Il diritto al reinserimento del docente in caso di cancellazione per il mancato aggiornamento della domanda.
La tutela accordata ai docenti, già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E), ma che non hanno successivamente presentato la domanda di aggiornamento, trova conferma anche in un recente caso di cui si è occupato il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro.
Nel caso di specie, il docente, abilitato all’insegnamento di Scienze Motorie, già nel 2007 era regolarmente inserito nelle G.a.E. della Provincia di Ragusa e anche nel 2009, a seguito dell’aggiornamento, risultava ancora inserito nelle G.a.E.
Tuttavia, nell’anno 2011, non avendo presentato, entro il termine di cui al D.M. n. 44/2011, la domanda di permanenza nelle graduatorie, valide per il successivo triennio 2011-2014, il docente veniva cancellato dalle G.a.E.
Senonchè nel 2014, in occasione dell’aggiornamento disposto con D.M. n. 235/2014 per il triennio 2014-2017, il docente presentava domanda on line di aggiornamento/reinserimento nelle G.a.E. Detta domanda non veniva accettata in quanto il sistema non riconosceva le credenziali del ricorrente, già depennato nel 2011. Infatti, il D.M. n. 235/2014, nel disporre l’integrazione e l’aggiornamento delle G.a.E. del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014-2017, non ha previsto il reinserimento, nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avendo prodotto domanda di permanenza, sono stati cancellati dalla graduatoria.
Tale omissione ha determinato l’ingiusta esclusione del docente dalle G.a.E., valide per il triennio 2014-2017, così impedendogli l’unico possibile accesso per l’immissione in ruolo.
Con la pubblicazione dei decreti attuativi – D.M. n. 325/2015 “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – operazioni di carattere annuale” e D.M. n. 326/2015 “Integrazione Graduatorie di Istituto di II fascia del personale docente” – per lo scorrimento delle graduatorie a partire dal settembre 2015, inerenti l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e contestuale immissione in ruolo, l’esclusione del ricorrente dalle G.a.E. cagionava un danno non indifferente in termini di effettive e concrete opportunità lavorative al fine di ottenere un posto a tempo determinato od, eventualmente, anche l’immissione in ruolo.
Se a ciò si aggiunge che in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.55 del 21 luglio 2015 è stata pubblicata “Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, il pericolo è diventato concreto.
Il docente, quindi, decideva di adire il Giudice del Lavoro, con ricorso ordinario e contestuale istanza cautelare, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola della Provincia di Ragusa, per le classi di concorso dalle quali era stato depennato.
Il caso specifico non riguarda l’inserimento ex novo di un docente in una graduatoria ad esaurimento, bensì il reinserimento dello stesso in detta graduatoria.
Ciò in quanto il docente risultava inserito nelle G.a.E. per la classe concorsuale A029-A030 fino al biennio 2009-2011 ed, a seguito della propria cancellazione da dette graduatorie per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, confidava nel proprio reinserimento al momento di successivi aggiornamenti, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma l-bis della L. n. 143/2004.
La citata norma prevede, infatti, che “è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria“.
In altri termini, la legge non ammette l’inserimento ex novo, ma consente il reinserimento in graduatoria.
Sull’argomento si è ampiamente espressa la giurisprudenza, riconoscendo – tanto in sede cautelare quanto in sede di merito – il diritto al reinserimento in graduatoria dei docenti dalla stessa cancellati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento (fra le tante, Corte Cost., 8 febbraio 2011, n. 3032; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 luglio 2011, n. 11; Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 1042 del 9 aprile 2014; Tribunale di Foggia, Sez. Lav., ordinanza n. 26646/11; Tribunale di Cagliari, Sez. Lav., ordinanza del 27 luglio 2012; Tribunale di Matera, Sez. Lav., sentenza n. 1192/2012; Tribunale di Verona, Sez. Lav., sentenza n. 297/2013; Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lav., sentenza n. 488/2014; Tribunale di Pistoia, Sez. Lav., sentenza n. 17/2014).
Pertanto, il M.I.U.R. è già stato più volte condannato al reinserimento in graduatoria di docenti con “il punteggio aggiornato per effetto dei titoli medio tempore conseguiti”.
A favore del diritto al reinserimento si è ampiamente pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa, la quale, in riferimento alla cancellazione dalle G.a.E. del personale docente che non abbia prodotto domanda di aggiornamento, ha affermato che “non è corretto determinarne l’esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati”; ciò in quanto “spetta all’Ufficio scolastico competente comunicare all’appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell’aggiornamento della graduatoria” (Consiglio di Stato, VI Sez., ordinanza n. 1449/2015).
Circa le modalità di presentazione delle domande, è opportuno ricordare che la nota MIUR 09.04.2014 Prot. n. AOODPIT 999 – avente ad Oggetto D.M. 1 aprile 2014 n. 235. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17 – ha stabilito che l’aggiornamento della propria posizione nelle GAE è possibile solo attraverso domande presentate in modalità telematica. Nello specifico: “Tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere in graduatoria, sia per aggiornare la propria posizione, sia per confermare o sciogliere l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime”. “Le domande vanno presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “Istanze on line” del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it)”.
Tale possibilità, tuttavia, è stata consentita solo al personale già inserito nelle GAE: chi, invece, ne è stato cancellato non viene riconosciuto dal sistema.
