Il diritto del figlio nato da parto anonimo e il diniego posto dalla madre

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Il diritto del figlio nato da parto anonimo trova limite insuperabile nel diniego posto dalla madre a seguito di interpello.

 

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione, a Sezione Unite n.1946,  il 25/01/2017, emette il seguente principio di diritto:<<In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persiste il diniego della madre di svelare la propria identità[1]>>.

La fattispecie è da inquadrarsi nella legge n. 184 del 4/5/1983, rubricata “Diritto del minore ad una famiglia”[2], art. 28, comma 7°. Comma dichiarato, dalla Corte Costituzionale, incostituzionale ed espunto dall’Ordinamento lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  Norma, quindi, inesistente nel diritto vivo e non applicabile da alcun Giudice di merito.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è arrivata, a detto principio, su sollecitazione del Procuratore Generale della medesima Corte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 363[3],  primo comma, c.p.c., quale enunciazione nell’interesse della legge.

Il Consigliere Estensore, nella sentenza in commento, analizza il contrasto di giudicati interni; sviluppa il suo ragionamento sui principi di diritto enucleati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013; relaziona sui principi della sentenze della CEDU del 25/09/2012[4] e conclude con il suddetto principio di diritto.

Ad avviso di chi commenta, la sentenza non crea principio di diritto,  poiché esso è pienamente rappresentato all’interno dell’intero ordinamento giuridico che conferisce tutela ai diritti soggettivi.

Infatti, con la sentenza della Corte Costituzionale 278/2013 si espunge, dall’ordinamento, il limite che era stato posto dal legislatore con l’art. 28, settimo comma, chiudente la possibilità di poter accedere al diritto di avere informazioni sui propri genitori.  Diritto che veniva escluso anche in presenza del divieto di un solo genitore.  Caduto detto vincolo, è il Giudice di Merito a dover scegliere, tra  tutte le norme dell’ordinamento,  la tutela migliore per il bilanciamento degli opposti interessi. Arrivare a chiedere alla Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite di poter decidere su una questione già possibile di soluzione pare  inutile. E per tracciare un solco giuridico unitario per i Giudici di Merito, poiché non vi è una norma specifica ma un semplice disegno di legge giacente in Parlamento  per la fattispecie del singolo diritto, si scomodano le Sezioni Unite, per crearlo.

L’Estensore della sentenza, nel dare atto dei vari contrasti di giudicato, li conferma quali diversi indirizzi giuridici, rammentati anche nella memoria del Sig. Procuratore Generale della medesima Corte. Trova, però, valente soluzione nelle <<linee guida di altri Tribunali per i minorenni[5]>> che  <<prevedono la convocazione, da parte del Giudice, del rappresentante dell’Ufficio provinciale della pubblica tutela, che consegna la busta chiusa contenente il nominativo della madre[6]>>. Capacità che i Tribunali, avrebbero potuto/dovuto creare, stante il fatto che la fattispecie, complessa, appartiene al diritto di Famiglia, branca molto delicata dello stesso Ordinamento. Linee guida, quindi che, quanto meno,  sarebbe stato opportuno avere presso ogni Tribunale dei Minori. Linee guide quali itinerari esplicitati dallo stesso Ordinamento.

Ma le linee guida non dovrebbero essere delle raccomandazioni redatte a partire dalla letteratura scientifica e dal parere di esperti? E non dovrebbero essere uniformi in tutto il territorio della Repubblica Italiana? E mi chiedo: non è forse troppo stressante, per gli operatori della giustizia dell’Italia intera,  andare in ciascun Tribunale per inciampare nella prassi  locale? Ma la procedura non sarebbe stata giusta essere omologata a mezzo di Decreto del Ministero della Giustizia?

