Impugnazione della cartella di pagamento relativa a violazioni del codice della strada

Redazione 13/05/11
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 Mancato pagamento della cifra indicata sul verbale di contestazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica da parte trasgressore (e/o gli obbligati solidali).

 

Mancato pagamento delle somme ingiunte con un’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento entro 60 giorni dalla notifica da parte dell’intestatario.

Emessa dopo

mancata

opposizione avverso il verbale di contestazione

Ricorso dinnanzi al Prefetto (artt. 203, 204 C.d.s.)

Ricorso dinnanzi al giudice di pace (art. 204 bis C.d.S.)

Entro 60 gg.:

– dalla consegna (in caso di contestazione immediata;

– dalla notifica.

PRESCRIZIONE

Il diritto di credito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

 

Emessa dopo

oppure

 

Opposizione avverso la cartella di pagamento non preceduta dall’ordinanza ingiunzione o dal verbale di contestazione

Normativa

Autorità

Termine

Art. 23 Legge 689/1981

Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione

60 gg. dalla notifica

Ricorso con contestuale istanza di sospensione

Il giudice, concorrendo gravi motivi, dispone la sospensione con ordinanza inoppugnabile.

 

ITER

Provvedimento del giudice

Ordinanza di inammissibilità (nel caso di ricorso depositato oltre i termini).

Decreto (in calce al ricorso)

 

– fissazione dell’udienza di comparizione;

– ordine rivolto all’ente creditore di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

 

Notifica del ricorso all’opponente e alla controparte

 

Ordinanza (appellabile)

di convalida del provvedimento impugnato (in caso di mancata costituzione dell’opponente)

+

Condanna alle spese

ISTRUTTORIA

Ammissione dei mezzi di prova (anche d’ufficio)

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa.

CONCESSIONE TERMINE PER NOTE (eventuale)

se necessario, il giudice concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

 

PROVVEDIMENTO FINALE

Subito dopo la discussione della causa, il giudice pronuncia la sentenza mediante lettura del dispositivo

Prima Udienza

 

Provvedimenti del giudice

 

1 Estratto dal volume “Come difendersi dalla cartelle di pagamento” Maggioli Editore 2011

 

Redazione

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