Il fatto.
Un danneggiato conveniva in giudizio l’assicuratore della vettura su cui viaggiava come trasportato a seguito di scontro con veicolo rimasto ignoto. Il giudice di pace accertava una corresponsabilità del vettore nella misura del 20% e condannava la sua impresa a risarcire I danni del trasportato nella misura dell’80%. Proposto appello, il Tribunale affermava che la speciale tutela predisposta dall’art. 141 cod. ass. fosse fruibile soltanto in presenza di due (o più) veicoli tutti dotati di assicurazione privata e condannava il trasportato alla restituzione di quanto eventualmente percepito.
Il trasportato ricorreva in Cassazione.
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La decisione.
Questo arresto, tanto atteso, pone fine ad alcune infelici interpretazioni della norma da parte di una (fortunatamente) minoritaria giurisprudenza di merito. La Corte afferma che la finalità della norma (141 cda) è quella di “tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile: (…) deve ritenersi che l’art. 141 cod. ass, si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata”. Soggiunge: “lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. 16181 del 2015)”
La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall’art. 122 del cod. ass. che chiarisce che l’assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (risolvendo alcuni dubbi prospettatisi negli orientamenti precedenti). E’ da dire inoltre che il regime di indennizzo diretto, introducendo un’azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilità al trasportato-danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle responsabilità (infatti, la stessa III Sezione ha messo quindici giorni fà questo principio, senza tuttavia richiamarlo nella sentenza in commento: Cassazione Civile Sezione VI ordinanza del 20 giugno 2017 n. 15313).
Secondo il Supremo Collegio, “la nuova normativa introdotta dall’art. 141, anche in conseguenza di un testo che non brilla per chiarezza, è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina od è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale, intervenuta sul punto con svariate ordinanze (n. 208 e 440 del 23 dicembre 2008). Tali ordinanze hanno dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., non avendo i giudici rimettenti tentato preliminarmente di dare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione. La Corte cost., nell’ordinanza n. 440 del 2008, ha chiarito che ben sarebbe stato possibile accedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”. Secondo gli ermellini, “l’azione di cui all’art. 141 ha alla sua base una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall’avere il trasportato, a qualsiasi titolo (art. 122, comma 2, del d.lgs. 209 /2005) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall’essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito lo stesso codice delle assicurazioni, all’art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005, prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che sia il titolo ili responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo (sulla nozione di trasportato e sulla prova della qualità di trasportato vedi Cass. n. 10410 del 2016)”.
La Cassazione evoca il giudice europeo: “alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” (che tradotto, significa “il danneggiato ha sempre diritto al risarcimento”), il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’Identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”)(Cass. n. 19963 del 30/08/2013). In definitiva – secondo la Corte – la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con ferma eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo, come è previsto nella norma in esame, il caso fortuito. Pertanto, secondo la Corte, “non derivano particolari problemi” che il danneggiato “fosse al contempo proprietario del veicolo coinvolto nello scontro e trasportato a bordo di esso”.
Resta salva la possibilità dell’assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, in tutto o prò quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilità nei caso concreto. Ma, a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subilo dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito , ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato, secondo la Corte, “scolora sullo sfondo”. Quanto al riferimento alla possibilità di agire in rivalsa, enunciata dal quarto comma dell’art. 141, che rimarrebbe preclusa qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni, va intesa nel senso che la rivalsa è normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia di assicurazioni. Non si può però condizionare la legittimazione all’esercizio dell’azione principale alla possibilità concreta di agire in rivalsa. Ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover né attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore. Questa previsione è idonea a coprire una vasta serie di situazioni, in cui il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse del trasportato ad una pronta tutela (scontro con veicolo che non si ferma e che quindi è necessario ricercare per risalire ai dati della compagnia di assicurazioni, che rimane non identificato, che è privo di assicurazione).
La Corte passa a dettare il principio: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’alt. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sìa rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
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