Il Maestro dei miei Maestri, Ch.mo Prof. Pugliatti[7], nella sua <<Teoria della interpretazione>>, ricordava quanto segue: <<Il processo dell’interpretazione riguarda principalmente: la legge e il negozio giuridico. Per l’interpretazione della legge abbiamo le norme di ermeneutica di cui agli artt. 13 e 14 delle disposizioni preliminari al C.C….omissis… Si deve premettere anzitutto che la interpretazione è un’operazione generale e necessaria: generale in quanto concerne ogni manifestazione di volontà produttiva di conseguenze giuridiche, dalla volontà del legislatore a quella del singolo soggetto giuridico; necessaria nel senso che non si può mai  fare a meno di essa.>>

Il termine di paragone, come detto, è stato scritto dal legislatore nelle disposizioni preliminari al codice civile, che servono non a creare nuovo diritto ma a capire, partendo da ciò che il legislatore ha voluto manifestare e chiudendo il cerchio con un’analisi della disciplina in se stessa: l’interpretazione.

E’ noto che l’effetto, dopo una sentenza della Consulta, è l’espunzione dall’ordinamento della Repubblica Italiana di quella norma incostituzionale. Norma che non esiste più nell’0rdinamento dall’origine! Perché, quindi, mi chiedo, il principio di diritto?

La ricerca, a mio modesto parere, si deve trovare nella manifestazione di volontà che il legislatore ha voluto iscrivere e consegnare a tutto il Popolo Italiano. La volontà di poter tutelare con l’istituto dell’anonimato la madre che avrebbe potuto prendere strade diverse da quelle legali quali, ad esempio: L’interruzione di gravidanza; la pratica del parto in strutture inidonee; etc.

Una volta che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sentenziato, con un volo sfavorevole si rammenti, l’intrusione nella sfera del soggetto privato dello Stato, che non ha consentito il debito bilanciamento,  ha condannato l’Italia a risarcire danni. Il Giudice di prime cure, si trova nella posizione ermeneutica  di dover interpretare, ex art. 117 , comma 1, Costituzione,  la manifesta volontà, non legittima, del legislatore italiano che non ha bilanciato gli opposti interessi, in virtù anche del giudicato estero. E’ altresì, intervenuta la Corte Costituzionale strappando dallo stesso Ordinamento italiano la norma illegittima, ed ha ricucito il detto strappo con sentenza additiva ammonendo il legislatore ad ammodernare lo stesso ordinamento con la volontà di amalgamare detti opposti interessi. Ma le Corti non possono intervenire sui lavori del Parlamento! Ne scriverne l’agenza o i tempi tecnici per rendersi conto che occorre ammodernare il sistema! I tempi sono propri della politica che, nel non volersi pronunciare su detto tema, riconosce la poca maturità legislativa. Stante detto momento di stasi, non si deve chiedere alla Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite di intervenire in nome dell’interesse della legge, si deve semplicemente interpretare ciò che lo stesso sistema giuridico consegna ai singoli Giudici di prime cure, rappresentando per analogia la soluzione. La soluzione sta nell’accertare se, il nostro diritto positivo, conosce il problema e, pur non potendo dare soluzione individuale, appresta momenti di riflessioni e strumenti idonei a poter dare soluzioni all’individuo che attende giustizia.

Ciò, però, poteva essere realizzato ec art. 12 Disposizioni preliminari al Codice Civile!

Anche se la norma non era obbiettiva, con la sua espunzione dall’ordinamento lo è diventata: essa, comunque, resta semplicemente la <<mens legis[8]>>, quale impianto regolatore.

Alla luce della maestria della miglior Dottrina, quindi, l’Ordinamento non è omissivo di una nuova azione legislativa, ma è così perfetto da poter far arrivare ad una lecita conclusione, anche se in una materia delicatissima quale la nascita da madre anonima. Sarebbe bastato solo visionare l’art. 12  delle Disposizioni delle leggi in generale, senza scomodare la Suprema Corte a Sezioni Unite, per trovare la soluzione, così come descritto in Sentenza da parte di taluni Tribunali.

Miglior dottrina non ha scritto: <<Ma ciascun gruppo di norme è, a sua volta, collegato con gli altri gruppi del sistema, in modo che, oltre i rapporti più stretti esistenti tra le norme in un dato gruppo, sono anche da tener presenti quelli, tutt’altro che trascurabili, esistenti tra i vari gruppi: tutto il sistema va considerato come l’armonica coesistenza di un esteso complesso di norme tra loro interdipendenti[9].>> Allora non occorre nulla che già non ci sia! Dato che non si è nel campo penale o tributario, ove la norma non può essere estesa per analogia, si poteva pensare, come hanno fatto alcuni Tribunali dei Minori, di interpretare la norma per analogia. La legge, una volta diventata efficace, possiede un <<etero –comando[10]>> capace di investire anche chi l’ha creata e portata avanti. Assume una veste capace di essere solo interpretata con gli strumenti che lo stesso sistema conferisce agli operatori del settore. L’analogia legis, è uno strumento utile e necessario.

