La Corte d’assise (assise deriva dal verbo latino assidere il quale indica “sedere” – da qui “sedere come giudice”) rappresenta l’organo giurisdizionale competente a giudicare i reati più gravi, rispettivamente in primo grado e in appello (Corte d’assise d’appello).
Secondo l’art. 5 del codice di procedura penale la Corte d’assise, in primo grado, e la Corte d’assise d’appello, in secondo grado, sono competenti a giudicare in merito a:
– delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (cosiddetto testo unico sugli stupefacenti);
– delitti consumati previsti dagli articoli 579 (omicidio del consenziente), 580 (istigazione o aiuto al suicidio), 584 (omicidio preterintenzionale) del codice penale;
– delitti dolosi se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586 (morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto), 588 (rissa) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale;
– delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (ricostituzione del partito fascista), dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 (genocidio) e nel titolo I del libro II del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
– delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma (associazione per delinquere aggravata), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto o alienazione di schiavi) del codice penale, nonché i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Sono sottratti alla competenza della corte d’assise i reati compiuti dai minorenni, che rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni a prescindere dalla loro gravità.
La corte di assise, inizialmente era composta, a causa delle sue origini francesi, da tre giudici togati (il presidente e due assessori) e da una giuria di dodici cittadini. Successivamente furono eliminati i due giudici togati che affiancavano il presidente e il numero dei giurati fu ridotto a dieci. Oggi è attualmente disciplinata dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, ed è attualmente costituita da due giudici togati e sei giudici popolari che costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.
La suddetta norma stabilisce che in ogni distretto di corte d’appello siano istituite:
– una o più corti di assise, ciascuna competente per una circoscrizione giudiziaria denominata circolo, che può coincidere con il distretto o essere una sua parte;
– una o più corti d’assise d’appello, che giudicano sugli appelli proposti contro le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle corti di assise.
La corte di assise é composta: da un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello; da un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale; da sei giudici popolari.
La corte di assise di appello invece, é composta: da un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, che la presiede; da un magistrato della corte di appello; da sei giudici popolari.
L’Art. 9 disciplina i caratteri essenziali per la nomina di giudice popolare delle corti di assise, infatti questi ultimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
B) buona condotta morale;
C) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
D) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Invece l’unico requisito in più richiesto per la nomina dei giudici popolari delle corti di assise di appello concerne il possesso del titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. In merito alle incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare non possono assumerlo:
A) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
B) gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio;
C) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
In relazione alla formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari, in ogni comune della Repubblica sono formati, a cura di una commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del comune in possesso dei requisiti indicati.
Il capo III della legge n.287 disciplina la costituzione della corte di assise e della corte di assise di appello disponendo da parte del presidente, in seduta pubblica e almeno quindici giorni prima della conclusione della sessione della corte di assise e della corte di assise di appello, l’estrazione dall’urna dei giudici popolari ordinari, un numero di schede pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta. Dell’ordine di estrazione é compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dall’ausiliario. Il presidente fissa il giorno e l’ora per la presentazione davanti a sé in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il quinto giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica. Nel giorno fissato il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Successivamente il presidente chiama a prestare servizio, nell’ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. Nell’assumere l’incarico i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente formula: con la ferma volontà di compiere da persona d’onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell’ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell’accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialità, e di tenere lontano dall’animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società deve attenderla: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto.
L’art. 527 del Codice di procedura penale prescrive che il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l’esame del merito non risulti precluso dall’esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l’imputazione e, se occorre, quelle relative all’applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità civile. Inoltre tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età. Se nella votazione sull’entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all’imputato cominciando dal meno anziano per età (in modo che non siano influenzati dal voto degli altri).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento