Il modulo di constatazione amichevole sottoscritto dal conducente, non proprietario

Redazione 03/03/17

Il modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal conducente, non proprietario, è opponibile all’assicurazione civilmente responsabile?

 

La fattispecie. Con atto di citazione l’attore adiva il Tribunale di Trieste (R.G. n. 2142/16 – Dott.ssa Pacilio) al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito del sinistro che lo vedeva coinvolto quale passeggero trasportato del motociclo urtato.

Ai sensi dell’art. 141 C.d.A. venivano citati in giudizio il proprietario del menzionato motociclo nonché la compagnia assicurativa del medesimo.

A fondamento della propria domanda risarcitoria l’attore produceva in giudizio il modello di constatazione amichevole (C.I.D.) a doppia firma del conducente, non proprietario, della moto e di quello dell’autovettura.

Ritenendo che tale prova, unitamente alla perizia redatta dal medico-legale dell’assicurazione in fase stragiudiziale, fosse sufficiente a ottenere l’assegnazione di una somma provvisionale, l’attore chiedeva, nell’atto introduttivo, che il Giudice concedesse l’ordinanza immediatamente esecutiva.

 

Il quesito.  Al Giudice adito veniva chiesto di valutare se il modulo C.A.I. sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro, di cui una era il conducente non proprietaria del mezzo assicurato dalla società chiamata in giudizio, fosse sufficiente a emettere un’ordinanza ai sensi dell’art. 186 ter codice di rito.

 

Argomentazioni e motivi. In via prelimiare giova ricordare che il modello di constatazione amichevole ha valore confessorio nei confronti della parte che lo sottoscrive ai sensi dell’art. 2735 codice civile.

Sulla opponibilità dello stesso nei confronti del proprietario del veicolo e dell’assicuratore la giurisprudenza di legittimità si era divisa: alcuni ritenevano che “trattandosi di dichiarazioni rese da un soggetto diverso dall’assicuratore, sono liberamente apprezzabili dal giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese da un terzo” (Cass. Civ., 2 aprile 2002, n. 4369), mentre secondo altri “ove sottoscritto dal conducente che non sia altresì proprietario, esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo, nei cui confronti, ove entrambi siano parti in causa, è liberamente apprezzabile dal giudice. Nei confronti, infine, dell’assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione “iuris tantum”” (Cass. Civ., 27 febbraio 2004, n. 4007).

A porre fine al conflitto intervenivano le Sezioni Unite che esprimevano il principio secondo cui, premessa l’esclusione che si possa giungere a un differenziato giudizio di responsabilità in relazione ai rapporti tra conducente-proprietario-assicuratore, il modulo CAI “a doppia firma” genera una presunzione iuris tantum superabile con prova contraria anche presuntiva (Cass. Civ., Ss. Uu., 5 maggio 2006, n. 10311).

Alla luce di tale decisione una parte della giurisprudenza è giunta ad affermare, di recente, che il modello C.A.I. è opponibile all’assicuratore qualora il responsabile del danno sia anche proprietario del veicolo, poiché litisconsorte necessario, mentre non lo è qualora il conducente non sia anche proprietario, poiché quest’ultimo è litisconsorte facoltativo (Cass. Civ., 4 aprile 2013, n. 8214).

Aderendo a quest’ultimo orientamento il Giudice del Tribunale di Trieste riteneva insufficiente il modello C.A.I. quale elemento idoneo a comprovare il verificarsi del sinistro e, pertanto, rigettava la richiesta attorea.

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