E la chiave di volta per l’interprete non può che partire dall’art. 12[11], rubricato << Interpretazione della legge.>> In detto articolo c’è scritto: <<Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.>>

Dispose, altresì, il Legislatore datato ulteriore nozione:<<Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.>>

Siamo in un campo, quello della famiglia che ha regole conformi alle altre sfere del medesimo ordinamento, anche se tratta questioni molto delicate.

Perché, allora, il Supremo Collegio, non ha rigettato la pretesa del Procuratore Generale della Corte di Cassazione?

Non esistendo più la norma espunta dallo stesso Ordinamento a mezzo sentenza della Consulta, come mai il ragionamento dei giuristi non si sia posto così come in altri Tribunali?

Non c’è forse nella Repubblica Italiana la <<presunzione di completezza dell’Ordinamento giuridico positivo?[12]>>

Forse, si sarebbe dovuto studiare un po’ di più anche la dottrina, poiché essa crea scienza, e <<La scienza illumina l’interprete, e gli fa sentire la forza di legge e principi dai quali la ricerca e la interpretazione devono essere governate, perché non abbiamo a degenerare nell’equivoco o nell’arbitrio.[13]>>

La scienza, quindi, porta a studiare questo circuito? Non è, quindi, giusto affermare che ad un fatto, consegue un atto, che ha un effetto e che produce un comportamento? Il principio di diritto poteva essere desunto dallo stesso Ordinamento, perfetto, che non lascia vuoti legislativi.

Se <<il diritto privato è dunque un padre e il legislatore deve solo pensare alla sopravvivenza della specie, al progresso, sacrificando i più deboli, ai quali al massimo, potranno essere risarciti i danni[14],>>  come già disposto dalla sentenza della CEDU, allora la strada giusta non era individuabile nell’art. 12 disposizioni preliminari al codice civile? E l’art. 3 comma secondo, Costituzione non è primariamente diretto al legislatore?

<<Ecco perché sempre più spesso sento il bisogno di rifugiarmi nella lettura degli scritti dei Grandi, come Nicolò, Giorgianni, Natoli, Pugliatti, Sacco, i quali non solo hanno avuto molto da dire, ma lo hanno detto con un linguaggio cristallino.[15]>>  Forse manca, prima di ogni cosa, il rispetto per la Dottrina, che è scienza e la crea;  poi  per le persone che hanno affrontato e sofferto dei disagi, dei momenti tristi che vogliono cancellare dalla propria vita!  Immaginiamo, ad esempio, una donna che, a seguito di un evento assurdo quale la violenza sessuale, si ritrovi a dover scegliere tra l’aborto, (ops… interruzione di gravidanza!) e la vita del nascituro. Se il sistema, quandanche fosse zoppo per carenza di bilanciamento di valori, non avesse assicurato, alla medesima donna, un parto anonimo allora non ci sarebbe neanche il soggetto che invoca il diritto di conoscere la propria genitrice! E perché, a distanza di anni si deve far rivivere quel momento triste e raccapricciante? Non c’è forse il diritto all’obblio? Non è forse, detto diritto, stato sancito dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 3679/98[16]. E che diritto ha il Giudice di legittimità a dover far rivivere questo dramma se non solo per bilanciare opposti interessi? E se il  legislatore non ha ritenuto opportuno emettere nuova legge, non ci sarà un motivo?  Forse, in Italia, si stanno invertendo i ruoli: ciascuno fa ciò che dovrebbe fare l’altro!

Poi, anche se la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato lo Stato Italia a voler ammodernare il proprio ordinamento, esistono i rimedi disposti dalla Carta Costituzionale a poter far da parafulmine ad ogni interesse meritevole di tutela.

