Il decreto ingiuntivo contestuale alla convalida di sfratto per morosità

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Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, il locatore può chiedere al giudice oltre alla convalida con formula esecutiva l’emanazione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino al rilascio dell’immobile, a carico del conduttore moroso. In tal caso il giudice emette decreto ingiuntivo. Tale ipotesi è disciplinata dall’art.664 c.p.c.:“nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione. Il decreto è steso in calce ad una copia dell’atto di intimazione presentata dall’istante, da conservarsi in cancelleria. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto”.

Si tratta di due procedimenti autonomi ma il presupposto, ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, coincide proprio con la convalida della licenza. Inoltre, se il conduttore non compare o comparendo non si oppone, gli effetti della convalida non si estendono all’ingiunzione, così come l’accoglimento dell’opposizione al decreto non influisce sull’avvenuta convalida, anche se mette in dubbio il giudicato sulla morosità.

Vedi anche:”Il decreto ingiuntivo, aspetti sostanziali e processuali”

L’intimazione al moroso

Nel caso di intimazione di sfratto per morosità, infatti, può avvenire che il convenuto neghi la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa. In tal caso, ai sensi dell’art.666 c.p.c. “se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni. Se il conduttore non ottempera all’ordine di pagamento, il giudice convalida l’intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell’articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni”.

Se il pagamento avviene, il giudizio prosegue per la decisione del merito e l’eventuale risoluzione del contratto ai termini dell’art. 667 c.p.c. (rito locatizio).

Se, invece, il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi (art.669 c.p.c.).

Infatti, laddove tale istanza non venga formulata, il locatore potrà ovviamente ottenere in un separato giudizio – anche monitorio – la condanna della controparte al pagamento delle somme dovutegli, così come il conduttore potrà chiedere in altro giudizio l’accertamento dell’obbligo del pagamento ed eccepire e contrastare, nell’indagine sui rapporti di dare e avere in relazione ai canoni, la misura di questi.

L’ordinanza di rilascio, a carico del conduttore, nel procedimento di sfratto per morosità, ancorché non definitiva ed emessa con riserva delle eccezioni del convenuto, può costituire prova scritta idonea ad ottenere (in separato giudizio) il decreto ingiuntivo di pagamento dei canoni di locazione scaduti, tenendo conto della natura delle eccezioni sollevate nella fase sommaria del processo di sfratto, come nell’ipotesi in cui venga eccepito il difetto di legittimazione alla causa dell’attore.

Se il pagamento non avviene in questo termine, il giudice convalida l’intimazione di sfratto, eventualmente pronunciando anche decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

Il decreto ingiuntivo è ex lege provvisoriamente esecutivo anche in pendenza del termine di opposizione da parte del conduttore e comprende non solo i canoni scaduti, ma anche quelli che verranno a scadere sino all’esecuzione dello sfratto: si tratta, infatti, di un’ipotesi specifica di condanna in futuro, di carattere atipico ed eccezionale, con la quale l’ordinamento tutela l’interesse del creditore all’ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l’inadempimento.

La norma funge da collegamento sia con l‘art. 658 c.p.c. sia con l’art. 633 c.p.c., disponendo la pronuncia di un decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere.

Il provvedimento può essere emesso solo in caso di convalida dello sfratto e, quindi, laddove venga proposta opposizione (anche se infondata) all’intimazione di sfratto, la relativa domanda, a seguito della trasformazione del rito, si converte in un’ordinaria domanda di condanna al pagamento delle somme dovute.

Poiché il mandato ad litem attribuisce all’avvocato difensore, a norma dell’art. 84 c.p.c, la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto, restando escluse soltanto le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria, si considera rientrante nel mandato originario, conferito per il procedimento di convalida di sfratto per morosità, anche il potere di chiedere l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (Cass.n. 15619/2005).

Il decreto ingiuntivo viene redatto dopo l’adozione dell’ordinanza di convalida, in calce ad una copia dell’atto di intimazione, e contiene la condanna del conduttore ingiunto al pagamento sia delle spese relative all’intimazione che di quelle inerenti il procedimento d’ingiunzione.

A differenza di quanto si verifica nell’ordinario procedimento monitorio, reso inaudita altera parte, in questo caso la parte debitrice è chiamata a contraddire prima dell’emanazione del decreto ingiuntivo, essendo la relativa richiesta portata a conoscenza dell’intimato con la notificazione dell’intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida.

L’opposizione al decreto ingiuntivo

Contro il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 664 c.p.c., essendo ammessa l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c. (da esperirsi con ricorso e non con atto di citazione, vertendosi in materia locativa), non può essere proposto ricorso per cassazione. In caso di mancata opposizione, il decreto diventa esecutivo.

Il giudizio di opposizione, eventualmente introdotto dall’intimato, è limitato alle sole contestazioni relative all’esistenza e alla quantità del debito per i canoni scaduti, senza alcuna possibilità di rimettere in discussione il diritto già accertato del locatore alla risoluzione del contratto.

L’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo va promossa nella forma di una memoria difensiva: “l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dall’opponente, che ha veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell’art. 416 c.p.c. e, quindi, l’opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d’ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro; parimenti, l’atto di costituzione dell’opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l’opposto ha l’onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall’opponente o le pretese avanzate dall’opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull’opponente l’onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall’art. 416 comma 3 c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall’attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l’allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (Cass. 13 settembre 2003, n.13467)”.

La mancata opposizione al decreto ingiuntivo notificato implica il passaggio in giudicato della pretesa creditoria nello stesso consacrata, con la conseguente intangibilità degli accertamenti pregiudiziali in ordine alla sussistenza e validità del rapporto locativo inter partes, persino nel caso in cui l’intimato si sia opposto alla convalida dello sfratto. Ed infatti, l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità ed il decreto ingiuntivo abbinato alla predetta, pur essendo emessi contestualmente, il secondo in dipendenza dell’adozione della prima, hanno un regime impugnatorio diverso che porta a iter procedurali autonomi.

Pertanto, “in difetto della relativa opposizione da parte del conduttore intimato il decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere pronunciato nei suoi confronti in seguito alla istanza del locatore contenuta nell’atto di intimazione di sfratto per morosità, ai sensi degli art.658 e 664 c.p.c., passa in giudicato, con effetti preclusivi uguali a quelli di qualsiasi provvedimento di condanna, anche quando il detto intimato si sia opposto alla convalida dello sfratto, perché l’art. 664 c.p.c., disponendo che il giudice adito pronuncia “separato decreto di ingiunzione” immediatamente esecutivo, contro il quale può essere proposta “opposizione a norma del capo precedente”, rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie” (Cass. n. 7815/91).

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