La Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 aprile 2017 n.17228, rigettando il ricorso di un soggetto, il quale aveva interrotto il versamento delle rate dovuto con emissione di vari ruoli coattivi, stabilisce che qualora il condannato paghi parzialmente l’ammenda ciò impedisce l’estinzione della pena per decorso del tempo.
Il giudice dell’esecuzione, già nel rigetto dell’opposizione mossa contro l’ordinanza di rifiuto dell’istanza di estinzione delle pene pecuniarie decorso del tempo ai sensi dell’articolo 173 c.p, sottolinea l’irrilevanza della durata dell’attività di recupero coattivo, ai fini della prescrizione della pena.
I giudici di legittimità, ugualmente al giudice dell’esecuzione, ravvisando la mancanza di una norma espressa, ritenendo che gli articoli 159 e 160 c.p. siano da riferirsi esclusivamente alla prescrizione del reato. Inoltre, pongono l’accento sulla inesistenza, nella disciplina in materia di prescrizione della pena, di cause di sospensione o interruzione.
La Suprema Corte rileva che “l’inizio dell’esecuzione è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso – assume la circostanza se tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato”.
Insomma, che le tempistiche e modalità dell’esecuzione sono irrilevanti, poiché è il momento di inizio dell’esecuzione che rileva come fatto impeditivo.
Orbene, l’estinzione della pena per decorso del tempo viene preclusa dal pagamento parziale “indipendentemente dalla circostanza se a tale pagamento parziale seguano altri pagamenti fino al completo adempimento del debito”.
Concludendo, la Corte dispone che le pene pecuniarie non si siano estinte, in ragione del fatto che i pagamenti erogati in un primo momento sono stati effettuati antecedentemente al decorso del termine di estinzione ex art. 173 c.p. di cinque anni da computarsi a partire dall’irrevocabilità delle relative sentenze. Quindi, “non assumono alcuna rilevanza né la circostanza che questo abbia poi smesso di pagare, né eventuali ulteriori atti esecutivi successivi” poiché l’esecuzione aveva già avuto inizio con la collaborazione del condannato stesso.
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