Se da una parte l’interessante dissertazione logico-deduttiva, della sentenza in commento, conduce l’operatore giuridico a volersi adeguare al “esuberante” principio di diritto, dall’altra il medesimo principio ci fa riflettere su come qualcosa nello stesso ordinamento giuridico non funzioni; sul perché si lasciano a ciascun Tribunale la manifesta volontà di auto acclarare linee guida.

L’atto prodotto e conclusosi con il nuovo principio di diritto, ci fa pensare che un soggetto interessato a conoscere le proprie origini materne, abbia interpellato l’Ordinamento giuridico, che non ha saputo rispondere se non con l’accoglimento dell’atto di intervento del Procuratore Generale della Corte di Cassazione che invocando l’art. 363, primo comma, invita la Suprema Corte a voler definire un principio nell’interesse della legge.

Dunque, lo stesso sistema giuridico italiano, soprattutto dopo la sentenza della CEDU e la sentenza  della Corte Costituzionale che, ha espunto il divieto ex art. 28, comma 7° legge 184/83, in talune Corti ha funzionato senza l’intervento di un principio di diritto, poiché il medesimo sistema giuridico è stato in grado di poter dare una soluzione logico-deduttiva  alla legittima pretesa richiesta di terzi che invocavano rimedio. In talaltre Corti, no!  

Si descrive l’omesso intervento legislativo per giustificare un principio di diritto che lo stesso ordinamento appronta! 

Che dire… 

Ad avviso dello scrivente, come già sottolineato, il sistema è in grado di produrre effetti giuridici che sanno porre rimedio senza che la Suprema Corte di Cassazione potesse adottare un principio di diritto che già è scritto nello stesso Ordinamento con l’art. 12 disposizione preliminari al codice civile.  Il  Supremo Collegio doveva intervenire, nella fattispecie esaminata, integrando e creando un percorso logico – giuridico capace di condurre, l’operatore del diritto di merito, sul sentiero già esiste, l’art. 12 disposizione preliminari al codice civile , soprattutto dopo che lo stesso sistema democratico previsto dalla Carta Costituzionale ha espunto il comma 7° dell’art. 28, legge 184/83,  e con rigetto della pretesa del Sig. Procuratore Generale.

 

 

 


[1] http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sentenze.page

[2] http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/legge184%20del%201983.htm  Diritto del minore ad una famiglia (Titolo così sostituito dall’art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149), Titolo II,  Dell’adozione- Capo IV – Della dichiarazione di adozione – art.  28. 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
7. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.

[3] V. CUFFARO – B. SASSANI (a cura di), Codice Civile e Procedura Civile e Leggi complementari, Milano 2016, art. 363,  Principio di diritto nell’interesse della legge <<Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo’ chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.>>

 

 

[4]https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page;jsessionid=R8GJq9YoJeyXZDq7wagQN-JN?facetNode_1=1_2(2012)&facetNode_2=0_8_1_4&facetNode_3=1_2(201209)&contentId=SDU792405&previsiousPage=mg_1_20  Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 25 settembre 2012 – Ricorso n.33783/09 – Godelli c. Italia.

 

[5] Interessante passaggio del Consigliere Estensore, che nella visione generale del sistema riesce a carpire passaggi di buone abitudini amministrative nei vari Tribunali.

[6] Vedi nota 4.

[7] S. PUGLIATTI, I fatti giuridici,  Revisione e aggiornamento di A. FALZEA, con prefazione di N. IRTI, Milano 1996, pag. 171 e ss.

[8] S. PUGLIATTI, op. cit. pag. 175.

[9] S. PUGLIATTI, op. cit. pag. 175.

[9] S. PUGLIATTI, op. cit. pag. 172.

[10] S. PUGLIATTI, op. cit. pag. 174.

[11] V. CUFFARO – B. SASSANI (a cura di), op. cit.

[12] S. PUGLIATTI, op. cit. pag. 179

[13] S. PUGLIATTI, op. cit. pag. 186

[14] F. GAZZONI,  Manuale di diritto privato, XV ed. , Napoli, 2011, Introduzione, pag. XXV.

[15] F. GAZZONI,  op. cit. pag. XXXII.

[16] F. GAZZONI,  op. cit., pag. 187 , diritto di cronaca, di critica e all’oblio. In senso restrittivo, v. G.B. FERRI, RDC 90,i, 801.

Sentenza collegata

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Giarrizzo Mauro

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