Obbligazione parziaria del terzo creditore e adempimento per l’intero del condomino

La Corte di Cassazione torna sul principio della parziarietà delle obbligazioni in condominio affrontando il caso del condomino che adempie per intero all’obbligazione assunta dall’ente di gestione condominiale nei confronti di un terzo creditore.

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da un condomino, nei cui confronti era stata emessa ingiunzione di pagamento per il pagamento delle quote condominiali.

Lo stesso si opponeva spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione dell’importo versato quale condebitore solidale, in favore di un terzo creditore del condominio che minacciava di agire esecutivamente nei sui confronti e per l’intero importo.

L’opposizione veniva accolta in primo grado, con il rigetto della domanda riconvenzionale, confermato anche in sede di gravame perché, a dire della Corte d’Appello di Salerno, <<le obbligazioni gravanti sui singoli condomini abbiano attuazione non solidale ma parziaria, sicchè il ….. “nell’esercitare il proprio regresso si sarebbe effettivamente dovuto rivolgere ai singoli condomini in proporzione delle rispettive quote e non ripetere l’intero>>, per le medesime ragioni il giudice di secondo grado rigettava anche le istanze di indebito arricchimento o di compensazione.

Proposto dal condomino ricorso per cassazione la Suprema Corte ritiene di confermare la sentenza di secondo grado, correggendone tuttavia in parte la motivazione.

 

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Ed invero, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20073, pubblicata in data 11 agosto 2017, ricorda come <<di recente affermato (Cass. Sez. 2, 09/01/2017, n. 199) che, ove si abbia riguardo, come nel caso in esame, ad obbligazione per l’esecuzione dei lavori inerenti parti comuni assunta dall’amministratore del condominio, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti dell’appaltatore, trova applicazione il principio dettato da Cass. Sez. U, 08/04/2008, n. 9148 (non operando qui, ratione temporis, neppure il meccanismo di garanzia ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), di tal che la responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall’appaltatore è retta dal criterio della parziarietà, per cui l’obbligazione assunta nell’interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall’art. 1123 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese (da ultimo, ancora Cass. Sez. 6 -2, 09/06/2017, n. 14530)>>.

Ciò posto, al condomino che abbia pagato per intero il debito contratto dal condominio, in quanto minacciato di esecuzione forzata, <<non poteva accordarsi alcun diritto di regresso, ex art. 1299 c.c., né per l’intera somma dovuta dal Condominio, né nei confronti degli altri condomini, sia pur limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, come invece proponeva la Corte di Salerno. Il regresso, che ha per oggetto il rimborso di quanto sia stato pagato a titolo di capitale, interessi e spese, consiste in un diritto che sorge per la prima volta in capo al condebitore adempiente sulla base del c.d. aspetto interno dell’obbligazione plurisoggettiva. In sostanza, solo se si parte dalla premessa, ormai smentita dalla giurisprudenza, che il singolo condomino, quale condebitore solidale, possa essere escusso dal terzo creditore per l’intero debito contratto dal condominio, può poi accordarsi a quello il diritto di regresso, altrimenti ravvisandosi nel pagamento dell’intero effettuato da un debitore pro quota, piuttosto, un indebito soggettivo “ex latere solventis”>>.

Peraltro, <<al condomino, che abbia versato al terzo creditore anche la parte dovuta dai restanti condomini (sempre, beninteso, nel regime antecedente alla garanzia ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), allo scopo di ottenere da costoro il rimborso di quanto da lui corrisposto, non può nemmeno consentirsi di avvalersi della surrogazione legale in forza dell’art. 1203, n. 3, c.c., giacchè essa – implicando il subentrare del condebitore adempiente nell’originario diritto del creditore soddisfatto in forza di una vicenda successoria – ha luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo>>.

Semmai il condomino che si era fatto carico dell’intero debito <<poteva agire, sempre nei confronti degli altri singoli partecipanti, per ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dagli altri condomini (cfr. Cass. Sez. U, 29/04/2009, n. 9946)>>.

Ed infatti: <<il condomino che abbia versato al terzo creditore anche la parte dovuta dai restanti condomini, allo scopo di ottenere da costoro il rimborso di quanto da lui corrisposto, non può avvalersi della surrogazione legale in forza dell’art. 1203, n. 3, c.c., giacché essa – implicando il subentrare del condebitore adempiente nell’originario diritto del creditore soddisfatto in forza di una vicenda successoria – ha luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo, potendo solo ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dagli altri condomini>> (Cass. civ. Sez. II, 09/01/2017, n. 199).

Sentenza collegata

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Avv. Accoti Paolo

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