempo, ai sensi dell’art. 615 comma 1 c.p.c..

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Sentenza collegata

612535-1.pdf 336kB

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Di Lorenzo Mario

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