L’anzidetto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, nell’ordinanza 15895, pubblicata in data 26.06.2017.
La medesima Corte, infatti, richiamando un proprio precedente, conferma come: “Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (Cass. 13558/2012)”.
Peraltro, non solo è necessaria una apposita procura alle liti, ma occorre vieppiù che questa sia stata rilasciata in epoca precedente alla notificazione del ricorso per cassazione e, comunque, successiva alla sentenza impugnata, tanto è vero che, per costante giurisprudenza, ai fini dell’ammissibilità de ricorso per cassazione: “sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità” (Cass. civ., 17/03/2017, n. 7014. Nello stesso senso: Cass. civ., 13/09/2006, n. 19560; Cass. civ., 30/11/2016, n. 24422).
La sentenza in commenta sottolinea anche come il difetto di specifica procura non risulta neppure sanabile, considerato che in simili casi la procura mancherebbe del tutto sin dall’inizio, condizione quest’ultima necessaria per l’ammissibilità dell’atto introduttivo, né potrebbe utilmente farsi riferimento ai poteri istruttori del giudice, non essendo consentita una tale attività nel giudizio di legittimità (Cfr.: Cass. n. 20016/2016).
All’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue anche la condanna alle spese del giudizio che, tuttavia, può essere imputata al legale, in considerazione del fatto che “in materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio” (Cass. civ., Ord., 06/03/2017, n. 5577).
Peraltro, il mancato rilascio della specifica procura per il giudizio di legittimità da parte del cliente, non mette al riparo l’avvocato da eventuali responsabilità, atteso che “la sola circostanza che il cliente non abbia rilasciato la procura speciale non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, gravando sull’avvocato l’onere di provare di aver sollecitato il cliente a fornire indicazioni circa la propria intenzione di proporre o meno ricorso per cassazione avverso la sentenza sfavorevole di secondo grado e di averlo informato di questo esito e delle conseguenze dell’omessa impugnazione, nonché l’onere di provare di non aver agito in sede di legittimità per fatto a sé non imputabile (quale il rifiuto di impugnare o di sottoscrivere la procura speciale da parte del cliente) ovvero per la sopravvenuta cessazione del rapporto contrattuale” (Cass. civ., 23/03/2017, n. 7410).
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