La nota MIUR, infatti, non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento regolamentando, invece, solo le domande tese all’aggiornamento della propria posizione nelle GAE. La cancellazione dalle G.a.E è, pertanto, assolutamente illegittima in quanto, trovandosi già utilmente inserito nelle G.a.E. per gli aa.ss. 2007/2009 e 2009/2011, il docente aveva acquisito un diritto perfetto ad essere assunto in base all’ordine di dette graduatorie.
Peraltro, in altro caso, è stata dichiarata l’illegittimità e l’inefficacia della cancellazione dalle G.a.E., a prescindere dalla richiesta di reinserimento in graduatoria, di una docente depennata per non aver prodotto domanda di aggiornamento per il triennio 2014/2017 (Trib. Lav. Pavia, sentenza del 7 maggio 2015).
La domanda cautelare in corso di causa – che in altri casi simili è stata accolta (Trib.Benevento, ordinanza del 10.07.2015; Trib.Cosenza, ordinanza del 20.02.15; Trib.Frosinone, ordinanza del 24.07.2014; Trib.Milano sentenza n.850/2015; Trib.Latina, ordinanza n. 10656/2015 del 21/08/2015) – veniva rigettata con ordinanza del 27.08.2015 in quanto considerata dal decidente provvedimento cautelare “atipico” e ritenendo non sussistente alcun pregiudizio “imminente ed irreparabile” per il semplice fatto che il ricorrente non ha “minimamente reclamato alla preclusione della sua domanda del 2014 e recuperi solo dopo un anno un improvviso interesse alla modifica di detto stato di cose”.
Veniva successivamente promosso reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., evidenziando l’erroneità dell’ordinanza impugnata, la quale, per un verso si fonda su un evidente equivoco (perchè non si è al cospetto di una istanza di inserimento ex novo – come tale certamente preclusa e meritevole di rigetto, trattandosi di graduatorie ad esaurimento – bensì di una domanda di reinserimento fondata su una precisa disposizione normativa, l’art.1 co.1 bis della legge n.143/2004) e, per altro verso, erroneamente assume l’implicita abrogazione dell’art.1comma 1 bis della legge n.143/2004.
Sotto il profilo del periculum è quanto mai evidente che lo stesso si è concretizzato solo nel luglio 2015, come tale legittimando il docente a promuovere la relativa azione volta al reinserimento nelle G.a.E. Del resto la giurisprudenza non ha mancato di evidenziare che un danno grave ed irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l’impossibilità di insegnare oltre che di perdere l’occasione di essere immessi in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l’adozione del provvedimento cautelare.
Con ordinanza del 02.12.2015 il Collegio ha preliminarmente evidenziato che il provvedimento giurisdizionale, rigettato con ordinanza del 27 agosto 2015 “si rivela erroneo in quanto una corretta ricostruzione del quadro normativo primario di riferimento conduce infatti ad affermare il diritto del docente, che non abbia per un certo tempo chiesto l’aggiornamento della graduatoria, a chiedere comunque in periodi successivi il reinserimento del suo nominativo con il punteggio che aveva al momento della cancellazione” ed ha ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris
E’ stato ritenuto sussistente anche il requisito del periculum in mora, “atteso che l’esclusione dalle graduatorie di cui si discute determina per l’interessato l’impossibilità di svolgere l’attività di insegnamento e di essere eventualmente immesso in ruolo, impossibilità implicante un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito (rilevando nell’ipotesi concreta non tanto la perdita della retribuzione connessa a tale attività, quanto piuttosto il mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto)”.
Pertanto, in accoglimento del reclamo, è stato ordinato alle amministrazioni resistenti di reinserire in via provvisoria il ricorrente nelle G.a.E, con decorrenza dall’a.s. 2014/2015 e con lo stesso punteggio posseduto al momento della cancellazione.
La suddetta ordinanza, con la quale è stato accolto il reclamo, veniva notificata alle amministrazioni resistenti le quali, con successivo provvedimento decretavano l’inserimento con riserva del docente nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola di secondo grado per la provincia di Ragusa, valide per il triennio 2014/2017.
L’iter processuale si è definito con sentenza n.152 del 28.02.2017 la quale ha confermato quanto già evidenziato nell’ordinanza di accoglimento del reclamo, in particolare “L’introduzione delle graduatorie ad esaurimento (graduatorie chiuse, diversamente dalle graduatorie permanenti) non risulta difatti di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell’insegnante che aveva omesso di presentare la domanda di permanenza, giacchè la circostanza che la medesima norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti (e cioè ad es. per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per coloro che frequentano alla data di entrata in vigore della finanziaria determinati corsi abilitanti speciali) non preclude la possibilità di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati. Il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non esclude il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perché l’art.1, comma 1 bis, della L.n. 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendo intervenuta una abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (L. n.296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento”.
Quindi, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Claudia Catalano, ha condannato l’amministrazione resistente a reinserire il ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola della Provincia di Ragusa, per le classi di concorso A029-A030, con il punteggio posseduto al momento della cancellazione e con quello successivamente maturato per effetto dei titoli culturali e di servizio maturati medio tempore.
Le amministrazioni resistenti hanno ottemperato la suddetta sentenza, decretando l’inserimento a pieno titolo del docente, reinserito a pettine, nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2014/2017.
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